Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 L. 184/1983 – Reclamo alla Corte d’appello sul preadottivo

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

In sintesi

  • L'art. 24 L. 184/1983 disciplina il reclamo alla corte d'appello contro il decreto del tribunale sull'affidamento preadottivo o sulla sua revoca.
  • Sono legittimati a impugnare il pubblico ministero e il tutore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
  • Il reclamo si propone alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
  • La corte decide in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate dall'art. 23.
  • La norma assicura un controllo di secondo grado sulle decisioni che incidono sull'affidamento preadottivo del minore.
Indice dei contenuti

L'articolo 24 della legge 4 maggio 1983, n. 184, disciplina il reclamo alla corte d'appello avverso il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca. La disposizione si colloca in un punto nevralgico del procedimento di adozione: l'affidamento preadottivo e' la fase in cui il minore dichiarato adottabile viene collocato presso la coppia selezionata, in vista della futura adozione. Le decisioni che riguardano questa fase, e in particolare quelle che la dispongono o la revocano, incidono in modo profondo sulla vita del minore e sull'aspettativa della coppia affidataria. Per questo il legislatore ha previsto un rimedio di controllo, il reclamo, che assicura una verifica di secondo grado a garanzia della correttezza della decisione e del preminente interesse del minore.

L'affidamento preadottivo e la sua centralita'

L'affidamento preadottivo rappresenta una tappa decisiva nel percorso che conduce all'adozione. Il minore, dichiarato in stato di adottabilita', viene affidato alla coppia ritenuta idonea, dando avvio a un periodo di convivenza che precede e prepara la pronuncia di adozione. Le decisioni del tribunale in questa fase, sia quella che dispone l'affidamento sia quella che lo revoca, hanno una portata particolarmente delicata, perché coinvolgono l'equilibrio affettivo del minore e l'evoluzione del suo collocamento familiare. La possibilita' di un controllo in sede di reclamo riflette la consapevolezza della rilevanza di tali provvedimenti.

I soggetti legittimati al reclamo

La norma individua con precisione i soggetti legittimati a impugnare il decreto: il pubblico ministero e il tutore. La scelta non e' casuale. Il pubblico ministero e' il portatore dell'interesse pubblico alla corretta applicazione della legge e alla protezione del minore, e svolge un ruolo centrale nei procedimenti minorili. Il tutore, a sua volta, e' la figura chiamata a curare gli interessi del minore privo di rappresentanza legale dei genitori. Affidando a questi soggetti la legittimazione al reclamo, il legislatore assicura che l'impugnazione sia sorretta da posizioni qualificate, espressione dell'interesse del minore e dell'interesse pubblico alla regolarita' del procedimento.

Il termine di dieci giorni

Il reclamo deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. La brevita' del termine risponde a un'esigenza di celerita' propria dei procedimenti che riguardano i minori. La condizione del minore e l'esigenza di stabilita' del suo collocamento richiedono che le decisioni sull'affidamento preadottivo, e gli eventuali rimedi contro di esse, siano definite in tempi rapidi. Un termine breve evita che la situazione resti a lungo incerta, in coerenza con il principio per cui le decisioni che incidono sulla vita del minore devono raggiungere quanto prima una stabilita'. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento, momento dal quale i legittimati hanno conoscenza della decisione.

La competenza della sezione per i minorenni della corte d'appello

Il reclamo si propone alla sezione per i minorenni della corte d'appello. L'individuazione di un organo specializzato di secondo grado e' coerente con l'impianto della giustizia minorile, che affida le decisioni in materia a organi dotati di competenza specifica. La sezione per i minorenni della corte d'appello e' il giudice del riesame delle decisioni del tribunale in questa materia, e garantisce che il controllo di secondo grado sia svolto da un organo con la necessaria sensibilita' e preparazione rispetto alla peculiarita' dei procedimenti che coinvolgono i minori.

Il procedimento: il contraddittorio

La norma scandisce le modalita' del procedimento davanti alla corte. La corte d'appello sente il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23. Il richiamo al contraddittorio e all'audizione dei soggetti coinvolti assicura che la decisione di secondo grado sia adottata dopo aver acquisito le posizioni rilevanti. L'inciso ove occorra in relazione alle persone indicate dall'art. 23 conferisce alla corte una valutazione sulla necessita' di sentirle, in funzione delle esigenze del caso concreto e sempre nell'ottica della tutela del minore.

Gli accertamenti e le indagini opportune

La corte d'appello, oltre a sentire i soggetti indicati, può effettuare ogni altro accertamento e indagine opportuni. Questo potere istruttorio e' coerente con la natura del procedimento, in cui il giudice non e' arbitro passivo di un contrasto tra parti, ma e' chiamato a verificare quale soluzione corrisponda all'interesse del minore. La possibilita' di disporre accertamenti e indagini consente alla corte di acquisire gli elementi necessari per una decisione fondata e aderente alla situazione concreta, in linea con il ruolo attivo che il giudice assume nei procedimenti minorili.

La forma della decisione: decreto motivato in camera di consiglio

La corte decide in camera di consiglio con decreto motivato. La scelta della camera di consiglio riflette il carattere riservato e non pubblico dei procedimenti che coinvolgono i minori, a tutela della loro riservatezza. L'obbligo di motivazione, a sua volta, e' un presidio essenziale: impone alla corte di esplicitare le ragioni della decisione, consentendo di verificare il percorso logico-giuridico seguito e garantendo la trasparenza del controllo. La motivazione e' tanto più importante in una materia in cui le decisioni incidono su diritti fondamentali del minore e sulle aspettative dei soggetti coinvolti.

Rilievo pratico e funzione di garanzia

Sul piano pratico, l'art. 24 svolge una funzione di garanzia rispetto a decisioni di grande delicatezza. Per il pubblico ministero e il tutore, esso offre uno strumento per sottoporre a riesame i provvedimenti del tribunale sull'affidamento preadottivo o sulla sua revoca, attivando un controllo specializzato di secondo grado. La brevita' del termine, la competenza della sezione per i minorenni, il contraddittorio, i poteri istruttori e l'obbligo di motivazione concorrono a delineare un procedimento che coniuga celerita' e garanzie, nella costante prospettiva del preminente interesse del minore che ispira l'intera legge n. 184 del 1983.

Casi pratici

Caso 1: il reclamo del pubblico ministero

Il tribunale per i minorenni revoca un affidamento preadottivo con decreto. Il pubblico ministero, ritenendo la decisione non rispondente all'interesse del minore, intende impugnarla. In applicazione dell'art. 24, egli può proporre reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. La corte, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate dall'art. 23, decidera' in camera di consiglio con decreto motivato.

Caso 2: il termine per il reclamo

Il tutore di un minore riceve la comunicazione del decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo e si interroga sui tempi per impugnarlo. Tizio, suo consulente, gli ricorda che l'art. 24 fissa un termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto per proporre reclamo alla corte d'appello. La brevita' del termine impone di attivarsi con tempestivita', in coerenza con l'esigenza di celerita' propria dei procedimenti che riguardano i minori e di stabilita' del loro collocamento.

Domande frequenti

Chi puo' proporre reclamo contro il decreto sull'affidamento preadottivo?

Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 184 del 1983, sono legittimati il pubblico ministero e il tutore, che possono impugnare il decreto relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca.

Entro quale termine si propone il reclamo?

Il reclamo deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, in coerenza con l'esigenza di celerita' propria dei procedimenti che riguardano i minori.

A quale giudice si propone il reclamo?

Il reclamo si propone alla sezione per i minorenni della corte d'appello, organo specializzato competente per il riesame delle decisioni del tribunale in questa materia.

Come decide la corte d'appello?

La corte decide in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate dall'art. 23, ed effettuati gli accertamenti e le indagini opportuni.

Quali poteri istruttori ha la corte d'appello?

La corte puo' effettuare ogni altro accertamento e indagine opportuni, in coerenza con il suo ruolo attivo nei procedimenti minorili, finalizzato a una decisione aderente all'interesse del minore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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