Testo dell'articoloVigente
Art. 65 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 313 c.c.: provvedimento del tribunale sull’adozione adulti
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 313. – Provvedimento del tribunale. – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".
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In sintesi
La pronuncia del tribunale e il reclamo nell'adozione di adulti. L'articolo 65 introduce nel codice civile - in sostituzione dell'articolo 313 - le regole procedurali sul provvedimento con cui il tribunale si pronuncia sull'adozione di adulti. La forma è quella del decreto motivato, emesso in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e con una semplificazione delle formalità procedurali («omessa ogni altra formalità di procedura»): una scelta che privilegia la speditezza del procedimento senza rinunciare alla garanzia del contraddittorio essenziale.
Il decreto è impugnabile con reclamo alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione. La legittimazione al reclamo è attribuita a tre soggetti: l'adottante, il pubblico ministero e l'adottando. Quest'ultima previsione è significativa: l'adottando, pur avendo espresso il consenso all'adozione, conserva il diritto di impugnare il decreto, ad esempio se ritiene che la pronuncia - favorevole o sfavorevole - non sia stata correttamente motivata o si fondi su accertamenti erronei.
Il sistema di impugnazione previsto dall'articolo 65, coordinato con l'articolo 66 che disciplina la trascrizione del decreto definitivo, assicura un doppio grado di giurisdizione per la pronuncia sull'adozione di adulti, garantendo la tutela delle parti rispetto a decisioni di rilevante impatto sul loro status personale.
Casi pratici
Caso 1: Reclamo dell'adottando contro il decreto di rigetto
Tizio aveva chiesto di essere adottato da Caio e aveva prestato il proprio consenso. Il tribunale, svolti gli accertamenti di cui all'articolo 312 c.c. (come sostituito dall'art. 64), pronuncia con decreto motivato il non luogo a procedere all'adozione, ritenendo che essa non convenga a Tizio. Tizio, entro trenta giorni dalla comunicazione, propone reclamo alla corte di appello ai sensi del nuovo articolo 313 c.c. introdotto dall'articolo 65, contestando le valutazioni del tribunale sulla convenienza dell'adozione.
Domande frequenti
Con quale atto il tribunale si pronuncia sull'adozione di adulti?
Con decreto motivato, emesso in camera di consiglio, dopo aver sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura.
Chi può impugnare il decreto del tribunale?
L'adottante, il pubblico ministero e l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
Come si impugna il decreto del tribunale?
Con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Il decreto è immediatamente esecutivo?
Il coordinamento con l'articolo 66 indica che gli effetti dell'adozione si producono con la definitività del decreto, non prima.