Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 L. 184/1983 – Abrogazioni codice civile e capo III
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, ha natura di disposizione abrogativa. Non detta una regola di comportamento né istituisce un istituto, ma provvede a rimuovere dall'ordinamento le norme del codice civile che la nuova legge ha inteso superare. La sua funzione e' tecnica e di coordinamento: completare la riforma sostituendo la previgente disciplina codicistica con quella organica introdotta dalla legge speciale.
Il contenuto dell'abrogazione
La disposizione abroga il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, nonche' gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. Abroga inoltre l'intero capo III del titolo VIII del libro I del codice civile. Si tratta di disposizioni che, prima della riforma, regolavano profili dell'adozione poi assorbiti e ridisegnati dalla legge del 1983, la quale ha costruito un sistema autonomo imperniato sull'adozione dei minori in stato di abbandono e sull'affidamento.
La ratio della scelta abrogativa
La riforma del 1983 ha spostato il baricentro dell'adozione dal modello civilistico tradizionale, di matrice patrimoniale e successoria, a un modello centrato sull'interesse del minore e sul suo diritto a una famiglia. In questa prospettiva, le norme codicistiche superate andavano espressamente rimosse per evitare sovrapposizioni e antinomie con la nuova disciplina. L'abrogazione esplicita, anziche' tacita, risponde a un'esigenza di certezza del diritto, rendendo chiaro quali disposizioni del codice civile non sono più in vigore.
Effetto esaurito e portata attuale
Trattandosi di norma abrogativa, l'art. 67 ha esaurito la propria funzione nel momento in cui ha prodotto l'effetto di eliminare le disposizioni indicate. Oggi essa rileva soprattutto in chiave ricostruttiva e storica, per comprendere il passaggio dal vecchio al nuovo regime dell'adozione. Le regole sostanziali sull'adozione e sull'affidamento sono contenute negli altri articoli della legge e nelle successive modifiche, mentre questa disposizione resta come traccia del coordinamento operato dal legislatore. Per l'interprete e per il pratico, essa conferma che i riferimenti ai vecchi articoli del codice civile abrogati non possono più fondare pretese o ricostruzioni: la disciplina applicabile e' quella della legge speciale e delle norme codicistiche compatibili rimaste in vigore.
Casi pratici
Caso 1: richiamo a una norma abrogata
Tizio, studiando un vecchio atto, trova citato uno degli articoli del codice civile abrogati da questa disposizione. Verificando l'art. 67 della L. 184/1983, comprende che quella norma non e' più in vigore e che la materia e' oggi regolata dalla disciplina speciale sull'adozione, evitando così di fondare un ragionamento su una previsione superata.
Caso 2: ricostruzione storica della disciplina
Caio deve ricostruire l'evoluzione della normativa sull'adozione per una ricerca. L'art. 67 gli consente di individuare con precisione quali disposizioni codicistiche sono state eliminate nel 1983, segnando il confine tra il vecchio modello e il sistema introdotto dalla legge speciale.
Domande frequenti
Che tipo di norma e' l'art. 67 della L. 184/1983?
E' una disposizione abrogativa: non detta regole nuove ma elimina dall'ordinamento alcune norme del codice civile sull'adozione, completando la riforma del 1983.
Quali norme del codice civile vengono abrogate?
Vengono abrogati il secondo e terzo comma degli articoli 293 e 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310, oltre all'intero capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
Perche' la legge ha abrogato quelle disposizioni?
Per coordinare l'ordinamento con la nuova disciplina dell'adozione, centrata sull'interesse del minore, evitando sovrapposizioni con il previgente modello civilistico di stampo successorio.
La norma produce ancora effetti oggi?
La sua funzione abrogativa si e' esaurita con la rimozione delle disposizioni indicate. Oggi rileva soprattutto per ricostruire il passaggio dal vecchio al nuovo regime dell'adozione.
Posso ancora invocare gli articoli del codice civile abrogati?
No. Essendo abrogati, quegli articoli non sono piu' in vigore e non possono fondare pretese: si applica la disciplina della legge speciale sull'adozione e le norme compatibili rimaste.
Fonti consultate: 1 fonte verificate