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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Se i genitori o i parenti significativi sono noti, il tribunale li convoca e li ascolta prima di pronunciarsi sull'adottabilità; può impartire prescrizioni e affidarsi ai servizi locali per recuperare il rapporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 L. 184/1983 – Convocazione e audizione dei genitori o parenti

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'articolo 10.

Commento

Il contraddittorio con i genitori prima della dichiarazione di adottabilità. L'articolo 12 garantisce ai genitori e ai parenti significativi del minore il diritto di essere ascoltati prima che il tribunale si pronunci sull'adottabilità. Se le indagini hanno accertato la loro esistenza e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni emette un decreto motivato che ne fissa la comparizione.

La norma consente la delega dell'audizione al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei soggetti, quando questi risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale procedente. Se risiedono all'estero, l'audizione è affidata all'autorità consolare competente. Questo sistema garantisce l'effettività del contraddittorio anche nei casi di dispersione geografica della famiglia.

L'esito dell'audizione può avere due conseguenze positive per la famiglia di origine: se il presidente ne ravvisa l'opportunità, anziché procedere direttamente alla dichiarazione di adottabilità, impartisce prescrizioni ai genitori o ai parenti per garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, fissando periodici accertamenti e affidando ai servizi locali il compito di rafforzare i rapporti. Può anche chiedere al pubblico ministero di attivare l'azione per gli alimenti a carico dei soggetti tenuti per legge.

Casi pratici

Caso 1: Prescrizioni ai genitori per evitare l'adottabilità

Le indagini su Caio rivelano che la madre, pur in gravi difficoltà personali, ha sempre mantenuto un rapporto affettivo col figlio. Convocata e ascoltata, dimostra volontà di migliorare. Il presidente del tribunale, anziché procedere all'adottabilità, le impartisce prescrizioni precise sull'assistenza al minore e affida ai servizi sociali il compito di monitorare l'evoluzione della situazione con verifiche periodiche.

Domande frequenti

I genitori vengono sentiti prima della dichiarazione di adottabilità?

Sì, se sono noti e raggiungibili. Il presidente del tribunale ne fissa la comparizione con decreto motivato entro un congruo termine.

Cosa succede se i genitori vivono all'estero?

L'audizione è delegata all'autorità consolare competente nel Paese di residenza.

Il tribunale può dare prescrizioni ai genitori invece di dichiarare l'adottabilità?

Sì. Se ravvisa l'opportunità, il presidente può impartire prescrizioni per garantire l'assistenza al minore, fissando periodici accertamenti tramite i servizi locali.

Il presidente può attivare un'azione per gli alimenti?

Sì. Può chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per gli alimenti a carico di chi è tenuto per legge.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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