- Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto (art. 17, comma 3 L. 400/1988) le norme regolamentari di attuazione del TUA: accertamento, depositi fiscali, circolazione, agevolazioni, esenzioni, vigilanza, contrassegni, uffici di fabbrica.
- Fino all'emanazione del decreto ministeriale restano in vigore le norme previgenti in quanto applicabili; i cali ammessi all'abbuono si determinano in base alle percentuali delle norme previgenti fino alla fissazione dei nuovi valori ex art. 4, comma 2.
- Le disposizioni dell'art. 63 sui diritti annuali di licenza si applicano dall'anno 1996; gli esercenti impianti assoggettati a licenza dovevano denunciare l'attività entro 60 giorni dall'entrata in vigore del TUA.
- Fino al 30 giugno 1999 erano esenti i prodotti venduti in negozi duty-free intracomunitari trasportati nel bagaglio di viaggiatori verso altri Stati membri (disposizione ora esaurita).
- La classificazione dei prodotti energetici avviene con riferimento ai codici NC del Regolamento CE 2031/2001 (modifica del Reg. CEE 2658/87).
Testo dell'articoloVigente
Art. 67 D.Lgs. 504/1995 — Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l’applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all’accertamento e contabilizzazione dell’imposta, all’istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d’imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all’effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all’istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l’amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all’abbuono dell’imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall’art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48.
3. Le disposizioni dell’art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall’accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall’ art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1 luglio 1996 dall’ art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l’osservanza delle disposizioni stabilite dall’art. 61.
6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l’art. 50.
7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 67 L. 184/1983: Abrogazioni codice civile e capo III
- Art. 67 Reg. (UE) 2024/1689 — Forum consultivo
- Art. 67 Cod. Amb. — i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
- Art. 67 D.Lgs. 159/2011 — Effetti delle misure di prevenzione
- Art. 67 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
- Art. 67 D.Lgs. 42/2004 — Altri casi di uscita temporanea
Commento
La delega regolamentare al Ministro dell'economia: portata e oggetto
L'art. 67 del TUA è la norma di chiusura del Testo unico delle accise, deputata a regolare due funzioni distinte: da un lato la delega regolamentare al Ministro dell'economia per l'emanazione delle norme di attuazione, dall'altro una serie di disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del TUA (ottobre 1995) e all'adattamento del sistema previgente. La norma ha perso in gran parte la sua rilevanza operativa diretta (le disposizioni transitorie si sono esaurite), ma mantiene importanza come chiave di lettura dell'architettura normativa del TUA.
Il comma 1 conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di emanare, con decreto di natura regolamentare (procedura ex art. 17, comma 3, L. 400/1988: decreto ministeriale non richiedente parere del Consiglio di Stato ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale), le norme di attuazione del TUA. La scelta dello strumento regolamentare — anziché del rinvio a circolari o istruzioni amministrative — garantisce il rango normativo delle disposizioni attuative, rendendole fonti del diritto sottoposte solo alle fonti primarie (legge e decreto legislativo) e azionabili davanti al giudice amministrativo.
Le materie coperte dalla delega regolamentare
Il comma 1 elenca in modo analitico le materie su cui può intervenire il decreto ministeriale:
In attuazione di questi criteri generali, l'amministrazione finanziaria emana le disposizioni specifiche per i singoli casi: queste istruzioni operative (circolari, note, provvedimenti) hanno rango sub-regolamentare e non possono derogare alle norme del decreto ministeriale.
Il regime transitorio: continuità normativa fino al decreto
Il comma 1 dispone che fino all'emanazione delle norme regolamentari previste restano in vigore le norme previgenti in quanto applicabili. Questo principio di continuità normativa è fondamentale per garantire l'operatività del sistema: il TUA è entrato in vigore il 30 ottobre 1995 sostituendo un corpus di norme settoriali (una per ogni tipo di prodotto accisabile) che risalivano a decenni precedenti. La clausola transitoria ha evitato un «vuoto normativo» nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi. In pratica, molte delle vecchie norme sono rimaste operative per anni e alcune — in particolare quelle sui cali ammissibili — sono ancora richiamate per i prodotti non ancora specificamente regolamentati dal decreto ministeriale.
Per i cali ammissibili all'abbuono (le perdite fisiologiche di prodotto durante la conservazione e il trasporto, che non sono tassate), il comma 1 dispone che fino alla fissazione dei nuovi valori ex art. 4, comma 2, si utilizzano le percentuali stabilite dalle norme previgenti. I cali ammessi variano per tipo di prodotto (alcole, vino, carburanti) e per tipo di operazione (stoccaggio, travaso, trasporto): le tabelle storiche dell'ADM restano la fonte operativa di riferimento.
I diritti annuali di licenza: disciplina transitoria
Il comma 3 regolamenta l'entrata in vigore dell'art. 63 sui diritti annuali di licenza (una tassa dovuta dagli operatori per il mantenimento delle proprie licenze fiscali). Questi diritti si applicano a partire dall'anno 1996. Gli esercenti che alla data di entrata in vigore del TUA erano già in attività con impianti soggetti a licenza dovevano denunciare la propria attività all'ADM entro 60 giorni dall'entrata in vigore, e il diritto di licenza è dovuto a partire dal 1996. Questa disposizione è ormai puramente storica, ma può rilevare in sede di accertamento per contestazioni su licenze che risalgono ai primi anni di applicazione del TUA.
L'esenzione transitoria per i duty-free intracomunitari (comma 4)
Il comma 4 ha previsto un'esenzione temporanea — valida fino al 30 giugno 1999 — per i prodotti venduti nei negozi «duty-free» intracomunitari e trasportati nel bagaglio personale di viaggiatori in volo o in navigazione verso un altro Stato membro. Questa esenzione era la coda della disciplina transitoria post-1992 (eliminazione dei controlli doganali interni all'UE): fino al 1999 i duty-free «intracomunitari» erano ancora operativi e consentivano ai viaggiatori di acquistare prodotti accisati (sigarette, alcolici) senza imposta. Dal 1° luglio 1999 i duty-free intracomunitari sono stati aboliti (Direttiva 94/4/CE) e questa disposizione è esaurita.
La classificazione NC dei prodotti energetici
Il comma 7 stabilisce il riferimento normativo preciso per la classificazione dei prodotti energetici: i codici della nomenclatura combinata di cui al Regolamento CE 2031/2001 (che modifica l'allegato I del Regolamento CEE 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica). Questo codice di classificazione è aggiornato annualmente dalla Commissione europea con appositi regolamenti di esecuzione: il richiamo al regolamento del 2001 identifica la versione «base» della NC rilevante per il TUA, ma le successive versioni aggiornate sono incorporate per relationem. L'ADM pubblica periodicamente le tabelle di correlazione tra le versioni NC successive e i prodotti accisabili, per consentire agli operatori di classificare correttamente i propri prodotti.
Adempimenti iniziali: il termine di 180 giorni
Il comma 8, di carattere puramente transitorio, stabilisce che i nuovi adempimenti derivanti dal TUA (non quelli già previsti dalla normativa previgente) devono essere eseguiti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del TUA, salvo che sia stato stabilito un termine diverso per specifici adempimenti. Questo termine è ormai ampiamente decorso, ma il comma rileva sul piano interpretativo: attesta che il legislatore ha voluto un periodo di adattamento per gli operatori che dovevano adeguarsi ai nuovi obblighi del TUA rispetto alla previgente normativa settoriale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la fonte normativa delle regole operative sui depositi fiscali e sulla circolazione in regime sospensivo?
Le regole operative derivano dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 67, comma 1 TUA (procedura ex art. 17, comma 3 L. 400/1988). Fino all'emanazione di tali decreti, restano in vigore le norme previgenti in quanto applicabili.
Come si determina il calo ammissibile se non è stato ancora emanato il decreto ministeriale ex art. 4, comma 2?
Si applicano le percentuali stabilite dalle norme previgenti all'entrata in vigore del TUA, come previsto dall'art. 67, comma 1. Ogni prodotto può avere percentuali diverse stabilite da decreti ministeriali settoriali emessi prima del 1995.
I duty-free intracomunitari sono ancora esenti da accisa?
No. L'esenzione transitoria prevista dall'art. 67, comma 4, era valida solo fino al 30 giugno 1999. Dal 1° luglio 1999 i duty-free intracomunitari sono stati aboliti e i prodotti venduti in voli o navigazioni intra-UE sono assoggettati alle accise ordinarie.
A quale versione della nomenclatura combinata fa riferimento il TUA per i prodotti energetici?
L'art. 67, comma 7, richiama il Regolamento CE 2031/2001 che modifica l'allegato I del Regolamento CEE 2658/87. Le successive versioni annuali della NC sono incorporate per relationem; l'ADM pubblica le tabelle di correlazione aggiornate.
Chi stabilisce i requisiti tecnici per ottenere l'autorizzazione come deposito fiscale?
Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto attuativo ex art. 67, comma 1. In attuazione di tali criteri generali, l'ADM emana le disposizioni specifiche per i singoli casi (circolari, provvedimenti, istruzioni operative).
Vedi anche