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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le intercettazioni nelle indagini di prevenzione sono autorizzate dal giudice su richiesta motivata del PM.
  • I presupposti sono attenuati rispetto all'ordinaria intercettazione: bastano sufficienti indizi di pericolosità.
  • Il termine massimo è di 40 giorni, prorogabile.
  • I risultati sono utilizzabili sia nelle indagini di prevenzione sia in procedimenti penali connessi.
  • Il regime speciale si coordina con le norme generali del codice di procedura penale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 78 D.Lgs. 159/2011 — Intercettazioni telefoniche

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell' articolo 623-bis del codice penale , quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall' articolo 268 del codice di procedura penale .

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Commento

L'art. 78 disciplina un regime speciale di intercettazioni nelle indagini di prevenzione, con presupposti attenuati rispetto al codice di procedura penale. La norma riflette la natura preventiva del procedimento e la necessità di raccogliere indizi prima del consolidamento di una notizia di reato.

Presupposti per l'autorizzazione

L'autorizzazione richiede sufficienti indizi di pericolosità, non i gravi indizi di reato richiesti dall'art. 267 c.p.p. La differenza è significativa: la prevenzione opera su elementi prognostici, mentre il processo penale richiede prova di un fatto già commesso. La giurisprudenza ha richiesto comunque elementi concreti e non meri sospetti.

Procedura autorizzativa

L'autorizzazione è data dal giudice del tribunale di prevenzione su richiesta motivata del pubblico ministero. La motivazione del provvedimento deve indicare i presupposti specifici, gli obiettivi delle intercettazioni e le ragioni di necessità. Il giudice non può autorizzare in via generica o anticipata: l'autorizzazione è puntuale e relativa a specifici soggetti o utenze.

Durata e proroghe

Il termine massimo è di 40 giorni, prorogabile per ulteriori periodi di 20 giorni con motivazione di necessità. La proroga richiede dimostrazione che le intercettazioni in corso stiano producendo risultati e che la prosecuzione sia indispensabile. La giurisprudenza è severa nel sindacare proroghe immotivate o di routine.

Utilizzabilità dei risultati

I risultati delle intercettazioni sono utilizzabili sia nelle indagini di prevenzione sia in procedimenti penali connessi. La regola riflette il principio di economia processuale e l'unitarietà delle indagini di criminalità organizzata. La giurisprudenza ha confermato la trasmigrabilità degli atti, salvo violazioni delle garanzie procedurali.

Coordinamento con il codice di rito

La disciplina speciale si coordina con quella generale degli artt. 266 ss. c.p.p.: le regole sulla custodia dei nastri, sui difensori, sulla cancellazione delle conversazioni non rilevanti restano applicabili. Le violazioni delle garanzie generali producono inutilizzabilità anche nelle indagini di prevenzione. Il bilanciamento tra efficacia investigativa e tutela dei diritti resta il cardine interpretativo della disciplina.

Casi pratici

Caso 1: Autorizzazione e risultati utilizzati nel penale

Caso 2: Proroga rigettata per assenza di risultati

Domande frequenti

Quali sono i presupposti per autorizzare le intercettazioni?

Sufficienti indizi di pericolosità del soggetto, non i gravi indizi di reato richiesti dall'art. 267 c.p.p. La norma riflette la natura preventiva del procedimento, su elementi prognostici.

Per quanto durano le intercettazioni?

Termine massimo di 40 giorni, prorogabile per periodi di 20 giorni con motivazione di necessità. La proroga richiede dimostrazione che le intercettazioni stiano producendo risultati.

I risultati sono utilizzabili nei procedimenti penali?

Sì, i risultati sono utilizzabili sia nelle indagini di prevenzione sia in procedimenti penali connessi, secondo il principio di unitarietà delle indagini di criminalità organizzata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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