- Le intercettazioni nelle indagini di prevenzione sono autorizzate dal giudice su richiesta motivata del PM.
- I presupposti sono attenuati rispetto all'ordinaria intercettazione: bastano sufficienti indizi di pericolosità.
- Il termine massimo è di 40 giorni, prorogabile.
- I risultati sono utilizzabili sia nelle indagini di prevenzione sia in procedimenti penali connessi.
- Il regime speciale si coordina con le norme generali del codice di procedura penale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 D.Lgs. 159/2011 — Intercettazioni telefoniche
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell' articolo 623-bis del codice penale , quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall' articolo 268 del codice di procedura penale .
3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.
4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 78 Cod. Amb. — (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali)
- Art. 78 D.Lgs. 209/2005 — Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
- Art. 78 D.Lgs. 42/2004 — Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
- Art. 78 CAD — Articolo abrogato
- Art. 78 Codice Civile: Affinità
- Articolo 78 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
L'art. 78 disciplina un regime speciale di intercettazioni nelle indagini di prevenzione, con presupposti attenuati rispetto al codice di procedura penale. La norma riflette la natura preventiva del procedimento e la necessità di raccogliere indizi prima del consolidamento di una notizia di reato.
Presupposti per l'autorizzazione
L'autorizzazione richiede sufficienti indizi di pericolosità, non i gravi indizi di reato richiesti dall'art. 267 c.p.p. La differenza è significativa: la prevenzione opera su elementi prognostici, mentre il processo penale richiede prova di un fatto già commesso. La giurisprudenza ha richiesto comunque elementi concreti e non meri sospetti.
Procedura autorizzativa
L'autorizzazione è data dal giudice del tribunale di prevenzione su richiesta motivata del pubblico ministero. La motivazione del provvedimento deve indicare i presupposti specifici, gli obiettivi delle intercettazioni e le ragioni di necessità. Il giudice non può autorizzare in via generica o anticipata: l'autorizzazione è puntuale e relativa a specifici soggetti o utenze.
Durata e proroghe
Il termine massimo è di 40 giorni, prorogabile per ulteriori periodi di 20 giorni con motivazione di necessità. La proroga richiede dimostrazione che le intercettazioni in corso stiano producendo risultati e che la prosecuzione sia indispensabile. La giurisprudenza è severa nel sindacare proroghe immotivate o di routine.
Utilizzabilità dei risultati
I risultati delle intercettazioni sono utilizzabili sia nelle indagini di prevenzione sia in procedimenti penali connessi. La regola riflette il principio di economia processuale e l'unitarietà delle indagini di criminalità organizzata. La giurisprudenza ha confermato la trasmigrabilità degli atti, salvo violazioni delle garanzie procedurali.
Coordinamento con il codice di rito
La disciplina speciale si coordina con quella generale degli artt. 266 ss. c.p.p.: le regole sulla custodia dei nastri, sui difensori, sulla cancellazione delle conversazioni non rilevanti restano applicabili. Le violazioni delle garanzie generali producono inutilizzabilità anche nelle indagini di prevenzione. Il bilanciamento tra efficacia investigativa e tutela dei diritti resta il cardine interpretativo della disciplina.
Casi pratici
Caso 1: Autorizzazione e risultati utilizzati nel penale
Caso 2: Proroga rigettata per assenza di risultati
Domande frequenti
Quali sono i presupposti per autorizzare le intercettazioni?
Sufficienti indizi di pericolosità del soggetto, non i gravi indizi di reato richiesti dall'art. 267 c.p.p. La norma riflette la natura preventiva del procedimento, su elementi prognostici.
Per quanto durano le intercettazioni?
Termine massimo di 40 giorni, prorogabile per periodi di 20 giorni con motivazione di necessità. La proroga richiede dimostrazione che le intercettazioni stiano producendo risultati.
I risultati sono utilizzabili nei procedimenti penali?
Sì, i risultati sono utilizzabili sia nelle indagini di prevenzione sia in procedimenti penali connessi, secondo il principio di unitarietà delle indagini di criminalità organizzata.
Vedi anche