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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 33 vieta l'ingresso in Italia di minori stranieri a scopo adottivo al di fuori delle procedure ufficiali, imponendo rimpatrio a spese degli accompagnatori e segnalazione alla Commissione nei casi irregolari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 L. 184/1983 – Ingresso irregolare di minori stranieri

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinchè prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinchè prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

Commento

Il presidio alle frontiere nell'adozione internazionale. L'articolo 33 costituisce uno snodo fondamentale della disciplina sull'adozione internazionale: esso presidia il momento dell'ingresso nel territorio italiano, impedendo che la procedura possa essere elusa mediante l'introduzione del minore straniero al di fuori dei canali ufficiali. La norma si salda con il divieto di visti consolari non autorizzati (comma 2) e con l'obbligo di rimpatrio a spese degli accompagnatori in caso di ingresso negato (comma 3).

Il comma 4 introduce una deroga motivata da ragioni umanitarie: quando eventi bellici, calamità naturali o altri gravi impedimenti oggettivi rendano materialmente impossibile lo svolgimento delle procedure ordinarie, il divieto di ingresso non opera, purché sussistano motivi di esclusivo interesse del minore. In tali casi gli uffici di frontiera segnalano l'accaduto alla Commissione per le adozioni internazionali e al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza degli accompagnatori.

Il comma 5 disciplina l'ipotesi residuale dell'ingresso comunque avvenuto in assenza delle condizioni consentite: chiunque ne abbia notizia — pubblico ufficiale o ente autorizzato — è tenuto a segnalarlo al tribunale per i minorenni, il quale adotta i provvedimenti temporanei necessari e, se del caso, attiva la procedura di cui all'articolo 37-bis (applicazione della legge italiana al minore straniero in stato di abbandono) oppure coinvolge la Commissione per il contatto con il Paese di origine. Il sistema mira a garantire che nessun minore straniero rimanga in una condizione giuridicamente indefinita sul territorio italiano.

Casi pratici

Caso 1: Minore straniero alla frontiera senza visto adozione

Una coppia accompagna alla frontiera un minore straniero privo del visto rilasciato ai sensi dell'articolo 32. Gli uffici di frontiera negano l'ingresso e la coppia è tenuta a farsi carico delle spese di rimpatrio immediato. Il caso viene segnalato alla Commissione per le adozioni internazionali affinché prenda contatto con il Paese di origine e assicuri al minore la migliore collocazione nel suo interesse superiore.

Caso 2: Ingresso avvenuto in zona di conflitto

A seguito di un evento bellico nel Paese di origine, Tizio accompagna in Italia un minore straniero senza aver potuto completare le procedure ordinarie di adozione internazionale. Gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso alla Commissione per le adozioni internazionali e al tribunale per i minorenni competente, che adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore in attesa della regolarizzazione della sua posizione.

Domande frequenti

Cosa accade se un minore straniero entra in Italia senza il visto per adozione?

Se l'ingresso è avvenuto al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia deve segnalarlo al tribunale per i minorenni competente, che adotta i necessari provvedimenti temporanei nell'interesse del minore e coinvolge la Commissione per le adozioni internazionali.

Un consolato italiano può rilasciare un visto di ingresso per adozione senza il via libera della Commissione?

No. L'articolo 33, comma 2, pone un divieto espresso alle autorità consolari di concedere visti di ingresso a scopo di adozione al di fuori delle procedure previste dalla legge e senza la previa autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali.

Chi deve pagare il rimpatrio del minore a cui viene negato l'ingresso alla frontiera?

Le spese del rimpatrio immediato nel Paese d'origine gravano interamente su coloro che hanno accompagnato il minore alla frontiera. Gli uffici di frontiera segnalano il caso alla Commissione affinché provveda a garantire la migliore collocazione del minore nel suo interesse superiore.

La deroga umanitaria all'obbligo del visto si applica in qualsiasi circostanza di emergenza?

No. La deroga opera solo in presenza di eventi bellici, calamità naturali o altri gravi impedimenti oggettivi che rendano impossibile seguire le procedure ordinarie, e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso in Italia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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