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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 75 L. 184/1983 – L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge
L. 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore a una famiglia
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l’attività di assistenza di quest’ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all’ articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Adozione e affidamento (L. 184/1983).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Adozione e affidamento (L. 184/1983).
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Approfondimento
Articolo abrogato.