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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 74 impone all'ufficiale di stato civile di segnalare al tribunale per i minorenni il riconoscimento da persona coniugata di figlio extramatrimoniale non riconosciuto dall'altro genitore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 L. 184/1983 – Riconoscimento di figlio da persona coniugata

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori del matrimonio
non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

Commento

Controllo giudiziario sul riconoscimento tardivo. L'articolo 74 introduce un meccanismo di allerta precoce: quando una persona coniugata riconosce un figlio nato fuori dal matrimonio che l'altro genitore non ha riconosciuto, l'ufficiale di stato civile deve trasmettere la comunicazione al tribunale per i minorenni, attivando un controllo sulla genuinità dell'atto.

La ratio è di prevenire riconoscimenti strumentali, finalizzati non a instaurare un reale rapporto genitoriale ma, ad esempio, a impedire o ritardare la dichiarazione di adottabilità del minore. Il riconoscimento, anche se formalmente valido, può essere impugnato quando non corrisponde alla realtà biologica o quando il suo unico scopo è distorcere le procedure di tutela del minore.

Il rinvio all'articolo 264, secondo comma, del codice civile consente al tribunale di adottare d'ufficio provvedimenti cautelari nell'interesse del minore, senza attendere l'iniziativa di parte, ogni volta che vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento sia impugnabile.

Casi pratici

Caso 1: Riconoscimento sospetto e verifica giudiziaria

Sempronio, coniugato, si reca all'ufficio di stato civile e riconosce come proprio figlio un minore nato fuori dal matrimonio, non ancora riconosciuto dall'altro genitore. L'ufficiale trasmette immediatamente la comunicazione al tribunale per i minorenni. Il tribunale, a seguito delle indagini, riscontra fondati motivi per ritenere che il riconoscimento non corrisponda alla realtà biologica e adotta d'ufficio i provvedimenti cautelari previsti dall'art. 264, comma 2, del codice civile.

Domande frequenti

Perché l'ufficiale di stato civile deve comunicare al tribunale il riconoscimento da parte di persona coniugata?

Per attivare un controllo giudiziario sulla veridicità dell'atto e scongiurare riconoscimenti strumentali che potrebbero pregiudicare l'interesse del minore.

Il tribunale agisce sempre d'ufficio dopo la comunicazione?

No: il tribunale dispone indagini e interviene con i provvedimenti ex art. 264 c.c. solo se emergono fondati motivi per ritenere che il riconoscimento sia impugnabile.

L'art. 74 si applica anche quando entrambi i genitori hanno riconosciuto il figlio?

No: la norma riguarda specificamente il riconoscimento da parte di una sola persona coniugata quando l'altro genitore non ha effettuato il riconoscimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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