In sintesi
L'art. 67 abroga specifiche norme del codice civile rese incompatibili dalla nuova legge sull'adozione minorile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 L. 184/1983 – Abrogazioni codice civile e capo III
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Coordinamento con il codice civile. L'articolo 67 compie l'operazione di pulizia normativa che accompagna l'entrata in vigore della legge sull'adozione minorile: sopprime le disposizioni del codice civile che regolavano istituti ormai assorbiti o incompatibili con la nuova disciplina.
Le abrogazioni riguardano in particolare norme sull'affiliazione e sull'adozione di minori nel codice del 1942, rimpiazzate dalla disciplina organica introdotta dalla legge n. 184/1983. La soppressione del capo III del titolo VIII del libro I del codice civile elimina un intero blocco normativo che aveva regolato l'adozione speciale, ora sostituita dall'adozione piena di cui alla stessa legge.
Questo articolo ha carattere puramente coordinativo: non introduce nuove regole sostanziali ma garantisce la coerenza del sistema, evitando antinomie tra la legge speciale e le preesistenti disposizioni codicistiche.
Casi pratici
Caso 1: Operatore che verifica la norma applicabile
Un cancelliere del tribunale per i minorenni, nel 1984, deve stabilire quale disciplina regola un procedimento di adozione avviato prima della legge n. 184/1983. L'articolo 67 gli chiarisce che le disposizioni codicistiche abrogate non trovano più applicazione ai nuovi procedimenti, mentre le procedure già pendenti seguono le norme transitorie della stessa legge.
Domande frequenti
Quali articoli del codice civile abroga l'art. 67?
Sono abrogati il secondo e terzo comma degli articoli 293 e 296, nonché gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
Cosa prevedeva il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile?
Quel capo disciplinava forme di adozione minorile oggi sostituite dalla nuova legge; l'articolo 67 ne dispone l'integrale abrogazione.
Perché si è resa necessaria questa abrogazione?
Per evitare che le vecchie norme codicistiche coesistessero con la nuova disciplina organica, creando antinomie e incertezze applicative.
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