In sintesi
Gli effetti dell'adozione cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca; se la revoca è pronunciata per morte dell'adottante causata dall'adottato, quest'ultimo è escluso dalla successione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 54 L. 184/1983 – Effetti della sentenza di revoca dell’adozione
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il momento in cui il rapporto adottivo si scioglie definitivamente. L'articolo 54 fissa il tempo degli effetti della revoca dell'adozione: essi cessano nel momento in cui la sentenza di revoca passa in giudicato. Fino a quel momento il rapporto adottivo permane nella sua pienezza, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano per entrambe le parti.
La norma contiene una regola peculiare in materia successoria: se la revoca è pronunciata post mortem dell'adottante — perché resa possibile dall'ipotesi dell'articolo 51, in cui l'adottante è deceduto per fatto dell'adottato — l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione. Si tratta di una sanzione civile di particolare rigore, che riflette il principio per cui chi abbia cagionato la morte del de cuius non possa beneficiarne economicamente.
Nel silenzio della norma sul regime degli atti compiuti durante il periodo in cui l'adozione era in vigore, il principio dell'efficacia ex nunc garantisce la stabilità dei rapporti giuridici formatisi prima del passaggio in giudicato. Questo si coordina con la disciplina degli effetti dell'adozione sancita dall'articolo 27, che attribuisce all'adottato lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti: uno status che cessa soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
Casi pratici
Caso 1: Esclusione dalla successione dopo revoca post mortem
L'adottato Caio ha attentato alla vita dell'adottante Tizio, che muore in conseguenza dell'attentato. Gli eredi legittimi di Tizio propongono domanda di revoca dell'adozione ai sensi dell'articolo 51. Il tribunale pronuncia la sentenza di revoca, che passa in giudicato. Per effetto dell'articolo 54, Caio e i suoi eventuali discendenti sono esclusi dalla successione di Tizio, con conseguente ridistribuzione dell'asse ereditario tra gli altri successori.
Domande frequenti
Da quando cessano gli effetti dell'adozione revocata?
Dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante, l'adottato può ereditare?
No: se la morte dell'adottante è imputabile all'adottato e la revoca è pronunciata per questo motivo, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
La revoca ha effetti retroattivi?
No, la revoca opera ex nunc: gli effetti dell'adozione cessano dal passaggio in giudicato della sentenza, senza travolgere i rapporti giuridici costituiti nel periodo precedente.
Vedi anche