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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il pubblico ufficiale destinatario di misura di prevenzione perde lo status e la connessa qualifica.
  • La perdita opera automaticamente e produce decadenza dall'incarico.
  • L'amministrazione dispone la cessazione del rapporto entro brevi termini dalla comunicazione.
  • Si applicano anche sanzioni disciplinari aggiuntive previste dagli ordinamenti speciali.
  • Il riconoscimento della riabilitazione non comporta automatica reintegrazione nell'incarico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 D.Lgs. 159/2011 — Reati del pubblico ufficiale

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.

3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

In sintesi

  • Il pubblico ufficiale destinatario di misura di prevenzione perde lo status e la connessa qualifica.
  • La perdita opera automaticamente e produce decadenza dall'incarico.
  • L'amministrazione dispone la cessazione del rapporto entro brevi termini dalla comunicazione.
  • Si applicano anche sanzioni disciplinari aggiuntive previste dagli ordinamenti speciali.
  • Il riconoscimento della riabilitazione non comporta automatica reintegrazione nell'incarico.

L'art. 74 estende il rigore antimafia al settore pubblico, sancendo che la qualifica di pubblico ufficiale è incompatibile con la sottoposizione a misure di prevenzione. La norma protegge la fiducia istituzionale e impedisce che soggetti qualificati come pericolosi mantengano poteri pubblici.

Ambito soggettivo

La norma si applica a tutti i pubblici ufficiali: funzionari amministrativi, agenti delle forze dell'ordine, magistrati onorari, notai, ufficiali sanitari, dipendenti di enti pubblici. La giurisprudenza ha incluso anche persone investite di pubbliche funzioni in via temporanea o consulenziale, purché esercitino poteri certificativi o autoritativi.

Perdita automatica della qualifica

Dal momento di esecutività della misura, il pubblico ufficiale perde automaticamente la qualifica e i poteri connessi. Atti compiuti dopo la perdita sono nulli, salvo apparenza giuridica che salvaguardi i terzi in buona fede. La perdita riguarda anche compensi, indennità e benefici accessori riconducibili allo status.

Decadenza dall'incarico

L'amministrazione di appartenenza dispone la cessazione del rapporto entro brevi termini dalla comunicazione della misura. La decadenza è atto vincolato, non discrezionale: il dirigente competente non può rinviare o sospendere la decisione. Il funzionario può ricorrere al giudice amministrativo solo per vizi formali del procedimento.

Sanzioni disciplinari

Si applicano anche sanzioni disciplinari aggiuntive previste dagli ordinamenti speciali (forze armate, polizia, magistratura, sanità). La sanzione disciplinare ha natura autonoma e può comportare effetti pensionistici, perdita del trattamento accessorio o di benefici accumulati. La giurisprudenza ha confermato l'autonomia rispetto alla decadenza ex art. 74.

Riabilitazione e reintegrazione

Il riconoscimento della riabilitazione ex art. 70 non comporta automatica reintegrazione nell'incarico perso. La reintegrazione è subordinata a nuova procedura selettiva e a valutazione di idoneità da parte dell'amministrazione. La giurisprudenza ha precisato che la riabilitazione restituisce la capacità di accedere a incarichi pubblici, ma non garantisce il ripristino della posizione precedente.

Casi pratici

Caso 1: Decadenza di funzionario comunale

Caso 2: Riabilitazione senza reintegrazione

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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