In sintesi
Le norme del codice civile sull'adozione di adulti non si applicano ai minori: la legge n. 184/1983 è la fonte esclusiva per l'adozione di minorenni.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 L. 184/1983 – Esclusione delle norme codicistiche per i minorenni
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 60 D.Lgs. 42/2004 — Acquisto in via di prelazione
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il confine normativo tra adozione di minori e di adulti. L'articolo 60 pone il punto fermo del sistema: le disposizioni del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano ai minorenni. La norma ha portata dichiarativa e sistematica al tempo stesso: conferma che la legge n. 184/1983 è la fonte esclusiva per l'adozione di minori, senza che le norme codicistiche possano trovare applicazione nemmeno in via analogica o in caso di lacuna.
Questa separazione netta ha profonde ragioni di principio: l'adozione di minori è dominata dal preminente interesse del minore, dall'intervento necessario dell'autorità giudiziaria, dal controllo pubblicistico e dalla finalità di garantire al minore una famiglia stabile e adeguata; l'adozione di adulti, invece, risponde prevalentemente all'autonomia delle parti e ha finalità di continuità patrimoniale e di trasmissione del nome. Applicare il regime dell'una all'altra comprometterebbe le garanzie strutturali di ciascun sistema.
L'articolo 60 si inserisce nel quadro tracciato dagli articoli 58 e 59, che hanno ridefinito le intitolazioni del titolo VIII e del suo capo I, e dall'articolo 63, che ha rinnovato anche l'intitolazione del capo II. Insieme, questi articoli compongono un intervento di riordino formale e sostanziale del diritto adottivo italiano.
Casi pratici
Caso 1: Ricerca della disciplina applicabile a un'adozione di minore
Un avvocato esamina un fascicolo riguardante una richiesta di adozione di un bambino di otto anni. Per effetto dell'articolo 60, è certo che le norme del capo I del titolo VIII del codice civile (adozione di maggiorenni) sono inapplicabili: l'intera procedura si svolge sotto la disciplina esclusiva della legge n. 184/1983, con la competenza del tribunale per i minorenni e nel rispetto di tutte le garanzie previste per la tutela del minore.
Domande frequenti
Le norme del codice civile sull'adozione possono applicarsi ai minori?
No: l'articolo 60 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile alle persone minori di età.
Quale fonte normativa disciplina l'adozione dei minori?
La legge n. 184/1983, che è la fonte esclusiva per l'adozione di minorenni in Italia.
Perché è necessaria una norma che escluda esplicitamente l'applicazione del codice civile ai minori?
Per evitare qualsiasi dubbio interpretativo e garantire la completezza del sistema: l'esclusione esplicita impedisce applicazioni analogiche o rinvii impropri alle norme codicistiche.
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