Art. 32 L. 633/1941: durata dei diritti sull'opera cinematografica
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.
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In sintesi
Il termine di protezione economica è di 70 anni.
Decorre dalla morte dell'ultimo sopravvissuto tra i coautori indicati dalla norma.
Coautori rilevanti: direttore artistico (regista), autori della sceneggiatura (compreso il dialoghista) e autore della musica creata per il film.
Il calcolo è unico per l'intera opera, a prescindere dai singoli apporti.
Alla scadenza l'opera entra in pubblico dominio.
Indice dei contenuti
I diritti economici sull'opera cinematografica durano fino al settantesimo anno dopo la morte dell'ultimo sopravvissuto tra il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura e del dialogo e l'autore della musica creata per il film.
Ratio della norma
La disposizione fissa un criterio oggettivo e unitario per calcolare la durata dei diritti su un'opera che, per sua natura, nasce dalla collaborazione di più autori. Invece di far dipendere il termine dalla vita di ciascun contributore, la norma individua quattro figure predeterminate e lega la scadenza alla morte dell'ultima di esse: si ottiene così un termine certo e uguale per tutta l'opera, in linea con la durata generale dei settant'anni post mortem auctoris.
Analisi del testo
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 sull'individuazione dei coautori dell'opera cinematografica, la norma stabilisce che i diritti di utilizzazione economica durano fino al settantesimo anno successivo alla morte dell'ultimo sopravvissuto tra: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura (incluso l'autore del dialogo) e l'autore della musica specificamente creata per il film. Il riferimento alle opere «assimilate» estende il criterio alle opere audiovisive in genere.
Quando si applica
La regola riguarda i soli diritti patrimoniali (sfruttamento economico) di opere cinematografiche e assimilate. Restano fuori i diritti morali d'autore, che in linea generale non sono soggetti a scadenza. Decorso il termine, l'opera può essere utilizzata liberamente da chiunque.
Connessioni con altre norme
La disposizione va letta insieme all'articolo 44, che individua i coautori dell'opera cinematografica, e all'articolo 25, che fissa in settant'anni la durata generale dei diritti dalla morte dell'autore. Sul piano sistematico si collega alla disciplina europea di armonizzazione della durata della protezione, recepita nell'ordinamento italiano.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1: il compositore sopravvive agli altri
Tizio è l'autore della musica originale di un film; il regista Caio e gli sceneggiatori Sempronio e Mevia muoiono in anni precedenti. In linea generale i settant'anni si contano dalla morte di Tizio, ultimo sopravvissuto tra i coautori indicati dalla norma.
Esempio 2: il documentario d'autore
Un documentario è tipicamente opera assimilata a quella cinematografica: salvo casi particolari, la durata dei diritti economici si calcola con lo stesso criterio, individuando l'ultimo sopravvissuto tra le figure indicate.
Domande frequenti
Quanto durano i diritti economici su un film?
In linea generale durano settant'anni, calcolati a partire dalla morte dell'ultimo sopravvissuto tra i coautori indicati dalla norma.
Da quale momento si conta il termine?
Dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta tra il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura e del dialogo e l'autore della musica creata per il film.
Chi sono i coautori rilevanti per il calcolo?
Il direttore artistico (regista), gli autori della sceneggiatura compreso il dialoghista e l'autore della musica specificamente creata per l'opera.
Cosa accade dopo la scadenza?
L'opera entra in pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente, fermo restando il rispetto dei diritti morali.
Il criterio vale anche per i documentari e gli audiovisivi?
In linea generale sì: il riferimento alle opere assimilate estende il criterio alle opere audiovisive.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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I diritti economici sull'opera cinematografica durano fino al settantesimo anno dopo la morte dell'ultimo sopravvissuto tra il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura e del dialogo e l'autore della musica creata per il film.
Ratio della norma
La disposizione fissa un criterio oggettivo e unitario per calcolare la durata dei diritti su un'opera che, per sua natura, nasce dalla collaborazione di più autori. Invece di far dipendere il termine dalla vita di ciascun contributore, la norma individua quattro figure predeterminate e lega la scadenza alla morte dell'ultima di esse: si ottiene così un termine certo e uguale per tutta l'opera, in linea con la durata generale dei settant'anni post mortem auctoris.
Analisi del testo
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 sull'individuazione dei coautori dell'opera cinematografica, la norma stabilisce che i diritti di utilizzazione economica durano fino al settantesimo anno successivo alla morte dell'ultimo sopravvissuto tra: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura (incluso l'autore del dialogo) e l'autore della musica specificamente creata per il film. Il riferimento alle opere «assimilate» estende il criterio alle opere audiovisive in genere.
Quando si applica
La regola riguarda i soli diritti patrimoniali (sfruttamento economico) di opere cinematografiche e assimilate. Restano fuori i diritti morali d'autore, che in linea generale non sono soggetti a scadenza. Decorso il termine, l'opera può essere utilizzata liberamente da chiunque.
Connessioni con altre norme
La disposizione va letta insieme all'articolo 44, che individua i coautori dell'opera cinematografica, e all'articolo 25, che fissa in settant'anni la durata generale dei diritti dalla morte dell'autore. Sul piano sistematico si collega alla disciplina europea di armonizzazione della durata della protezione, recepita nell'ordinamento italiano.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1: il compositore sopravvive agli altri
Tizio è l'autore della musica originale di un film; il regista Caio e gli sceneggiatori Sempronio e Mevia muoiono in anni precedenti. In linea generale i settant'anni si contano dalla morte di Tizio, ultimo sopravvissuto tra i coautori indicati dalla norma.
Esempio 2: il documentario d'autore
Un documentario è tipicamente opera assimilata a quella cinematografica: salvo casi particolari, la durata dei diritti economici si calcola con lo stesso criterio, individuando l'ultimo sopravvissuto tra le figure indicate.
Domande frequenti
Quanto durano i diritti economici su un film?
In linea generale durano settant'anni, calcolati a partire dalla morte dell'ultimo sopravvissuto tra i coautori indicati dalla norma.
Da quale momento si conta il termine?
Dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta tra il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura e del dialogo e l'autore della musica creata per il film.
Chi sono i coautori rilevanti per il calcolo?
Il direttore artistico (regista), gli autori della sceneggiatura compreso il dialoghista e l'autore della musica specificamente creata per l'opera.
Cosa accade dopo la scadenza?
L'opera entra in pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente, fermo restando il rispetto dei diritti morali.
Il criterio vale anche per i documentari e gli audiovisivi?
In linea generale sì: il riferimento alle opere assimilate estende il criterio alle opere audiovisive.