In sintesi
- L'ammissione di un credito può essere revocata se fondata su falsità, dolo o errore essenziale.
- La revocazione è proposta dall'amministratore, da altri creditori o d'ufficio dal giudice.
- Il termine è di sei mesi dalla scoperta del motivo o dalla cessazione della causa di forza maggiore.
- Il procedimento si svolge nelle forme del rito camerale ex art. 666 c.p.p.
- La revocazione produce restituzione delle somme percepite e nuova determinazione del piano.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.
Stesso numero, altri codici
- Art. 62 D.Lgs. 504/1995 — Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti
- Articolo 62 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 307 c.c.: revoca per indegnità d
- Art. 62 Reg. (UE) 2024/1689 — Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up
- Art. 62 Cod. Amb. — competenze degli enti locali e di altri soggetti
- Art. 62 D.Lgs. 209/2005 — Esercizio dell'attività di riassicurazione
- Art. 62 D.Lgs. 42/2004 — Procedimento per la prelazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La revocazione tutela l'integrità dello stato passivo contro ammissioni indebite. È rimedio straordinario, attivabile solo quando emergano fatti che rendono manifestamente errata o fraudolenta una decisione precedente. Si applica anche in fase avanzata della procedura, fino al riparto finale.
Motivi di revocazione
I motivi sono tassativi: falsità di documenti prodotti, dolo del creditore nell'aver ottenuto l'ammissione, errore essenziale di fatto risultante dagli atti. La giurisprudenza richiede prove concrete e non meri sospetti. L'errore di diritto non è rilevante: per quello opera l'opposizione ex art. 59, soggetta al termine di dieci giorni.
Legittimazione attiva
Possono proporre revocazione l'amministratore giudiziario, gli altri creditori ammessi e, in alcune ricostruzioni dottrinali, il pubblico ministero. Il giudice delegato può anche procedere d'ufficio quando scopra fatti rilevanti durante la procedura. La legittimazione attiva esclude i terzi non creditori, che hanno strumenti diversi.
Termine semestrale e dies a quo
Il termine è di sei mesi e decorre dalla scoperta del motivo di revocazione o dalla cessazione della causa di forza maggiore. È termine perentorio: la giurisprudenza richiede prova rigorosa del momento di scoperta, per evitare uso strumentale del rimedio. La conoscenza presunta degli atti processuali non basta: occorre conoscenza effettiva del fatto fraudolento o dell'errore.
Forma del procedimento
Si applica il rito camerale ex art. 666 c.p.p., con contraddittorio pieno tra il creditore destinatario della revocazione, l'amministratore e l'eventuale parte istante. Il tribunale collegiale decide con ordinanza motivata, impugnabile davanti alla Corte d'appello con i mezzi ordinari.
Effetti dell'accoglimento
L'accoglimento comporta esclusione del credito dallo stato passivo e restituzione delle somme già percepite. Quando il piano di riparto è stato eseguito, l'amministratore agisce in restituzione contro il creditore decaduto e ridistribuisce le somme agli altri ammessi mediante riparto supplementare.
Casi pratici
Caso 1: Revocazione per documento falso
Caso 2: Errore essenziale di calcolo
Domande frequenti