Testo dell'articoloVigente
Art. 71 D.Lgs. 159/2011 – Circostanza aggravante
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale , nonché per i delitti di cui all' articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e per quelli commessi con le finalità di terrorismo di cui all' articolo 270-sexies del codice penale , sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
In sintesi
Indice dei contenuti
La circostanza aggravante prevista dall'art. 71 risponde a una logica di rafforzamento della tutela sociale: il soggetto già sottoposto a misure di prevenzione che torna a delinquere mostra una pericolosità accentuata e merita un trattamento sanzionatorio più severo. La norma è uno degli strumenti più applicati nei procedimenti contro la criminalità organizzata.
Ambito applicativo
L'aggravante si applica a tutti i delitti, dolosi e colposi, commessi da soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali in corso di esecuzione. Non si applica alle contravvenzioni, dove operano regole specifiche. È irrilevante la connessione tra il reato e i motivi della misura: anche delitti estranei al contesto mafioso integrano l'aggravante.
Tipologia di misure rilevanti
Rilevano la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, l'obbligo di soggiorno e il divieto di soggiorno. Non operano gli effetti automatici delle misure (decadenze, divieti), che sono conseguenze e non misure in senso stretto. La giurisprudenza ha chiarito che l'aggravante non opera quando la misura è solo applicata ma non ancora esecutiva.
Misura dell'aumento
L'aumento è da un terzo alla metà, secondo lo schema delle circostanze aggravanti del codice penale. È circostanza ad effetto speciale, soggetta alle regole di giudizio di equivalenza e prevalenza (art. 69 c.p.). Il giudice non ha discrezionalità sull'an: deve applicarla se ricorrono i presupposti; può modularla nel quantum tra i limiti edittali.
Persistenza dell'aggravante
L'aggravante si applica anche se la misura cessa prima del giudizio o della condanna, purché il reato sia stato commesso durante la sua vigenza. La giurisprudenza ha chiarito che la cessazione successiva non incide sulla qualificazione del fatto, che resta fissato al momento della commissione del reato.
Coordinamento con altre aggravanti
L'aggravante può cumularsi con altre, come quella mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. (già 7 d.l. 152/1991) o quella della latitanza. Il cumulo è valutato secondo le regole generali, con calcolo degli aumenti in successione. La giurisprudenza ammette la coesistenza, salvo casi di assorbimento per identità di fondamento della maggiore pericolosità.
Casi pratici
Caso 1: Furto aggravato da sorveglianza speciale
Caso 2: Reato commesso durante misura cessata
Domande frequenti
Quali misure attivano l'aggravante?
Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, obbligo di soggiorno e divieto di soggiorno in corso di esecuzione. Non operano gli effetti automatici come decadenze e divieti.
Di quanto è aumentata la pena?
Da un terzo alla metà, secondo lo schema delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. Il giudice non ha discrezionalità sull'an, ma può modulare il quantum tra i limiti edittali.
Se la misura cessa prima del processo, l'aggravante si applica?
Sì, conta che il reato sia stato commesso durante la vigenza della misura. La cessazione successiva non incide sulla qualificazione del fatto, fissata al momento del reato.