Testo dell'articoloVigente
Art. 75-bis D.Lgs. 159/2011 – Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza)).
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Vedi anche
→art. 74 ANTIMAFIA→art. 75 ANTIMAFIA→art. 76 ANTIMAFIA→art. 77 ANTIMAFIA→art. 416-bis c.p. (Ass. mafiosa)→art. 240 c.p. (Confisca)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 27 Cost. (Resp. penale)→Art. 78 D.Lgs. 159/2011 – Intercettazioni telefoniche→Art. 72 D.Lgs. 159/2011 – Reati concernenti le armi e gli esplosivi→Art. 79 D.Lgs. 159/2011 – Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione→Art. 71 D.Lgs. 159/2011 – Circostanza aggravante
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 75-bis estende il regime sanzionatorio dell'art. 75 alle violazioni delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza. La norma copre una zona normativa intermedia: prima dell'applicazione definitiva della misura, ma quando già sussistono indizi di pericolosità che hanno indotto il tribunale a misure cautelari urgenti.
Provvedimenti d'urgenza interessati
Si tratta dei provvedimenti adottati dal tribunale in via cautelare durante il procedimento di prevenzione, prima della decisione finale. Comprendono limitazioni dei movimenti, obblighi di presentazione, divieti di frequentazione, controlli specifici. Sono provvedimenti motivati da urgenza di tutela pubblica e validità temporanea.
Condotta sanzionata
La violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento d'urgenza configura il reato. La condotta è dolosa, con dolo generico. La giurisprudenza ha richiesto che le prescrizioni siano sufficientemente specifiche e che il destinatario sia stato adeguatamente informato. Il dubbio sulla validità del provvedimento, se non manifesto, non scusa.
Pena prevista
La pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni, più mite di quella dell'art. 75 perché il provvedimento è ancora provvisorio. La differenza di trattamento riflette la diversa gravità: la sorveglianza speciale è misura piena, dopo verifica giudiziale completa; il provvedimento d'urgenza è cautelare e basato su indizi preliminari.
Profili processuali
L'arresto è facoltativo, non obbligatorio come nell'art. 75. Si procede con giudizio direttissimo se l'arresto avviene in flagranza. La differenza di rito riflette la natura ancora provvisoria del provvedimento violato. Il pubblico ministero può chiedere misure cautelari personali nei casi più gravi.
Effetti sulla procedura principale
La condanna può determinare la trasformazione del provvedimento d'urgenza in misura definitiva. Il tribunale, valutate le risultanze della condanna, può applicare in via stabile la sorveglianza speciale o altra misura permanente. La trasformazione richiede comunque l'osservanza del procedimento ordinario di prevenzione, con verifica completa degli indizi.
Casi pratici
Caso 1: Violazione provvedimento d'urgenza
Caso 2: Trasformazione in misura definitiva
Domande frequenti
Quali provvedimenti d'urgenza sono rilevanti?
Provvedimenti adottati in via cautelare durante il procedimento di prevenzione, prima della decisione finale. Comprendono limitazioni dei movimenti, obblighi di presentazione, divieti di frequentazione.
La pena è più lieve di quella dell'art. 75?
Sì, reclusione da sei mesi a tre anni rispetto a uno-cinque anni dell'art. 75. La differenza riflette la natura ancora provvisoria del provvedimento violato.
L'arresto è obbligatorio?
No, è facoltativo, non obbligatorio come nell'art. 75. Si procede con giudizio direttissimo se l'arresto avviene in flagranza. Il pubblico ministero può chiedere misure cautelari personali nei casi gravi.