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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando il fallimento è dichiarato dopo il sequestro, i beni sequestrati restano sottratti alla massa.
  • Il giudice delegato del procedimento di prevenzione conserva la competenza sulla verifica dei crediti relativi a tali beni.
  • Il curatore fallimentare amministra solo i beni non sequestrati.
  • Eventuali residui della liquidazione antimafia confluiscono nella massa fallimentare.
  • Il coordinamento mira a evitare duplicazioni di accertamento e tutelare le diverse classi di creditori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 D.Lgs. 159/2011 — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all' articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.

((

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell' articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell' articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario))

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell' articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942 , nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell' articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 , o predisporre un piano attestato ai sensi dell' articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942 . Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48

Commento

L'art. 63 affronta una delle situazioni più complesse del Codice Antimafia: la sovrapposizione tra procedura di prevenzione patrimoniale e fallimento. La norma stabilisce un principio di prevalenza del sequestro, conservandone gli effetti anche quando il debitore viene dichiarato fallito.

Il principio di separazione dei patrimoni

I beni sequestrati restano fuori dalla massa fallimentare. Sono amministrati dall'amministratore giudiziario nominato nel procedimento di prevenzione e destinati prioritariamente al soddisfacimento dei creditori ammessi nello stato passivo ex art. 59. Solo l'eventuale residuo confluisce nella massa fallimentare per il soddisfacimento degli altri creditori.

Ripartizione delle competenze

Il giudice delegato del procedimento di prevenzione conserva la competenza sulla verifica dei crediti relativi ai beni sequestrati. Il giudice delegato del fallimento si occupa invece dei beni rimasti nel patrimonio del fallito. La distinzione genera spesso questioni di confine, risolte secondo il criterio del nesso funzionale tra credito e bene sequestrato.

Crediti comuni alle due procedure

Quando un credito è azionato in entrambe le procedure, il creditore ottiene soddisfacimento prioritario in quella di prevenzione, nei limiti del valore del bene sequestrato. La parte residua viene esercitata nel fallimento come credito chirografario o privilegiato secondo il rango fallimentare. La duplicazione non è ammessa.

Coordinamento operativo

Amministratore giudiziario e curatore fallimentare si scambiano periodicamente informazioni sull'andamento della liquidazione. Il giudice delegato della prevenzione può autorizzare il trasferimento di documenti, perizie e dati contabili al curatore quando ciò agevoli l'amministrazione complessiva del patrimonio.

Residui e devoluzione finale

Se dopo il pagamento integrale dei creditori ammessi nello stato passivo della prevenzione residuano somme, queste sono devolute al curatore fallimentare, che le distribuisce tra i creditori del fallimento secondo l'ordine fallimentare. Se invece la confisca diviene definitiva, l'eccedenza è devoluta allo Stato ex art. 48.

Casi pratici

Caso 1: Sequestro e fallimento sovrapposti

Caso 2: Trasferimento del residuo al curatore

Domande frequenti

I beni sequestrati entrano nella massa fallimentare?

No, restano fuori dalla massa e sono amministrati nel procedimento di prevenzione. Il fallimento riguarda solo i beni non sequestrati del debitore.

Lo stesso credito può essere ammesso in entrambe le procedure?

Il credito è soddisfatto prioritariamente nella prevenzione, nei limiti del valore del bene sequestrato. La parte residua può essere fatta valere nel fallimento. La duplicazione integrale non è ammessa.

Chi coordina le due procedure?

L'amministratore giudiziario e il curatore fallimentare collaborano sotto la supervisione dei rispettivi giudici delegati, scambiandosi documentazione contabile e informazioni sull'avanzamento delle liquidazioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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