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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è punita con la reclusione da uno a cinque anni.
  • L'aggravante si applica se la violazione riguarda l'obbligo o divieto di soggiorno.
  • L'arresto è obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.
  • La condanna comporta automaticamente la sostituzione della misura con una più restrittiva.
  • Il reato è abituale: la pluralità di violazioni può integrare reato continuato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75 D.Lgs. 159/2011 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 27

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 27

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Commento

L'art. 75 sanziona penalmente la violazione degli obblighi imposti con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La norma garantisce l'effettività della misura: senza una sanzione penale per la violazione, gli obblighi resterebbero meramente esortativi. La Corte costituzionale ha più volte vagliato la disposizione, confermandone la legittimità con interpretazioni adeguatrici.

Condotta tipica

La condotta consiste nel non rispetto degli obblighi imposti dal decreto di applicazione: presentarsi periodicamente alla pubblica sicurezza, rispettare l'orario di rientro nel domicilio, non frequentare pregiudicati, non possedere armi, non allontanarsi dal comune di residenza senza autorizzazione. La Corte costituzionale ha richiesto che gli obblighi siano sufficientemente determinati per integrare il fatto tipico.

Elemento soggettivo

Si tratta di reato doloso. La giurisprudenza ammette la sufficienza del dolo generico: basta la consapevolezza dell'obbligo e della violazione. Non occorre dolo specifico o finalità ulteriori. Il dubbio dell'agente sulla portata dell'obbligo non esclude il dolo, salvo errore scusabile su norma extra-penale o ignoranza inevitabile.

Pena base e aggravata

La pena base è la reclusione da uno a cinque anni. L'aggravante (reclusione da due a sei anni) si applica quando la violazione riguarda l'obbligo o il divieto di soggiorno, ossia obblighi territoriali di particolare rilievo. La distinzione riflette la maggior gravità delle violazioni territoriali, che vanificano l'effetto di prevenzione.

Profili processuali

L'arresto è obbligatorio in flagranza. Si procede con giudizio direttissimo, salvo che il pubblico ministero richieda diverso rito. La rapidità del procedimento risponde alla necessità di ripristinare prontamente l'efficacia della misura. La custodia cautelare è frequente, motivata dal rischio di reiterazione e dalla gravità della pericolosità del soggetto.

Conseguenze sulla misura

La condanna comporta automaticamente la sostituzione della misura con una più restrittiva: aggravamento della sorveglianza speciale, passaggio all'obbligo o divieto di soggiorno, eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare personale ex artt. 274 ss. c.p.p. La giurisprudenza ha confermato la natura ablativa del meccanismo, finalizzata al rafforzamento della tutela sociale.

Casi pratici

Caso 1: Mancata presentazione e arresto in flagranza

Caso 2: Violazione del divieto di soggiorno

Domande frequenti

Quali obblighi rilevano ai fini dell'art. 75?

Presentazione periodica alla pubblica sicurezza, rispetto dell'orario di rientro, divieto di frequentazione di pregiudicati, divieto di possesso di armi, divieto di allontanarsi dal comune senza autorizzazione.

L'arresto è obbligatorio?

Sì, in flagranza l'arresto è obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo. La rapidità del procedimento risponde alla necessità di ripristinare prontamente l'efficacia della misura.

Quali conseguenze sulla misura in caso di condanna?

La condanna comporta automaticamente la sostituzione della misura con una più restrittiva: aggravamento della sorveglianza speciale, passaggio all'obbligo o divieto di soggiorno, o applicazione di misure cautelari personali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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