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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I divieti e le decadenze dell'art. 67 si estendono ai conviventi del destinatario.
  • L'estensione opera quando il convivente svolge attività riconducibile a quella del destinatario.
  • La convivenza è accertata sulla base di residenza, situazione familiare e atti negoziali condivisi.
  • L'estensione è strumento antielusivo: impedisce intestazioni fittizie a familiari.
  • L'effetto è temporaneo: cessa con la cessazione della misura o della convivenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 D.Lgs. 159/2011 — Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19.

2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2.

Commento

L'art. 68 è la disposizione antielusiva del sistema. Senza di essa, il destinatario di una misura di prevenzione potrebbe svuotare l'art. 67 trasferendo licenze, partecipazioni e attività ai conviventi. La norma estende automaticamente i divieti, ma con limiti puntuali per non sacrificare ingiustamente posizioni di terzi.

Soggetti destinatari

L'estensione riguarda i conviventi, intesi come coniuge, unito civilmente, convivente di fatto e familiari coabitanti. La giurisprudenza richiede una situazione di convivenza effettiva, non solo formale: occorre coabitazione abituale e comunanza di vita materiale ed economica. Non basta la residenza anagrafica condivisa.

Presupposto sostanziale: attività riconducibile

L'estensione opera quando il convivente svolge attività riconducibile a quella del destinatario, ossia quando vi sia evidenza di una utilizzazione fittizia della posizione del familiare. Esempi tipici: la licenza commerciale intestata al coniuge mentre il destinatario gestisce di fatto l'attività; la società formalmente controllata dal figlio convivente ma gestita dal destinatario.

Accertamento della riconducibilità

L'accertamento spetta al tribunale e poggia su indici come: contemporaneità di intestazioni, assenza di autonomia gestionale del convivente, condivisione di conti correnti, presenza fisica del destinatario nell'attività. La prova è spesso indiziaria, basata su intercettazioni, documentazione bancaria, accertamenti fiscali.

Effetti temporali

L'estensione produce effetti temporanei: dura quanto la misura personale, salvo cessazione anticipata per venir meno della convivenza. Quando la convivenza cessa effettivamente (separazione, trasferimento di residenza), il convivente recupera la propria autonomia operativa, salvo coinvolgimento autonomo in indagini di pericolosità.

Tutela del convivente in buona fede

Il convivente può contestare l'estensione provando la propria autonomia gestionale e l'assenza di riconducibilità. La giurisprudenza è severa: richiede prova rigorosa di redditi propri, esperienza professionale, capacità decisionale autonoma. La sola titolarità formale non basta a smentire la presunzione di estensione.

Casi pratici

Caso 1: Licenza commerciale intestata al coniuge

Caso 2: Autonomia del convivente provata

Domande frequenti

Chi è considerato convivente ai sensi dell'art. 68?

Coniuge, unito civilmente, convivente di fatto e familiari coabitanti con il destinatario. Serve convivenza effettiva, non solo residenza anagrafica condivisa.

Quando l'estensione si applica?

Quando il convivente svolge attività riconducibile a quella del destinatario, ossia in caso di intestazione fittizia o gestione indiretta. L'accertamento spetta al tribunale.

Il convivente può difendersi?

Sì, può dimostrare la propria autonomia gestionale provando redditi propri, esperienza professionale e capacità decisionale autonoma. La sola titolarità formale non basta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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