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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 68 abroga espressamente i previgenti testi unici e le norme legislative incompatibili con il D.Lgs. 504/1995, realizzando la codificazione organica della disciplina delle accise in un unico testo normativo.
  • L'abrogazione riguarda i testi unici del 1924 sull'imposta di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sul consumo di energia elettrica, nonché numerosi decreti legislativi e leggi speciali successivi.
  • Vengono espressamente abrogati provvedimenti risalenti al periodo 1933-1982, che disciplinavano singolarmente le imposte di fabbricazione su prodotti energetici, spiriti, alcole e gas.
  • L'articolo chiude il Testo unico delle accise e sancisce la discontinuità con il previgente sistema frammentato di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni finali

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare: a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di consumo sull’energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; d) il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni; e) il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni; f) il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell’alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni; g) il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l’istituzione di una imposta di fabbricazione sugli prodotti energetici e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l’altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all’imposta di consumo sull’energia elettrica, e successive modificazioni; i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all’imposta sul consumo dell’energia elettrica; l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l’istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione; m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli prodotti energetici, e successive modificazioni; n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi; o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni; p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l’imposta di consumo sul gas naturale, e successive modificazioni; q) la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l’altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani; r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Visto, il Ministro delle finanze FANTOZZI

Commento

Il significato sistematico dell'articolo 68: la codificazione delle accise

L'articolo 68 del D.Lgs. 504/1995 è la disposizione conclusiva del Testo unico delle accise e svolge una funzione di cesura storica con il previgente sistema normativo. Con l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative incompatibili, il D.Lgs. 504/1995 compie la codificazione organica della disciplina delle accise italiane, consolidando in un unico testo normativo una disciplina che, fino al 1995, era dispersa in decine di atti legislativi stratificati in oltre settant'anni di storia fiscale.

La codificazione risponde a esigenze di semplificazione, certezza del diritto e coerenza sistematica. Prima del 1995, l'operatore che doveva applicare la disciplina delle imposte di fabbricazione e di consumo doveva consultare separatamente:

  • il TU sugli spiriti del 1924;
  • il TU sulla birra del 1924;
  • il TU sull'energia elettrica del 1924;
  • numerosi decreti e leggi speciali degli anni '30, '40, '50, '60, '70 e '80 che avevano modificato, integrato o parzialmente abrogato le discipline settoriali.

Il D.Lgs. 504/1995, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha quindi svolto una funzione analoga a quella delle grandi codificazioni ottocentesche, riunificando in un corpus unitario discipline preesistenti e garantendo la prevalenza del nuovo testo sulle norme incompatibili.

La tecnica abrogativa: abrogazione espressa e implicita

Il comma 1 dell'articolo 68 adotta una tecnica abrogativa mista:

  • Abrogazione generale implicita: nella prima parte («sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico»), la norma sancisce l'abrogazione di qualsiasi disposizione legislativa preesistente incompatibile con il nuovo TU, anche se non espressamente nominata nell'elenco seguente;
  • Abrogazione speciale espressa: nella seconda parte, l'elenco dalla lettera a) alla lettera r) nomina esplicitamente i principali provvedimenti abrogati.

La combinazione di abrogazione generale e speciale assicura la completezza della sostituzione normativa: l'elenco è puramente indicativo («ed in particolare»), mentre la clausola generale copre le eventuali norme preesistenti non elencate ma comunque incompatibili.

I provvedimenti abrogati: i testi unici del 1924

Le prime tre disposizioni dell'elenco (lettere a, b, c) abrogano i tre testi unici del 1924 che costituivano il nucleo originario della disciplina delle imposte di fabbricazione e di consumo:

  • Lettera a): il TU sull'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze dell'8 luglio 1924 (GU n. 195 del 20 agosto 1924), disciplinava la produzione e il commercio di alcole etilico e bevande spiritose. Era il principale referente normativo per distillerie, liquoristerie e depositi di spiriti.
  • Lettera b): il TU sull'imposta di fabbricazione sulla birra, coevo al precedente, disciplinava la produzione brassicola. Le birre erano soggette a un'imposta di fabbricazione commisurata alla capacità produttiva dei birrifici.
  • Lettera c): il TU sull'imposta di consumo sull'energia elettrica, anch'esso del 1924, disciplinava la tassazione dell'energia elettrica prodotta e ceduta ai consumatori. Era la fonte normativa primaria per le imprese elettriche.

Questi tre testi unici, con le loro successive modificazioni, avevano retto per oltre settant'anni il sistema delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi in Italia. La loro abrogazione mediante il D.Lgs. 504/1995 ha segnato una vera e propria discontinuità storica nella fiscalità indiretta italiana.

I provvedimenti abrogati: la legislazione del periodo 1933-1959

Le lettere d) attraverso l) abrogano una serie di provvedimenti legislativi degli anni '30 e '50 che avevano progressivamente integrato e modificato il sistema delle imposte di fabbricazione:

  • Lettera d): il R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23 (conv. L. n. 353/1933), che introduceva misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando — uno dei primi strumenti repressivi specificamente pensati per le frodi nel settore degli spiriti;
  • Lettera e): il R.D.L. 27 aprile 1936, n. 635 (conv. L. n. 594/1937), sulle modifiche al regime fiscale degli spiriti e il nuovo assetto della produzione e dell'impiego;
  • Lettera f): il R.D.L. 1 marzo 1937, n. 226 (conv. L. n. 1004/1937), concernente il regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici — una disposizione di grande interesse per l'industria enologica e liquoristica;
  • Lettera g): il R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334 (conv. L. n. 739/1939), che aveva istituito l'imposta di fabbricazione sui prodotti energetici e sui loro derivati — il testo fondativo dell'imposizione sugli oli minerali;
  • Lettere h) e i): due provvedimenti del dopoguerra (D.Lgs. luogotenenziale n. 223/1945 e D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 226/1947 con successive modificazioni) che avevano riformato i regimi fiscali di spiriti ed energia elettrica nella fase di ricostruzione postbellica;
  • Lettera l): il D.L. 24 novembre 1954, n. 1071 (conv. L. n. 1167/1954), riguardante l'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie, tra i primi provvedimenti fiscali specificamente dedicati al settore petrolchimico.
I provvedimenti abrogati: la legislazione del periodo 1957-1982

Le ultime lettere dell'elenco (da m a r) abrogano provvedimenti successivi che avevano aggiornato e specializzato la disciplina delle imposte indirette:

  • Lettera m): il D.L. 5 maggio 1957, n. 271 (conv. L. n. 474/1957), contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore dei prodotti energetici — uno degli antecedenti del sistema sanzionatorio ora contenuto nel TU accise;
  • Lettera n): la L. 31 dicembre 1962, n. 1852, sulle modifiche al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
  • Lettera o): il D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi — il principale provvedimento regolamentare del settore petrolifero ante-codificazione;
  • Lettere p) e q): due provvedimenti degli anni '70 e '80 riguardanti rispettivamente l'imposta di consumo sul gas naturale (D.L. n. 46/1976, conv. L. n. 249/1976, e D.L. n. 15/1977, conv. L. n. 102/1977) e la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili da rifiuti (L. n. 513/1982);
  • Lettera r): gli articoli 10-17 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688 (conv. L. n. 873/1982) — le ultime norme speciali sulle imposte di fabbricazione adottate prima della codificazione.
Rilevanza pratica dell'articolo 68 per gli operatori

L'articolo 68, pur apparendo come una disposizione puramente tecnica di «fine testo», mantiene una rilevanza pratica per gli operatori e i consulenti del settore in diversi contesti:

  • Questioni interpretative intertemporali: in presenza di controversie che riguardano fatti verificatisi prima del 1995, è necessario verificare quali norme previgenti fossero applicabili ratione temporis. L'elenco dell'articolo 68 consente di identificare con certezza quali disposizioni siano state abrogate e quando.
  • Continuità dei rapporti giuridici: il D.Lgs. 504/1995 non ha effetto retroattivo; i diritti e gli obblighi sorti sotto il regime previgente sono disciplinati dalla normativa applicabile al momento del fatto generatore. Le licenze rilasciate ante-codificazione hanno mantenuto la loro efficacia fino alla loro scadenza o revoca.
  • Studi storici e di diritto comparato: la ricostruzione dell'evoluzione storica del sistema delle accise italiane richiede la consultazione delle norme abrogate dall'articolo 68, che costituiscono il substrato storico su cui si è edificato il TU accise del 1995.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'articolo 68 ha abrogato solo le norme esplicitamente elencate o anche altre disposizioni previgenti?

L'articolo 68 ha effetto abrogativo doppio: tramite clausola generale abroga tutte le disposizioni incompatibili con il TU accise, anche se non esplicitamente elencate; tramite elenco specifico nomina i provvedimenti principali. Le norme previgenti non incompatibili con il TU 504/1995 — se ancora utili — potrebbero continuare ad applicarsi in via residuale.

Le licenze di esercizio rilasciate prima del 1995 sotto il regime previgente erano ancora valide dopo l'entrata in vigore del TU accise?

Le licenze rilasciate sotto il regime previgente hanno mantenuto la loro efficacia per le attività in corso. Il TU accise non ha effetto retroattivo: i diritti e gli obblighi sorti anteriormente alla sua entrata in vigore continuano a essere disciplinati dalla normativa applicabile al momento del fatto generatore.

Quali erano le principali imposte di fabbricazione che il D.Lgs. 504/1995 ha unificato?

Il TU accise del 1995 ha unificato principalmente: l'imposta di fabbricazione sugli spiriti (TU 1924), l'imposta di fabbricazione sulla birra (TU 1924), l'imposta di consumo sull'energia elettrica (TU 1924), l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (DPR n. 232/1975) e l'imposta di consumo sul gas naturale (D.L. n. 46/1976). A queste si aggiungono le accise armonizzate a livello europeo sui tabacchi lavorati.

Per controversie su imposte di fabbricazione precedenti al 1995, quale normativa si applica?

Si applica la normativa vigente al momento del fatto generatore dell'imposta. Se il fatto (produzione, immissione in consumo) è avvenuto prima del 1° gennaio 1996 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 504/1995), trovano applicazione le norme previgenti identificabili tramite l'elenco dell'articolo 68, che rimangono applicabili ratione temporis nonostante l'abrogazione.

Perché l'articolo 68 elenca provvedimenti che risalgono addirittura agli anni '30 e '40?

Perché il sistema delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi si era stratificato in decenni di legislazione speciale. Ogni settore produttivo (spiriti, birra, carburanti, gas, energia elettrica) aveva la propria disciplina, aggiornata nel tempo con decreti e leggi speciali. L'elenco dell'articolo 68 fotografa questa frammentazione storica e certifica la discontinuità realizzata dalla codificazione del 1995.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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