Testo dell'articoloVigente
Art. 79 L. 184/1983 – Estensione effetti adozione a affiliazioni pregresse
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro capacità di discernimento,
anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Stesso numero, altri codici
- Art. 79 Cod. Amb. — obiettivo di qualità per specifica destinazione
- Art. 79 D.Lgs. 159/2011 — Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
- Art. 79 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 79 D.Lgs. 42/2004 — Indennizzo
- Art. 79 CAD — Articolo abrogato
- Art. 79 Codice Civile: Effetti
Commento
Transizione dal vecchio al nuovo regime adottivo. L'articolo 79 è una disposizione transitoria di straordinaria importanza pratica: offre ai coniugi già legati da affiliazione o da adozione «ordinaria» con minori (ai sensi del previgente art. 291 del codice civile) la possibilità di trasformare quel rapporto in adozione piena, con tutti i conseguenti effetti di status.
La norma apre una finestra temporale di tre anni dall'entrata in vigore della legge, entro cui le famiglie possono presentare istanza al tribunale per i minorenni. Il tribunale deve svolgere le indagini previste dall'articolo 57 e acquisire il consenso dell'adottato o affiliato che ha compiuto quattordici anni, nonché sentire quello che ne ha almeno dodici.
La previsione dell'assenso del coniuge convivente non separato dell'adottato riflette la consapevolezza che l'estensione degli effetti dell'adozione modifica lo status personale e ha ricadute anche sul nucleo familiare già costituito dall'adottato o affiliato.
Quando l'assenso dei genitori dell'adottato o affiliato (se figli legittimi o riconosciuti) è irragionevolmente rifiutato, il tribunale può sostituirlo con una sentenza che ne tenga luogo, bilanciando così il diritto del minore con l'autonomia dei soggetti coinvolti.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di estensione da parte di una coppia affiliante
Tizio e Caia hanno affiliato il minore Luca nel 1976, quando era in vigore il previgente art. 291 del codice civile. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 184/1983, presentano domanda al tribunale per i minorenni entro i tre anni previsti dall'art. 79, chiedendo che il rapporto produca i pieni effetti dell'adozione. Il tribunale svolge le indagini ex art. 57, sente Luca – che ha già compiuto dodici anni – e, verificati i requisiti, emette il decreto di estensione.
Domande frequenti
Entro quando poteva essere presentata la domanda di estensione degli effetti dell'adozione?
Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 184/1983, come stabilisce l'art. 79.
È necessario il consenso dell'adottato per l'estensione degli effetti?
Sì: chi ha compiuto quattordici anni deve prestare il consenso; chi ne ha almeno dodici deve essere sentito.
Cosa accade se i genitori dell'adottato rifiutano ingiustificatamente l'assenso?
Il tribunale per i minorenni, su ricorso degli adottanti o affilianti, può pronunciare sentenza che tiene luogo dell'assenso mancante.
Quali effetti produce il decreto di estensione?
Si applicano gli artt. 25, 27 e 28 della legge in quanto compatibili, quindi l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e ha le stesse garanzie di riservatezza sulle origini.
Vedi anche