Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.Lgs. 159/2011 – Altre sanzioni penali
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6-bis , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123 .
4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.
6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.
7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 76 contiene un catalogo di sanzioni penali residuali, volte a garantire la genuinità delle informazioni rese nelle procedure antimafia e l'effettività dei divieti contrattuali. Le ipotesi riguardano sia il destinatario delle procedure sia i terzi che intervengono nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Dichiarazioni mendaci sul nucleo familiare
Il primo gruppo di ipotesi punisce le dichiarazioni false sulla composizione del nucleo familiare e patrimoniale, rese nelle procedure di prevenzione. La condotta tipica è il rilascio di informazioni inveritiere in dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà o moduli ufficiali destinati al tribunale o alla prefettura. Il dolo è generico.
Omissioni rilevanti
Anche l'omissione di dichiarazioni dovute integra reato. Si tratta di obblighi informativi previsti dal procedimento: comunicazione di variazioni patrimoniali, di nuovi rapporti contrattuali, di cessioni di partecipazioni. L'omissione consapevole è equiparata alla dichiarazione mendace, secondo la logica di tutela della trasparenza delle procedure.
Documentazione antimafia falsa
La presentazione di documentazione antimafia falsa o alterata (certificazione, autocertificazione, white list) costituisce reato autonomo. La condotta riguarda chi presenta documenti che attestano falsamente l'assenza di cause ostative. Il dolo è generico; la pena è aggravata se la documentazione è destinata a ottenere benefici di particolare rilievo.
Impiego di soggetti interdetti
L'imprenditore che impiega soggetti destinatari di interdittiva antimafia in funzione di amministrazione o partecipazione rilevante è sanzionato penalmente. La condotta presuppone consapevolezza della interdittiva, accertabile attraverso la consultazione della banca dati antimafia. La giurisprudenza ha esteso la fattispecie a casi di consulenza occulta o partecipazione di fatto.
Pena e profili processuali
La pena base è la reclusione fino a tre anni, modulata in base alla gravità della condotta. Il rito è ordinario, salvo casi di particolare urgenza che giustificano riti alternativi. La giurisprudenza ammette l'oblazione nei casi più lievi, ma esclude la sospensione condizionale per condotte sistematiche o ripetute.
Casi pratici
Caso 1: Dichiarazione mendace al tribunale
Caso 2: Impiego di soggetto interdetto
Domande frequenti
Quali dichiarazioni false sono rilevanti?
Quelle sulla composizione del nucleo familiare e patrimoniale, rese in dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà o moduli ufficiali destinati al tribunale o alla prefettura nelle procedure antimafia.
L'omissione equivale alla dichiarazione mendace?
Sì, l'omissione consapevole di obblighi informativi (variazioni patrimoniali, nuovi rapporti, cessioni di partecipazioni) integra reato analogo alla dichiarazione mendace.
Chi impiega un soggetto interdetto può essere sanzionato?
Sì, l'imprenditore che impiega un destinatario di interdittiva antimafia in posizione di amministrazione o partecipazione rilevante è sanzionato penalmente, con dolo generico accertabile tramite consultazione banca dati.