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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il forum consultivo è istituito per fornire consulenza tecnica al consiglio per l'IA e alla Commissione europea, con una composizione equilibrata tra industria, PMI, start-up, società civile e mondo accademico.
  • La Commissione nomina i membri tra soggetti con competenze riconosciute nel settore dell'IA; il mandato dura due anni, prorogabile fino a quattro.
  • L'Agenzia per i diritti fondamentali, l'ENISA, il CEN, il CENELEC e l'ETSI sono membri permanenti del forum.
  • Il forum elabora pareri, raccomandazioni e contributi scritti su richiesta del consiglio per l'IA o della Commissione; pubblica una relazione annuale sulle proprie attività.
  • Può istituire sottogruppi permanenti o temporanei per approfondire questioni specifiche legate agli obiettivi del regolamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 Reg. (UE) 2024/1689 — Forum consultivo

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. È istituito un forum consultivo per fornire consulenza e competenze tecniche al consiglio per l'IA e alla Commissione, nonché per contribuire ai loro compiti a norma del presente regolamento.

2. La composizione del forum consultivo rappresenta una selezione equilibrata di portatori di interessi, tra cui l'industria, le start-up, le PMI, la società civile e il mondo accademico. La composizione del forum consultivo è equilibrata per quanto riguarda gli interessi commerciali e non commerciali e, all'interno della categoria degli interessi commerciali, per quanto riguarda le PMI e le altre imprese.

3. La Commissione nomina i membri del forum consultivo, conformemente ai criteri stabiliti al paragrafo 2, tra i portatori di interessi con competenze riconosciute nel settore dell'IA.

4. Il mandato dei membri del forum consultivo ha una durata di due anni, prorogabile fino a un massimo di quattro anni.

5. L'Agenzia per i diritti fondamentali, l'ENISA, il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono membri permanenti del forum consultivo.

6. Il forum consultivo redige il proprio regolamento interno. Esso elegge due copresidenti tra i suoi membri, conformemente ai criteri stabiliti al paragrafo 2. Il mandato dei copresidenti ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

7. Il forum consultivo tiene riunioni almeno due volte all'anno. Il forum consultivo può invitare esperti e altri portatori di interessi alle sue riunioni.

8. Il forum consultivo può elaborare pareri, raccomandazioni e contributi scritti su richiesta del consiglio per l'IA o della Commissione.

9. Il forum consultivo può istituire sottogruppi permanenti o temporanei, se necessario, per esaminare questioni specifiche connesse agli obiettivi del presente regolamento.

10. Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

Commento

Il ruolo del forum consultivo nell'architettura di governance dell'AI Act

Il Regolamento (UE) 2024/1689 costruisce un sistema di governance su più livelli: il consiglio europeo per l'IA (articolo 65) coordina le autorità nazionali competenti; la Commissione europea esercita poteri di supervisione e di delega; l'Ufficio per l'IA gestisce operativamente i compiti di enforcement sui modelli GPAI. In questo sistema, il forum consultivo disciplinato dall'articolo 67 svolge una funzione di supporto tecnico-scientifico e di rappresentanza degli stakeholder: non ha poteri decisionali, ma contribuisce alla qualità delle decisioni degli organi a cui si affianca.

La scelta di istituire un organo consultivo distinto dagli organi di governance rispecchia un approccio consolidato nella legislazione digitale europea: il Regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act) prevede un organo consultivo di ricercatori; il GDPR ha dato vita ai gruppi di lavoro che hanno preceduto il Comitato europeo per la protezione dei dati. Nel caso dell'AI Act, la sfida è particolarmente complessa perché la tecnologia dell'IA evolve a un ritmo che rischia di rendere obsolete le valutazioni normative nel giro di pochi anni: il forum consultivo è il canale attraverso cui la conoscenza tecnica aggiornata alimenta continuamente il processo regolatorio.

La composizione: equilibrio come principio cardine

Il paragrafo 2 stabilisce con precisione il principio di composizione equilibrata: il forum deve rappresentare in modo bilanciato l'industria, le start-up, le PMI, la società civile e il mondo accademico. All'interno della categoria degli interessi commerciali, deve essere garantito l'equilibrio tra PMI e grandi imprese. Questa doppia clausola di bilanciamento risponde a preoccupazioni concrete: senza di essa, i soggetti con maggiori risorse finanziarie e organizzative — tipicamente le grandi piattaforme e le società di sviluppo di modelli fondazionali — tenderebbero a dominare il forum, orientandone le raccomandazioni verso i propri interessi.

Il paragrafo 3 affida alla Commissione la nomina dei membri «conformemente ai criteri stabiliti al paragrafo 2», tra soggetti con «competenze riconosciute nel settore dell'IA». Non è quindi sufficiente essere stakeholder interessati: occorre una competenza tecnica o accademica attestata. Questo requisito distingue il forum consultivo da un classico tavolo di lobbing e ne rafforza la credibilità nel fornire consulenza tecnica.

I membri permanenti: le agenzie e gli organismi di normazione

Il paragrafo 5 elenca cinque soggetti con status di membri permanenti del forum:

  • Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE (FRA): la presenza della FRA riflette l'attenzione dell'AI Act per la protezione dei diritti fondamentali, in particolare nei sistemi di IA ad alto rischio. La FRA porta nel forum una prospettiva di valutazione dell'impatto sui diritti umani.
  • ENISA (Agenzia dell'UE per la cybersicurezza): la sovrapposizione tra rischi di sicurezza informatica e rischi dei sistemi di IA è significativa; l'ENISA contribuisce la propria expertise nella gestione dei rischi di sicurezza dei sistemi digitali.
  • CEN (Comitato europeo di normazione), CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ed ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione): gli organismi di normazione europei partecipano permanentemente perché l'AI Act affida a norme armonizzate (elaborate da questi organismi su mandato della Commissione) un ruolo centrale nel definire le specifiche tecniche per la conformità ai requisiti di alto rischio. La loro partecipazione al forum consultivo garantisce il raccordo tra il processo normativo e il processo di normazione tecnica.
Il funzionamento del forum

Il forum si dota di un proprio regolamento interno e si autogoverna con due copresidenti eletti tra i membri per due anni (rinnovabili una volta), rispettando i criteri di composizione equilibrata. Si riunisce almeno due volte l'anno, con possibilità di invitare esperti esterni e altri portatori di interessi. Questa apertura alle audizioni esterne consente di integrare nella consulenza tecnica anche soggetti non nominati come membri permanenti.

I prodotti del forum sono pareri, raccomandazioni e contributi scritti, elaborati su richiesta del consiglio per l'IA o della Commissione. Non vi è quindi un potere di iniziativa autonoma del forum: esso risponde alle esigenze degli organi di governance. Tuttavia, la facoltà di istituire sottogruppi permanenti o temporanei consente al forum di sviluppare in anticipo approfondimenti tecnici su questioni emergenti, da mettere a disposizione degli organi richiedenti.

La relazione annuale e la trasparenza

Il paragrafo 10 impone al forum di predisporre e rendere pubblica una relazione annuale sulle proprie attività. Questa forma di rendicontazione pubblica è uno strumento di accountability: consente agli stakeholder non rappresentati nel forum di valutare se le raccomandazioni riflettano effettivamente una prospettiva bilanciata e tecnica, o se siano state influenzate da interessi particolari. Le organizzazioni della società civile e i ricercatori accademici dovrebbero monitorare attentamente queste relazioni come barometro della qualità della governance dell'AI Act.

Rilevanza per imprese e professionisti

Per le imprese, la composizione del forum consultivo offre opportunità di partecipazione indiretta al processo regolatorio: le associazioni di categoria che siedono nel forum o che contribuiscono ai lavori del forum tramite consultazioni possono influenzare le raccomandazioni tecniche che orientano le decisioni della Commissione. Per i professionisti del diritto digitale e della conformità, il monitoraggio dei pareri e delle raccomandazioni del forum è utile per anticipare sviluppi normativi e orientare i propri clienti in modo proattivo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il forum consultivo ha potere di veto sulle decisioni della Commissione o del consiglio per l'IA?

No. Il forum consultivo è un organo puramente consultivo: elabora pareri, raccomandazioni e contributi scritti su richiesta del consiglio per l'IA o della Commissione, ma non ha potere decisionale né di veto. Le sue raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti per gli organi di governance.

Un'impresa può candidarsi direttamente come membro del forum consultivo?

La Commissione nomina i membri tra soggetti con competenze riconosciute nel settore dell'IA, secondo i criteri di composizione equilibrata del paragrafo 2. Le imprese possono candidarsi nella categoria degli interessi commerciali, rispettando l'equilibrio richiesto tra PMI e grandi imprese. La partecipazione tramite associazioni di categoria è una modalità alternativa per le imprese che non ottengono un seggio diretto.

I pareri del forum consultivo sono pubblici?

Il forum è tenuto a pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività. I singoli pareri e raccomandazioni elaborati su richiesta degli organi di governance potrebbero essere resi pubblici a discrezione degli organi stessi o del forum, ma il regolamento non impone la pubblicazione sistematica di ogni documento prodotto.

Qual è la differenza tra il forum consultivo e il gruppo di esperti scientifici previsto dall'articolo 90?

Il forum consultivo è un organo multi-stakeholder che rappresenta interessi diversi (industria, società civile, accademia) e fornisce consulenza generale; il gruppo di esperti scientifici è composto esclusivamente da esperti scientifici indipendenti nominati dalla Commissione e svolge funzioni specifiche legate ai modelli GPAI, inclusa la segnalazione di modelli che presentano rischi sistemici.

Le organizzazioni della società civile che non sono nominate come membri del forum possono comunque influenzare i suoi lavori?

Sì. Il forum può invitare esperti e altri portatori di interessi alle proprie riunioni, anche non facenti parte dei membri nominati. Inoltre, le organizzazioni della società civile possono contribuire indirettamente partecipando alle consultazioni pubbliche aperte dalla Commissione o inviando osservazioni scritte agli organi di governance.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.