Testo dell'articoloVigente
Art. 32 L. 184/1983 – Autorizzazione all’ingresso del minore straniero adottato
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici
abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Stesso numero, altri codici
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Commento
L'autorizzazione della Commissione: il filtro statale prima dell'ingresso del minore. L'articolo 32 regola il momento in cui lo Stato italiano decide se ammettere nel proprio territorio un minore straniero nell'ambito di una procedura di adozione internazionale. Tale decisione è affidata alla Commissione per le adozioni internazionali, l'autorità centrale italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja, che opera una verifica sostanziale sulla conformità dell'adozione ai principi fondamentali che tutelano il minore.
I due motivi di rifiuto dell'autorizzazione sono tassativi e riflettono i requisiti fondamentali della Convenzione dell'Aja. Il primo attiene alla situazione del minore nel Paese d'origine: deve risultare documentata la condizione di abbandono o l'impossibilità di trovare per il minore una soluzione familiare adeguata nel Paese d'origine — il cosiddetto principio di sussidiarietà. Il secondo riguarda gli effetti dell'adozione straniera: se questa non determina per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio degli adottanti e la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, l'autorizzazione non può essere concessa, salvo consenso espresso dei genitori biologici a tale effetto.
Il comma 3 disciplina un meccanismo di conversione: l'adozione straniera che non produce la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine — ossia l'adozione cosiddetta «semplice» negli ordinamenti che la prevedono — può essere convertita in adozione piena se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di tale riconoscimento può essere ordinata la trascrizione. Il sistema garantisce così che soltanto le adozioni rispondenti ai criteri della Convenzione dell'Aja producano effetti nell'ordinamento italiano.
Casi pratici
Caso 1: Autorizzazione all'ingresso e verifica del principio di sussidiarietà
L'ente autorizzato trasmette alla Commissione per le adozioni internazionali la documentazione relativa al minore straniero, comprensiva dell'attestazione dell'autorità straniera circa l'impossibilità di trovare nel Paese d'origine una soluzione adottiva adeguata. La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 32, accerta che l'adozione straniera produce la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine del minore e, valutato il superiore interesse del minore, emette la dichiarazione di cui al comma 1. L'ufficio consolare, ricevuta la comunicazione della Commissione, rilascia il visto di ingresso per adozione.
Domande frequenti
Chi autorizza l'ingresso in Italia del minore straniero adottato?
La Commissione per le adozioni internazionali, dopo aver valutato gli atti trasmessi dall'ente autorizzato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente.
In quali casi la Commissione non può rilasciare l'autorizzazione?
L'autorizzazione non è ammessa se dalla documentazione non emerge la situazione di abbandono del minore o l'impossibilità di adozione nel Paese d'origine, oppure se l'adozione straniera non determina la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine salvo espresso consenso dei genitori biologici.
Cosa avviene se l'adozione straniera non produce la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine?
Può essere convertita in adozione piena se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione dell'Aja. Solo in quel caso può essere ordinata la trascrizione.
Chi rilascia il visto di ingresso per il minore adottando?
Gli uffici consolari italiani all'estero rilasciano il visto di ingresso per adozione dopo aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h).
Vedi anche