In sintesi
Se mancano i presupposti per dichiarare l'adottabilità, il tribunale pronuncia sentenza di non luogo a provvedere, notificata a tutte le parti, e può comunque adottare provvedimenti a tutela del minore.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 16 L. 184/1983 – Declaratoria di non luogo a provvedere
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 Cod. Amb. — Decisione
- Art. 16 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 16 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
- Art. 16 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
- Art. 16 CAD — Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri...
- Art. 16 L. 91/1992
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La chiusura senza adottabilità. L'articolo 16 disciplina l'esito alternativo del procedimento di accertamento dello stato di abbandono: quando, all'esito delle indagini previste dagli articoli precedenti, il tribunale per i minorenni non ravvisi i presupposti per pronunciare lo stato di adottabilità del minore, emette sentenza che dichiara «non vi è luogo a provvedere» sulla dichiarazione di adottabilità stessa.
La norma garantisce la piena informazione di tutte le parti coinvolte: la sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado che avevano rapporti significativi con il minore ai sensi dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Questa ampiezza delle notifiche riflette il carattere incisivo del procedimento sullo stato personale e familiare del minore.
Il comma 3 raccorda la disciplina speciale con quella generale del codice civile sulle misure di protezione dei minori: il tribunale può disporre, anche all'esito del procedimento di adottabilità conclusosi negativamente, i provvedimenti opportuni ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile, quali la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le misure limitative della medesima, qualora le indagini abbiano comunque evidenziato situazioni pregiudizievoli per il minore. La chiusura del procedimento di adottabilità non esclude, quindi, interventi protettivi di altra natura.
Casi pratici
Caso 1: Indagini che escludono l'abbandono
Il tribunale per i minorenni apre un procedimento di adottabilità su segnalazione del pubblico ministero a seguito di una relazione dei servizi sociali. All'esito degli accertamenti emerge che la situazione di difficoltà della famiglia è temporanea e già in via di superamento grazie agli interventi di sostegno attivati. Il tribunale pronuncia la sentenza di non luogo a provvedere e, contestualmente, ai sensi dell'articolo 16 comma 2, adotta un provvedimento di prescrizione ai sensi dell'articolo 333 del codice civile per assicurare la continuità degli interventi di supporto.
Domande frequenti
Cosa accade se il tribunale non dichiara l'adottabilità?
Il tribunale emette sentenza che dichiara non vi è luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità. Ciò non esclude che il tribunale adotti altri provvedimenti a tutela del minore ai sensi del codice civile.
Chi riceve la notifica della sentenza di non luogo a provvedere?
La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con il minore, al tutore e al curatore speciale ove esistano.
Quali provvedimenti può adottare il tribunale anche dopo la chiusura del procedimento di adottabilità?
Il tribunale può adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore applicando gli articoli 330 e seguenti del codice civile, come la limitazione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La sentenza di non luogo a provvedere è impugnabile?
La legge 184/1983 non esclude l'impugnabilità. In via generale si applica la disciplina sulle impugnazioni delle sentenze del tribunale per i minorenni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 17 per le sentenze di adottabilità.
Vedi anche