- Gli Stati membri devono garantire alle PMI e alle start-up con sede o filiale nell'UE un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA (regulatory sandboxes), purché soddisfino i criteri di ammissibilità.
- Gli Stati devono organizzare attività di sensibilizzazione e formazione dedicate alle PMI, ai deployer e alle autorità pubbliche locali sull'applicazione del regolamento.
- Le tariffe per la valutazione della conformità devono essere proporzionate alla dimensione della PMI fornitrice: le imprese più piccole pagano meno.
- L'Ufficio per l'IA istituisce una piattaforma informativa unica per tutti gli operatori, fornisce modelli standardizzati e promuove le migliori pratiche negli appalti pubblici IA.
- Sono previsti canali di comunicazione dedicati tra autorità e PMI per rispondere a domande sull'attuazione del regolamento e sull'accesso ai sandbox.
Testo dell'articoloVigente
Art. 62 Reg. (UE) 2024/1689 — Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Gli Stati membri intraprendono le azioni seguenti:
a) fornire alle PMI, comprese le start-up, con sede legale o una filiale nell'Unione, un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA nella misura in cui soddisfano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione; l'accesso prioritario non impedisce ad altre PMI, comprese le start-up, diverse da quelle di cui al presente paragrafo di accedere allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, purché soddisfino anche le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione;
b) organizzare specifiche attività di sensibilizzazione e formazione sull'applicazione del presente regolamento adattate alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, dei deployers e, se del caso, delle autorità pubbliche locali;
c) utilizzare i canali dedicati esistenti e, ove opportuno, istituirne di nuovi per la comunicazione con le PMI, comprese le start-up, i deployers, altri innovatori e, se del caso, le autorità pubbliche locali, al fine di fornire consulenza e rispondere alle domande sull'attuazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA;
d) agevolare la partecipazione delle PMI e di altri portatori di interessi pertinenti al processo di sviluppo della normazione.
2. Nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità a norma dell'articolo 43 si tiene conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI fornitrici, comprese le start-up, riducendo tali tariffe proporzionalmente alle loro dimensioni, alle dimensioni del loro mercato e ad altri indicatori pertinenti.
3. L'ufficio per l'IA intraprende le azioni seguenti:
a) fornire modelli standardizzati per i settori contemplati dal presente regolamento, come specificato dal comitato nella sua richiesta;
b) sviluppare e mantenere una piattaforma unica di informazione che fornisce informazioni di facile uso in relazione al presente regolamento per tutti gli operatori in tutta l'Unione;
c) organizzare adeguate campagne di comunicazione per sensibilizzare in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
d) valutare e promuovere la convergenza delle migliori pratiche nelle procedure di appalto pubblico in relazione ai sistemi di IA.
Stesso numero, altri codici
- Art. 62 D.Lgs. 504/1995 — Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti
- Articolo 62 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 307 c.c.: revoca per indegnità d
- Art. 62 Cod. Amb. — competenze degli enti locali e di altri soggetti
- Art. 62 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione
- Art. 62 D.Lgs. 209/2005 — Esercizio dell'attività di riassicurazione
- Art. 62 D.Lgs. 42/2004 — Procedimento per la prelazione
Commento
Il problema dell'asimmetria regolamentare per le PMI nell'IA
L'AI Act impone obblighi significativi — documentazione tecnica, gestione del rischio, valutazione della conformità, QMS — pensati per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di IA ad alto rischio. Questi obblighi, tuttavia, hanno un costo di compliance che per le grandi imprese è assorbibile ma per le PMI e le start-up può risultare proporzionalmente molto più oneroso. L'articolo 62 del Regolamento (UE) 2024/1689 risponde a questa asimmetria con un pacchetto di misure a favore delle imprese più piccole.
La norma si colloca in continuità con la politica UE per le PMI (Small Business Act, regolamento de minimis) e riconosce che l'innovazione nell'IA in Europa è trainata in larga misura da start-up e scale-up tecnologiche, non solo dai grandi player. Penalizzare le PMI con oneri sproporzionati rischierebbe di concentrare il mercato IA nelle mani di poche grandi imprese extra-europee.
L'accesso prioritario ai regulatory sandboxes
Il paragrafo 1, lettera a), impone agli Stati membri di riservare un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa (regulatory sandboxes) alle PMI e start-up con sede legale o una filiale nell'Unione. I sandbox — disciplinati dagli articoli da 57 a 63 — sono ambienti controllati in cui i fornitori possono testare sistemi di IA innovativi per un periodo limitato, con un regime normativo semplificato e sotto la supervisione delle autorità competenti.
L'accesso prioritario non è esclusivo: anche altre PMI non UE o operatori più grandi possono accedere ai sandbox, purché soddisfino i criteri di ammissibilità. La priorità per le PMI UE significa che, in caso di domande concorrenti, le imprese più piccole con sede nell'Unione vengono preferite.
Per una start-up italiana che sviluppa un sistema di IA potenzialmente ad alto rischio, il sandbox è un'opportunità preziosa: permette di testare il sistema in condizioni reali, di ottenere orientamenti dall'autorità competente sulla classificazione del rischio e sugli obblighi applicabili, e di perfezionare la compliance prima dell'immissione definitiva sul mercato, riducendo il rischio di costose correzioni a posteriori.
Sensibilizzazione, formazione e canali di comunicazione
Il paragrafo 1, lettere b) e c), obbliga gli Stati membri a organizzare attività di sensibilizzazione e formazione dedicate alle PMI, start-up, deployer e, se del caso, autorità pubbliche locali. Non si tratta di un'opzione facoltativa: il testo usa il verbo «organizzare», che implica un obbligo positivo di azione.
Le attività di formazione devono essere «adattate alle esigenze» di questi soggetti, dunque non generiche ma specifiche per il tipo di operatore. Un deployer che usa un chatbot per il servizio clienti ha esigenze formative diverse da un fornitore che sviluppa un sistema di riconoscimento biometrico.
Gli Stati devono inoltre istituire (o utilizzare quelli esistenti) canali dedicati di comunicazione con PMI, start-up, deployer e innovatori per fornire consulenza sull'attuazione del regolamento. In Italia, questa funzione potrebbe essere svolta dall'autorità nazionale competente designata ai sensi dell'articolo 70 in raccordo con le associazioni di categoria.
La riduzione delle tariffe per la valutazione della conformità
Il paragrafo 2 prevede un meccanismo di riduzione proporzionale delle tariffe per la valutazione della conformità (art. 43) a favore delle PMI fornitrici. Le tariffe devono tenere conto delle dimensioni dell'impresa, del suo mercato e di altri indicatori pertinenti.
Questo è un elemento importante per la pianificazione finanziaria delle PMI che sviluppano sistemi di IA ad alto rischio: il costo della certificazione da parte di un organismo notificato può essere ridotto rispetto alle tariffe standard applicate alle grandi imprese. La riduzione non è automatica ma deve essere prevista nelle regole tariffarie degli organismi notificati; in caso di tariffe sproporzionate, le PMI potrebbero contestarle di fronte alle autorità competenti.
Il ruolo dell'Ufficio per l'IA: piattaforma informativa e appalti pubblici
Il paragrafo 3 assegna all'Ufficio per l'IA (AI Office) della Commissione europea quattro compiti specifici. In primo luogo, fornire modelli standardizzati per i settori contemplati dal regolamento su richiesta del comitato europeo per l'IA: si tratta di template documentali (es. per la documentazione tecnica o le istruzioni per l'uso) che riducono i costi di compliance per tutti gli operatori, in particolare le PMI.
In secondo luogo, sviluppare e mantenere una piattaforma unica di informazione accessibile a tutti gli operatori in tutta l'UE, con informazioni comprensibili sul regolamento. In terzo luogo, organizzare campagne di comunicazione per sensibilizzare sugli obblighi derivanti dal regolamento.
In quarto luogo — elemento spesso sottovalutato — l'Ufficio per l'IA deve valutare e promuovere la convergenza delle migliori pratiche nelle procedure di appalto pubblico per i sistemi di IA. Questo è rilevante sia per le amministrazioni pubbliche che acquistano sistemi di IA (deployer pubblici) sia per le imprese che vogliono partecipare a gare d'appalto per sistemi IA. Pratiche di appalto armonizzate ridurranno le asimmetrie informative e abbasseranno i costi di partecipazione per le PMI.
Prospettive operative per le imprese italiane
Per le PMI e start-up italiane che operano nell'IA, l'articolo 62 apre canali concreti da sfruttare. L'accesso ai regulatory sandboxes è lo strumento più diretto: permette di sviluppare e testare sistemi innovativi in un ambiente normativo controllato, con il supporto dell'autorità competente. Le attività di formazione e i canali di comunicazione dedicati sono risorse utili per orientarsi in un quadro normativo complesso. La riduzione delle tariffe di conformità può influire significativamente sui costi di sviluppo per le imprese più piccole.
Le imprese devono monitorare le iniziative che lo Stato italiano attiverà in attuazione dell'articolo 62 e tenersi aggiornate sulla piattaforma informativa dell'Ufficio per l'IA. La gran parte degli obblighi per i sistemi ad alto rischio diventa applicabile dal 2 agosto 2026 (art. 113): il tempo per pianificare la conformità con il supporto degli strumenti dell'articolo 62 è ancora disponibile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le misure dell'articolo 62 si applicano automaticamente o devono essere attuate dagli Stati?
Devono essere attuate dagli Stati membri (paragrafo 1) e dall'Ufficio per l'IA (paragrafo 3). Le misure non sono self-executing: ciascuno Stato deve adottare le iniziative necessarie, e in Italia occorre monitorare le misure attuative dell'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 70.
Cosa si intende per regulatory sandbox (spazio di sperimentazione normativa)?
Un ambiente controllato in cui i fornitori possono sviluppare, testare e validare sistemi di IA innovativi per un periodo limitato, con un regime normativo semplificato e sotto la supervisione dell'autorità competente. Sono disciplinati dagli articoli da 57 a 63 del regolamento.
Le riduzioni tariffarie per la certificazione sono obbligatorie per gli organismi notificati?
Sì. Il paragrafo 2 prevede che nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità si tenga conto degli interessi delle PMI fornitrici, riducendole proporzionalmente. Gli organismi notificati devono conformarsi a questo principio nella propria politica tariffaria.
L'accesso prioritario ai sandbox esclude le grandi imprese?
No. Le grandi imprese possono comunque accedere ai sandbox se soddisfano i criteri di ammissibilità. L'accesso prioritario per le PMI UE significa che, in caso di concorrenza tra domande, vengono preferite, non che le grandi imprese siano escluse.
La piattaforma informativa unica dell'Ufficio per l'IA è già disponibile?
L'Ufficio per l'IA della Commissione europea è stato istituito nel 2024 e ha avviato le proprie attività. La piattaforma informativa è in fase di sviluppo. Per aggiornamenti, è opportuno consultare il sito ufficiale dell'AI Office della Commissione europea.
Vedi anche