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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Decadenza da licenze di polizia, di commercio e di trasporto.
  • Esclusione da concessioni e autorizzazioni pubbliche e da contratti con la PA.
  • Impossibilità di accedere a contributi, finanziamenti e mutui pubblici.
  • Esclusione dagli albi degli appaltatori e dai mercati a prevalente capitale pubblico.
  • Esclusione dalle elezioni amministrative e da cariche direttive in enti pubblici e società.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 D.Lgs. 159/2011 — Effetti delle misure di prevenzione

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all' articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale , commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all' articolo 640-bis del codice penale . 40

In sintesi

  • Decadenza da licenze di polizia, di commercio e di trasporto.
  • Esclusione da concessioni e autorizzazioni pubbliche e da contratti con la PA.
  • Impossibilità di accedere a contributi, finanziamenti e mutui pubblici.
  • Esclusione dagli albi degli appaltatori e dai mercati a prevalente capitale pubblico.
  • Esclusione dalle elezioni amministrative e da cariche direttive in enti pubblici e società.

L'art. 67 è il cuore operativo del sistema delle misure di prevenzione: traduce la decisione di pericolosità sociale in conseguenze concrete sulla capacità contrattuale, amministrativa ed elettorale del destinatario. Il catalogo è ampio e abbraccia rapporti con la pubblica amministrazione, professionali e patrimoniali.

Decadenze da licenze e autorizzazioni

Il comma 1 dispone la decadenza da licenze di polizia, di commercio e di trasporto. La decadenza è automatica, non richiede provvedimento amministrativo. Riguarda anche autorizzazioni a esercizio di farmacia, agenzia di affari, vendita ambulante. La giurisprudenza ha chiarito che la decadenza incide su licenze già rilasciate; le richieste pendenti sono rigettate de plano.

Esclusione dai contratti pubblici

Il destinatario non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione né partecipare a gare d'appalto. Il divieto è uno dei pilastri della disciplina antimafia, integrato dalla normativa sulla documentazione antimafia (artt. 84 ss.). La giurisprudenza amministrativa ha confermato l'esclusione anche per società in cui il destinatario detiene partecipazioni rilevanti.

Benefici economici pubblici

Sono preclusi contributi, finanziamenti, mutui agevolati e qualunque erogazione di denaro pubblico. La preclusione riguarda anche garanzie e sussidi indiretti, come fideiussioni pubbliche. La preclusione si estende automaticamente all'eventuale società controllata dal destinatario, secondo i criteri del Codice dei contratti pubblici.

Albi e mercati pubblici

L'esclusione opera per albi degli appaltatori, fornitori del SSN, registri delle imprese qualificate, mercati a prevalente capitale pubblico. La cancellazione dagli albi è automatica e non richiede provvedimento espresso; gli enti gestori provvedono d'ufficio alla notifica della cessazione.

Cariche elettive e direttive

Decadenza da cariche elettive (consigli comunali, regionali, parlamentari) e direttive (presidenti, amministratori delegati di enti pubblici o società a partecipazione pubblica). La decadenza è dichiarata dall'organo competente entro brevi termini dalla comunicazione della misura. La giurisprudenza ha esteso la regola alle cariche in associazioni di categoria e ordini professionali.

Casi pratici

Caso 1: Decadenza da licenza commerciale

Caso 2: Esclusione da gara d'appalto

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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