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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'esercizio dell'attività in Italia delle società veicolo (Insurance SPV) richiede preventiva autorizzazione IVASS.
  • Le condizioni di accesso e di esercizio sono definite con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico.
  • Il regolamento disciplina portata dell'autorizzazione, contratti, requisiti dei gestori, procedure amministrative e contabili.
  • Sono regolati anche meccanismi di controllo interno, gestione dei rischi e requisiti di solvibilità.
  • Le SPV sono il principale strumento di trasferimento del rischio assicurativo ai mercati dei capitali (cat bonds, ILS).

Testo dell'articoloVigente

Art. 57-bis D.Lgs. 209/2005 — Società veicolo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell' IVASS .

2. 2. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a: a) la portata dell'autorizzazione; b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati; c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo; d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione qualificata nella società veicolo; e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi; f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali; g) i requisiti di solvibilità.

Commento

L'articolo recepisce nel Codice la nozione europea di insurance special purpose vehicle (SPV o ISPV), entità di scopo che assume rischi assicurativi e si finanzia interamente sui mercati dei capitali, tipicamente attraverso l'emissione di insurance-linked securities (ILS) o cat bonds. Lo strumento è centrale per la diffusione del rischio catastrofale.

Riserva di attività e autorizzazione

Il comma 1 stabilisce che l'esercizio dell'attività di società veicolo nel territorio italiano da parte di SPV con sede legale in Italia richiede preventiva autorizzazione IVASS. La riserva è coerente con la natura della SPV: pur essendo entità di scopo, assume rischi che strutturalmente sono assicurativi e richiedono vigilanza prudenziale. Per le SPV con sede in altro Stato membro UE, opera il regime di mutuo riconoscimento previsto da Solvency II.

Disciplina regolamentare

Il comma 2 attribuisce il potere regolamentare al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 400/1988 (decreti ministeriali). Il regolamento copre sette ambiti.

La lettera a) disciplina la portata dell'autorizzazione: rami, tipologie di rischio, limiti operativi. Le SPV non sono autorizzate a esercitare l'intera attività riassicurativa, ma assumono rischi specifici (catastrofali, di mortalità, di longevità) coerenti con la struttura finanziaria adottata.

La lettera b) regola le condizioni contrattuali obbligatorie: la cessione del rischio dall'impresa cedente alla SPV deve avere caratteristiche tali da garantire l'effettivo trasferimento del rischio, evitando schemi di finanziamento mascherati da copertura assicurativa.

Le lettere c) e d) definiscono i requisiti di onorabilità e professionalità dei gestori della SPV (di solito gestiti da società di gestione esterne) e dei titolari di partecipazioni qualificate, garantendo presidio di governance.

La lettera e) disciplina procedure amministrative e contabili, meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi. La complessità delle SPV (cessione del rischio, emissione di titoli, gestione del collaterale) richiede infrastruttura organizzativa robusta.

La lettera f) regola i requisiti di bilancio, scritture contabili, informazioni statistiche e prudenziali.

La lettera g), infine, disciplina i requisiti di solvibilità: la SPV deve essere fully funded, ossia il capitale raccolto sui mercati più il collaterale devono coprire l'intera passività assunta in qualunque scenario. La regola è coerente con il considerando 89 di Solvency II e con il regolamento delegato (UE) 2015/35.

Funzione economica

Le SPV sono lo strumento principale di insurance-linked securitization: consentono di trasferire ai mercati dei capitali rischi che le imprese di assicurazione non vogliono o non possono tenere sui propri bilanci. I cat bonds, ad esempio, finanziano coperture catastrofali con capitale fresco e diversificano l'esposizione del settore. Per l'impresa cedente, la SPV equivale a una riassicurazione di alta qualità (collaterale liquido), con benefici sul calcolo del SCR.

Casi pratici

Caso 1: Cat bond per rischio terremoto

Caso 2: SPV multi-rischio di gruppo riassicurativo

Domande frequenti

Cosa è una società veicolo assicurativa?

È un'entità di scopo (SPV) che assume rischi assicurativi e si finanzia integralmente sui mercati dei capitali, tipicamente emettendo insurance-linked securities (ILS) o catastrophe bonds (cat bonds).

Chi autorizza le SPV con sede in Italia?

L'IVASS, previa verifica dei requisiti definiti con regolamento del Ministro dello sviluppo economico in materia di governance, contratti, collaterale, solvibilità.

Perché si dice che le SPV sono fully funded?

Devono raccogliere e mantenere capitale sufficiente, in forma di collaterale liquido, a coprire l'intera passività assicurativa assunta in qualunque scenario. È il requisito chiave di solvibilità per ottenere l'autorizzazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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