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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'esercizio della sola attività riassicurativa è riservato alle imprese di riassicurazione autorizzate.
  • L'impresa di riassicurazione limita l'oggetto sociale alla riassicurazione e alle operazioni connesse o strumentali.
  • Sono ammesse funzione di impresa di partecipazione e attività nel settore finanziario ex art. 1, comma 1, lettera m), D.Lgs. 142/2005.
  • È vietata la costituzione in Italia di società con oggetto esclusivo l'esercizio all'estero della riassicurazione.
  • L'impresa di assicurazione che esercita anche riassicurazione resta soggetta alla disciplina del Titolo II.

Testo dell'articoloVigente

Art. 57 D.Lgs. 209/2005 — Attività di riassicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.

))

2. L'impresa di riassicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .

3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.

4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56 .

Commento

L'articolo apre il Capo IV del Titolo IV del Codice, dedicato alle imprese di riassicurazione: soggetti specializzati nell'assunzione di rischi ceduti dalle imprese di assicurazione (riassicurazione passiva per chi cede, attiva per chi accetta). Solvency II ha unificato il quadro regolatorio assicurazione/riassicurazione, ma alcune specificità sono rimaste.

La riserva di attività

Il comma 1 enuncia una riserva di attività: la riassicurazione, intesa come attività esclusiva, è riservata alle imprese di riassicurazione autorizzate. La regola non impedisce alle imprese di assicurazione di esercitare anche la riassicurazione attiva (vedi comma 4), ma vieta che soggetti diversi dalle imprese autorizzate esercitino la sola riassicurazione in modo professionale.

Limitazione dell'oggetto sociale

Il comma 2 limita l'oggetto sociale dell'impresa di riassicurazione: solo riassicurazione e operazioni connesse o strumentali. Le operazioni connesse includono in modo espresso la funzione di impresa di partecipazione (holding finanziaria) e le attività nel settore finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 142/2005 (conglomerati finanziari). Si tratta di attività tipicamente svolte da grandi gruppi riassicurativi internazionali che strutturano partecipazioni e operazioni finanziarie complementari al core business.

Divieto di società estero-vestite

Il comma 3 vieta la costituzione in Italia di società con oggetto esclusivo l'esercizio all'estero della riassicurazione. La norma anti-elusiva impedisce schemi di regulatory arbitrage: costituire in Italia un soggetto formalmente riassicurativo, soggetto al regime fiscale e prudenziale italiano, ma operativamente attivo solo all'estero, con possibili distorsioni di vigilanza e tassazione. Chi vuole esercitare riassicurazione all'estero deve farlo o tramite stabilimento estero o tramite libera prestazione di servizi.

Impresa di assicurazione che esercita anche riassicurazione

Il comma 4 chiarisce che l'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione resta soggetta alla disciplina del Titolo II (autorizzazione e disciplina delle imprese di assicurazione), non alla disciplina speciale degli artt. 57 e seguenti. Il periodo finale del comma è stato soppresso dal D.Lgs. 56/2008. Si tratta di una norma di coordinamento: l'attività riassicurativa accessoria dell'assicuratore non lo trasforma in impresa di riassicurazione, ma è regolata nel quadro generale Solvency II.

Implicazioni pratiche

Le imprese di riassicurazione italiane (poche, di dimensioni notevoli) sono soggette a Solvency II pieno, con SCR e MCR specifici per il rischio di riassicurazione. Possono operare in tutti gli Stati membri UE in regime di passaporto e accettare cessioni da imprese italiane ed estere. La supervisione spetta all'IVASS, con cooperazione internazionale per le cessioni transfrontaliere.

Aspetti pratici per l'operatore

Nell'applicazione operativa di art. 57 l'impresa o il soggetto vigilato deve organizzare: un nucleo procedurale interno (regolamento, policy, allegati tecnici) approvato dall'organo amministrativo; un sistema di controlli di linea e di secondo livello (compliance, risk management) che verifichi l'osservanza nella prassi quotidiana; un programma di formazione del personale rilevante; tracciabilità delle decisioni in apposito registro. La funzione di revisione interna programma, almeno con cadenza triennale, una verifica completa dell'adeguatezza dei presidi, i cui esiti sono comunicati al consiglio e a IVASS in caso di rilievi significativi.

Casi pratici

Caso 1: Riassicuratore italiano in passaporto

Caso 2: Riassicurazione accessoria di compagnia assicurativa

Domande frequenti

Chi può esercitare in via esclusiva l'attività di riassicurazione?

Soltanto le imprese di riassicurazione autorizzate. La riserva di attività impedisce a soggetti diversi di esercitare professionalmente la sola riassicurazione.

Cosa è una società veicolo di riassicurazione?

Veicolo riassicurativo è disciplinato dall'art. 57-bis: assume rischi ceduti finanziandosi attraverso titoli emessi sui mercati. È diverso dall'impresa di riassicurazione tradizionale.

Un'impresa di assicurazione può fare anche riassicurazione?

Sì. Resta soggetta alla disciplina del Titolo II (autorizzazione e regole delle imprese di assicurazione), non a quella speciale degli artt. 57 e seguenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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