Indice
In sintesi
- Riguarda le opere musicali create in collaborazione tra autore del testo e autore della musica.
- Comprende opere liriche, operette, melologhi, composizioni con parole, balli e balletti.
- Le regole successive operano solo in difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori.
- Sono quindi norme suppletive, derogabili dall'accordo delle parti.
- Rinvia agli articoli 34, 35 e 36 per la disciplina di dettaglio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 33 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento dell'accisa sull'alcole
- Articolo 33 L. 184/1983: Ingresso irregolare di minori stranieri
- Art. 33 Reg. (UE) 2024/1689 — Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori
- Art. 33 Cod. Amb. — Oneri istruttori
- Art. 33 D.Lgs. 148/2015 — Contributi di finanziamento
- Art. 33 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
In mancanza di accordi particolari tra i collaboratori, alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti si applicano le regole suppletive dei tre articoli successivi.
Ratio della norma
Le opere musicali con testo nascono dall'incontro di due apporti distinti: la parte letteraria e la parte musicale. La disposizione introduce un regime di regole suppletive che interviene solo quando i collaboratori non abbiano disciplinato diversamente i loro rapporti, garantendo un assetto di default chiaro ed equilibrato.
Analisi del testo
La norma elenca le opere interessate — opere liriche, operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali — e precisa che, in difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, si applicano le disposizioni dei tre articoli successivi (34, 35 e 36). L'autonomia delle parti resta dunque prioritaria.
Quando si applica
Le regole richiamate operano esclusivamente in assenza di accordo: si tratta di norme dispositive, che le parti possono derogare con una convenzione che ripartisca diversamente diritti e proventi.
Connessioni con altre norme
La disposizione apre la disciplina di dettaglio contenuta negli articoli 34 (esercizio dei diritti e ripartizione dei proventi), 35 e 36 (vicende della parte letteraria) e si coordina con i principi generali sulle opere create in comunione.
Domande frequenti
Quali opere riguarda questa norma?
Opere liriche, operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali.
Le regole successive si applicano sempre?
No: solo in difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori.
Le parti possono derogare?
Sì: si tratta di norme dispositive, superabili con un accordo tra gli autori.
A quali articoli rinvia?
Agli articoli 34, 35 e 36, che disciplinano l'esercizio dei diritti e le vicende della parte letteraria.
Chi sono i collaboratori?
Tipicamente l'autore della parte letteraria (testo) e l'autore della parte musicale.