Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 D.Lgs. 159/2011 – Principi generali
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati.
2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.
Vedi anche
→art. 64 ANTIMAFIA→art. 65 ANTIMAFIA→art. 67 ANTIMAFIA→art. 68 ANTIMAFIA→art. 416-bis c.p. (Ass. mafiosa)→art. 240 c.p. (Confisca)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 27 Cost. (Resp. penale)→Art. 63 D.Lgs. 159/2011 – Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro→Art. 69 D.Lgs. 159/2011 – Elenco generale degli enti e delle amministrazioni→Art. 62 D.Lgs. 159/2011 – Revocazione→Art. 70 D.Lgs. 159/2011 – Riabilitazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 66 apre il Capo II del Titolo IV dedicato agli effetti delle misure di prevenzione personali. La disposizione enuncia il principio generale: le misure non hanno solo carattere preventivo, ma incidono direttamente sulla capacità giuridica e operativa del destinatario nei rapporti contrattuali, professionali e patrimoniali.
Natura automatica degli effetti
Gli effetti sono automatici: non richiedono un provvedimento ulteriore del tribunale. Operano dal momento di esecutività del decreto applicativo della misura personale (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, divieto di soggiorno). La giurisprudenza ha chiarito che gli effetti sono noti al destinatario tramite la notifica della misura, senza necessità di apposita informativa sui singoli divieti.
Catalogo degli effetti
Gli effetti si articolano su tre piani: incapacità contrattuali (divieto di ottenere licenze, concessioni, autorizzazioni), decadenze da cariche elettive e direttive, divieti di accesso a benefici economici pubblici. L'art. 67 dettaglia il contenuto specifico di ciascuno; l'art. 68 estende gli effetti ai conviventi.
Decorrenza e durata
La decorrenza coincide con l'esecutività del provvedimento applicativo. La durata corrisponde a quella della misura personale: per la sorveglianza speciale, da uno a cinque anni; per il divieto di soggiorno, fino a quattro anni. Cessata la misura, cessano in linea di principio anche gli effetti, salvo le decadenze già consumate (es. revoca di una concessione).
Eccezioni e proroghe
Alcuni effetti sopravvivono alla cessazione della misura. È il caso delle iscrizioni nei registri pubblici (interdittiva antimafia, casellario), che restano fino a riabilitazione ex art. 70. Inoltre, in caso di reiterazione di condotte di pericolosità, il tribunale può prorogare la misura e con essa gli effetti, secondo le regole del Capo I del Titolo I.
Estensione ai conviventi
Gli effetti si estendono ai conviventi nei limiti dell'art. 68. La norma tutela l'efficacia della misura impedendo che il destinatario eluda i divieti tramite intestazioni a familiari. L'estensione è automatica per i conviventi indicati nel decreto; per altri familiari, occorre prova della convivenza effettiva e dell'attività in comune.
Casi pratici
Caso 1: Decorrenza degli effetti
Caso 2: Effetti sopravvissuti alla cessazione
Domande frequenti
Gli effetti delle misure di prevenzione sono automatici?
Sì, operano dal momento di esecutività del decreto applicativo della misura, senza necessità di provvedimenti ulteriori. Sono noti tramite la notifica della misura al destinatario.
Quanto durano gli effetti?
Coincidono con la durata della misura personale (es. sorveglianza speciale da uno a cinque anni). Alcune conseguenze sopravvivono alla cessazione, come le iscrizioni nei registri pubblici, fino alla riabilitazione ex art. 70.
Gli effetti riguardano anche i conviventi?
Sì, nei limiti dell'art. 68. L'estensione tutela l'efficacia della misura impedendo elusioni mediante intestazioni a familiari conviventi.