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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 62 sostituisce l'art. 307 c.c. attribuendo all'adottato adulto il diritto di chiedere la revoca dell'adozione quando l'adottante abbia commesso gravi atti lesivi verso di lui o i suoi congiunti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 307 c.c.: revoca per indegnità dell’adottante adulto

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 307. – Revoca per indegnità dell'adottante. – Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".

Commento

La revoca dell'adozione di adulti su istanza dell'adottato. L'articolo 62 introduce nel codice civile — sostituendo l'articolo 307 — la disciplina della revoca dell'adozione di adulti per fatto dell'adottante, come pendant simmetrico della revoca per fatto dell'adottato disciplinata dall'articolo precedente del codice (art. 306 c.c.). La norma bilancia le tutele: chi subisce comportamenti gravemente lesivi all'interno del rapporto adottivo — indipendentemente dal ruolo che ricopre — ha il diritto di ottenere la dissoluzione del vincolo.

Il presupposto della revoca è costituito dai «fatti previsti dall'articolo precedente» del codice civile (art. 306), commessi dall'adottante nei confronti dell'adottato o dei congiunti di quest'ultimo (coniuge, discendenti, ascendenti). Si tratta di una formula di rinvio che incorpora dalla norma sistematicamente collegata la tipologia delle condotte rilevanti, garantendo coerenza all'interno della disciplina codicistica.

La legittimazione ad agire è attribuita esclusivamente all'adottato: in questo si distingue dalla revoca per fatto dell'adottato (art. 306 c.c.), per la quale legittimato è l'adottante. La scelta riflette la logica protettiva della norma: la revoca è uno strumento posto a disposizione di chi ha subito il comportamento lesivo, non azionabile da soggetti estranei alla vicenda.

Casi pratici

Caso 1: Domanda di revoca dell'adozione per condotta lesiva dell'adottante

Sempronia, adottata in età adulta da Tizio, subisce da quest'ultimo comportamenti gravemente lesivi nei confronti suoi e del suo coniuge, riconducibili ai fatti tipizzati dall'articolo 306 c.c. Sempronia presenta domanda di revoca dell'adozione ai sensi del nuovo articolo 307 c.c., introdotto dall'articolo 62 della legge n. 184/1983. Il tribunale, accertata la fondatezza della domanda, pronuncia la revoca dell'adozione.

Domande frequenti

Chi può chiedere la revoca prevista dal nuovo articolo 307 c.c. introdotto dall'articolo 62?

Solo l'adottato, quando l'adottante abbia commesso verso di lui o verso i suoi congiunti i fatti gravi previsti dall'articolo 306 c.c.

Quali fatti dell'adottante giustificano la revoca?

I fatti previsti dall'articolo 306 del codice civile, che la norma richiama espressamente senza ripetere.

Questa disciplina si applica anche all'adozione di minorenni?

No: si applica all'adozione di persone maggiori di età; per i minorenni valgono gli articoli 51 e 52 della legge n. 184/1983.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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