← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è accertata attraverso misuratori obbligatori installati secondo le modalità stabilite dall'ADM; il quantitativo rilevato costituisce la base imponibile dell'accisa.
  • Le fabbriche artigianali di piccole dimensioni (un alambicco semplice ≤ 2 hl, produzione ≤ 3 hl/anno) possono determinare l'alcole da tassare in base alla produttività degli alambicchi per ogni giornata di lavorazione o tramite contatore del numero di «cotte».
  • Il quantitativo accertato mediante recipiente collettore (sigillato dall'ADM) prevale su quello del misuratore se la differenza supera il 2%; se il misuratore è dotato di testata compensata della temperatura, si assume il valore maggiore tra i due.
  • L'ADM può prescrivere misuratori aggiuntivi delle materie prime alcoliche o alcoligene e dei semilavorati per il controllo della produzione a monte.
  • Quando per ragioni tecniche (basse portate, caratteristiche del prodotto) non è possibile installare il misuratore principale, l'ADM può consentire l'accertamento con il recipiente collettore in sostituzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento dell’accisa sull’alcole

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l’impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall’esercente secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria.

2. La quantità di alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere deterininata in base alla produttività degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che: a) siano provviste di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore a 2 ettolitri; b) non producano più di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno.

3. Per le fabbriche di cui al comma 2, l’alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere determinato in base alla produttività per ogni cotta, applicando all’apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte.

4. L’amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l’alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l’accertamento diretto del prodotto.

5. Nel caso di cui al comma 1, viene preso a base dell’accertamento il quantitativo di prodotto determinato secondo e modalità indicate al comma 4, purché non sia inferiore di più del 2 per cento rispetto a quello risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende a base dell’accertamento quest’ultimo quantitativo, diminuito del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l’accertamento è effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello determinato mediante il recipiente collettore. Per le fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i quantitativi determinati mediante il recipiente collettore, ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base alla produttività degli alambicchi.

6. Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare il misuratore di cui al comma 1, l’amministrazione finanziaria può consentire che l’accertamento sia effettuato con le modalità di cui al comma 4.

7. Per il controllo della produzione, l’amministrazione finanziaria può prescrivere l’installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione.

Commento

La specificità dell'accertamento sull'alcole etilico

L'alcole etilico è uno dei prodotti più sensibili nell'ambito del sistema delle accise italiane ed europeo: l'elevata aliquota applicata e la facilità di produzione clandestina rendono il settore particolarmente esposto all'evasione. L'art. 33 del D.Lgs. 504/1995 disciplina le modalità di accertamento della produzione nelle fabbriche di alcole etilico, predisponendo un sistema tecnico di misurazione diretta del prodotto che consente all'ADM di determinare con precisione i quantitativi da assoggettare ad accisa.

La norma si inserisce nel quadro del Titolo II del T.U.A., dedicato all'alcole etilico e alle bevande alcoliche, che costituisce uno dei settori di maggiore rilevanza fiscale e che contempla specifici regimi di vigilanza (distillerie, vinificatori, fabbricanti di birra, operatori del settore dei prodotti intermedi) ciascuno con proprie regole di accertamento.

Il misuratore come strumento principale di accertamento

La regola generale, fissata dal comma 1, è che la produzione di alcole etilico viene determinata mediante misuratori — strumenti metrici certificati che rilevano in continuo o a campionamento il volume e la gradazione dell'alcole prodotto. I misuratori devono essere installati dall'esercente secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria (oggi ADM — Agenzia delle dogane e dei monopoli), che ne definisce le caratteristiche tecniche, le procedure di taratura e i requisiti di omologazione.

Il misuratore svolge una funzione cruciale: la sua lettura costituisce, nella normalità dei casi, il dato di base dell'accertamento fiscale. Tutte le fabbriche di alcole etilico che non rientrano nelle categorie speciali di cui ai commi 2 e 6 sono tenute a installarlo e mantenerlo in perfetto funzionamento. La manomissione o l'alterazione del misuratore configura una fattispecie grave, riconducibile alle violazioni per contrabbando.

Il regime semplificato per le piccole distillerie artigianali

Il comma 2 introduce un regime semplificato per una categoria specifica di produttori: le fabbriche che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  • Sono provviste di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o stabilmente fissato nel fornello, di capacità non superiore a 2 ettolitri;
  • Non producono più di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno.

Per queste fabbriche — tipicamente distillerie artigianali di grappa, acquavite o altri distillati tradizionali — la produzione da tassare può essere determinata in base alla produttività degli alambicchi per ogni giornata di lavorazione, ovvero — ai sensi del comma 3 — applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle «cotte» effettuate, moltiplicato per la produttività unitaria per cotta.

Questo regime semplificato non è una facoltà dell'esercente ma una modalità alternativa che l'ADM può riconoscere o imporre in considerazione delle caratteristiche tecnico-produttive dell'impianto. Per le fabbriche che non soddisfano i criteri dimensionali, l'installazione del misuratore rimane obbligatoria.

Il recipiente collettore: funzione e rapporto con il misuratore

L'art. 33, comma 4, attribuisce all'Amministrazione finanziaria la facoltà di prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore. Si tratta di un serbatoio — sigillato dal personale finanziario — nel quale confluisce fisicamente tutta la produzione di alcole: il suo contenuto può essere misurato direttamente dall'ADM in qualsiasi momento, fornendo un dato di controllo indipendente rispetto al misuratore.

Il rapporto tra misuratore e recipiente collettore è disciplinato dal comma 5 con criteri precisi:

  • Regola generale: viene preso come base dell'accertamento il quantitativo rilevato dal recipiente collettore, purché non sia inferiore di più del 2% rispetto a quello risultante dal misuratore. Questa tolleranza tiene conto degli inevitabili scostamenti tecnici tra le due modalità di misurazione.
  • Se la differenza supera il 2% (il recipiente collettore segna meno del misuratore, oltre il margine): si assume come base il quantitativo del misuratore, diminuito del 2%. La decurtazione del 2% riconosce una quota fisiologica di perdita nella misurazione.
  • Misuratore con testata compensata della temperatura: quando il misuratore è dotato di questo dispositivo — che corregge automaticamente le variazioni volumetriche dovute alla temperatura, aumentando la precisione — si assume come base dell'accertamento il maggiore tra i due valori (misuratore o recipiente collettore). Il principio è che lo strumento più preciso tecnicamente non può portare a risultati inferiori al metodo diretto.
  • Fabbriche del regime semplificato: per le distillerie artigianali di cui al comma 2, vengono assunti in carico i quantitativi del recipiente collettore (ove installato) se maggiori di quelli determinati in base alla produttività degli alambicchi.
Sostituzione del misuratore con il recipiente collettore

Il comma 6 prevede una clausola di flessibilità tecnica: quando per basse portate, caratteristiche particolari del prodotto o altri motivi tecnici non sia possibile installare il misuratore di flusso, l'ADM può autorizzare che l'accertamento avvenga esclusivamente mediante il recipiente collettore. In questo caso il metodo diretto — la misurazione fisica dell'alcole raccolto — sostituisce integralmente il misuratore, senza che siano necessari criteri comparativi.

Questa flessibilità è importante per le distillerie che producono alcole con caratteristiche fisico-chimiche (alta viscosità, presenza di impurità, basse portate di produzione) che rendono tecnicamente impreciso o inaffidabile il misuratore di flusso.

Misuratori delle materie prime e dei semilavorati

Il comma 7 amplia il sistema di controllo a monte del processo produttivo: l'ADM può prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene (materie prime da cui si ottiene alcole per fermentazione o distillazione, come mosto, vinaccia, melassa, frutta) ed eventualmente dei semilavorati da avviare alla distillazione. Questo strumento di controllo indiretto — il bilancio delle materie prime in ingresso rispetto all'alcole prodotto in uscita — consente di verificare la plausibilità dei quantitativi accertati e di individuare eventuali produzioni occultate o distrazioni del prodotto prima della distillazione finale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Tutte le fabbriche di alcole etilico devono installare un misuratore?

Sì, come regola generale. Fanno eccezione le piccole distillerie artigianali che soddisfano entrambi i requisiti del comma 2: un solo alambicco semplice di capacità non superiore a 2 ettolitri e produzione annua non superiore a 3 ettolitri anidri. Per queste fabbriche l'accertamento può avvenire in base alla produttività dell'alambicco o tramite contatore delle cotte. Anche in questi casi l'ADM può prescrivere il recipiente collettore.

Cos'è il recipiente collettore e come funziona nel sistema di accertamento?

Il recipiente collettore è un serbatoio collegato in diretta comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sigillato dal personale dell'ADM, nel quale confluisce tutta la produzione di alcole. Serve come strumento di controllo diretto e indipendente rispetto al misuratore di flusso. Se la sua lettura differisce dal misuratore di oltre il 2%, prevale il dato del misuratore diminuito del 2%. Con misuratore a testata compensata si assume il valore maggiore tra i due.

Cosa succede se il misuratore non può essere installato per motivi tecnici?

Se per basse portate, caratteristiche particolari del prodotto o altri motivi tecnici non è possibile installare il misuratore principale, l'ADM può autorizzare che l'accertamento avvenga esclusivamente mediante il recipiente collettore. In questo caso il metodo diretto della misurazione fisica sostituisce integralmente il misuratore. L'autorizzazione deve essere concessa dall'ADM caso per caso.

A cosa servono i misuratori sulle materie prime alcoligene?

L'ADM può prescrivere misuratori sulle materie prime alcoliche o alcoligene (melassa, vinaccia, mosto, frutta) e sui semilavorati per controllare a monte il processo produttivo. Il bilancio tra materie prime in ingresso e alcole prodotto in uscita consente di verificare la plausibilità dei quantitativi accertati e di individuare eventuali produzioni occultate o non dichiarate.

Come viene trattata la differenza del 2% tra recipiente collettore e misuratore?

Il 2% è un margine di tolleranza tecnica. Se il recipiente collettore segna meno del misuratore ma la differenza è inferiore o uguale al 2%, si usa il dato del collettore. Se la differenza supera il 2%, si usa il dato del misuratore diminuito del 2%. Con misuratore dotato di testata compensata della temperatura (strumento più preciso) si assume invece il maggiore tra i due valori, a favore dell'Erario.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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