← Torna a Diritto d'Autore (L. 633/1941)
Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Riguarda le opere musicali create in collaborazione tra autore del testo e autore della musica.
  • Comprende opere liriche, operette, melologhi, composizioni con parole, balli e balletti.
  • Le regole successive operano solo in difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori.
  • Sono quindi norme suppletive, derogabili dall'accordo delle parti.
  • Rinvia agli articoli 34, 35 e 36 per la disciplina di dettaglio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

In mancanza di accordi particolari tra i collaboratori, alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti si applicano le regole suppletive dei tre articoli successivi.

Ratio della norma

Le opere musicali con testo nascono dall'incontro di due apporti distinti: la parte letteraria e la parte musicale. La disposizione introduce un regime di regole suppletive che interviene solo quando i collaboratori non abbiano disciplinato diversamente i loro rapporti, garantendo un assetto di default chiaro ed equilibrato.

Analisi del testo

La norma elenca le opere interessate — opere liriche, operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali — e precisa che, in difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, si applicano le disposizioni dei tre articoli successivi (34, 35 e 36). L'autonomia delle parti resta dunque prioritaria.

Quando si applica

Le regole richiamate operano esclusivamente in assenza di accordo: si tratta di norme dispositive, che le parti possono derogare con una convenzione che ripartisca diversamente diritti e proventi.

Connessioni con altre norme

La disposizione apre la disciplina di dettaglio contenuta negli articoli 34 (esercizio dei diritti e ripartizione dei proventi), 35 e 36 (vicende della parte letteraria) e si coordina con i principi generali sulle opere create in comunione.

Domande frequenti

Quali opere riguarda questa norma?

Opere liriche, operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali.

Le regole successive si applicano sempre?

No: solo in difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori.

Le parti possono derogare?

Sì: si tratta di norme dispositive, superabili con un accordo tra gli autori.

A quali articoli rinvia?

Agli articoli 34, 35 e 36, che disciplinano l'esercizio dei diritti e le vicende della parte letteraria.

Chi sono i collaboratori?

Tipicamente l'autore della parte letteraria (testo) e l'autore della parte musicale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.