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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 68 riscrive l'art. 38 disp. att. c.c., definendo il catalogo tassativo dei provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 L. 184/1983 – Competenza del tribunale per i minorenni

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".

Commento

Competenza esclusiva del tribunale per i minorenni. L'articolo 68 ridisegna il catalogo delle materie riservate al tribunale per i minorenni, aggiornando il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile in modo coerente con la nuova legge sull'adozione e sulla tutela dei minori.

La tecnica legislativa adottata è quella della sostituzione testuale: anziché dettare una norma autonoma, il legislatore riscrive direttamente una disposizione del corpus codicistico, assicurando uniformità sistematica. L'elenco degli articoli del codice civile richiamati copre le principali situazioni nelle quali un minore può richiedere la protezione del giudice specializzato, dai provvedimenti sul nome al riconoscimento dei figli, dall'esercizio della responsabilità genitoriale alle misure ablatorie e limitative.

Il riferimento all'articolo 269 del codice civile, limitatamente al caso di minori, radica presso il tribunale per i minorenni anche le dichiarazioni giudiziali di paternità o maternità che coinvolgano soggetti minorenni, garantendo così la specializzazione del giudice ogni volta che sia in gioco l'interesse del minore.

Casi pratici

Caso 1: Individuare il giudice competente

Tizio, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Caio, intende chiedere la limitazione della responsabilità genitoriale dell'altro genitore ai sensi dell'art. 333 del codice civile. Consultando l'art. 38 disp. att. c.c. come sostituito dall'art. 68, l'avvocato di Tizio verifica che la competenza spetta al tribunale per i minorenni e non al tribunale ordinario.

Domande frequenti

Il tribunale per i minorenni è competente su tutti i procedimenti che coinvolgono minori?

No. La competenza è tassativamente determinata dall'elenco degli articoli del codice civile indicati nell'art. 38 disp. att. c.c., come riscritto dall'art. 68 della legge 184/1983.

Cosa prevede l'art. 38 disp. att. c.c. riscritto dall'art. 68?

Elenca i provvedimenti – tra cui quelli su responsabilità genitoriale, riconoscimento, nome, tutela – riservati al tribunale per i minorenni, con estensione all'art. 269 c.c. per i soli minori.

Perché è importante la riserva di competenza al tribunale per i minorenni?

Garantisce che le decisioni che incidono sulla vita dei minori siano affidate a un organo specializzato, composto anche da esperti non togati in psicologia, pedagogia e scienze sociali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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