- I decreti istitutivi dei fondi determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartite tra datori di lavoro e lavoratori in ragione di due terzi a carico dei datori e un terzo a carico dei lavoratori.
- Quando il fondo eroga prestazioni come l'assegno ordinario o l'assegno di solidarietà, è dovuto un contributo addizionale a carico del solo datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione, non inferiore all'1,5% delle retribuzioni perse.
- Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9, il datore di lavoro richiedente versa un contributo straordinario di importo corrispondente all'intero fabbisogno della prestazione e della contribuzione correlata.
- Ai contributi di finanziamento si applicano le norme della contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione degli sgravi contributivi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 33 D.Lgs. 148/2015 — Contributi di finanziamento
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma 4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui all’articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all’articolo 29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all’articolo 30, comma 1, e all’articolo 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all’1,5 per cento.
3. Per l’assegno straordinario di cui all’articolo 26, comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell’assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata. Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all’articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3 e di cui all’articolo 27 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 33 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento dell'accisa sull'alcole
- Articolo 33 L. 184/1983: Ingresso irregolare di minori stranieri
- Art. 33 Reg. (UE) 2024/1689 — Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori
- Art. 33 Cod. Amb. — Oneri istruttori
- Art. 33 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
- Art. 33 D.Lgs. 209/2005 — Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
Commento
La struttura del finanziamento dei fondi bilaterali
L'articolo 33 del D.Lgs. 148/2015 costruisce l'architettura finanziaria dei fondi di solidarietà bilaterali, definendo le tre categorie di contribuzione che li alimentano: la contribuzione ordinaria a carico di datori e lavoratori, il contributo addizionale dovuto dal datore che effettivamente utilizza il fondo, e il contributo straordinario per le prestazioni di uscita anticipata. La norma affida la determinazione delle aliquote ai decreti istitutivi, ma fissa alcuni parametri inderogabili che garantiscono la solidità finanziaria del sistema.
Contribuzione ordinaria: la ripartizione due terzi / un terzo
Il comma 1 stabilisce che la contribuzione ordinaria è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo. Questa proporzione rispecchia la logica previdenziale classica del sistema italiano, in cui il datore contribuisce in misura maggioritaria al finanziamento delle tutele. Le aliquote concrete sono fissate dai decreti istitutivi di ciascun fondo — con distinte previsioni per i fondi ex articolo 26, per quelli ex articolo 27 e per il FIS ex articolo 28 — e devono essere calibrate in modo da garantire risorse adeguate sia all'avvio del fondo sia alla situazione a regime, sulla base dei bilanci di previsione a otto anni di cui all'articolo 35. Il riferimento esplicito alla precostituzione di risorse è fondamentale: il fondo non può funzionare su base pay-as-you-go pura, ma deve accumulare riserve prima di erogare.
Contributo addizionale: chi usa paga di più
Il comma 2 introduce un principio di corrispettività parziale: il datore di lavoro che effettivamente ricorre alla sospensione o riduzione oraria — e quindi beneficia delle prestazioni del fondo — deve versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dal decreto istitutivo e comunque non inferiore all'1,5%. Questo meccanismo riproduce, sul piano dei fondi bilaterali, la logica del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria: chi usa lo strumento sostiene un costo aggiuntivo rispetto a chi non lo usa, disincentivando ricorsi opportunistici e incentivando la ripresa dell'attività produttiva. Il comma fa salva la disposizione dell'articolo 29, comma 8, secondo periodo, relativa al FIS, che disciplina in modo particolare i casi di assegno ordinario per imprese fino a 15 dipendenti.
Contributo straordinario per l'assegno straordinario
Il comma 3 prevede una terza categoria di contribuzione, di natura eccezionale: quando il fondo eroga l'assegno straordinario per lavoratori prossimi alla pensione (articolo 26, comma 9), il datore di lavoro che ha attivato la procedura versa un contributo straordinario che deve coprire integralmente il fabbisogno dell'assegno e della contribuzione correlata. Non si tratta di una quota fissa, ma di un importo commisurato al numero di lavoratori uscenti, alla durata del periodo fino alla pensione e all'importo della prestazione. Il principio è quello della piena responsabilizzazione del datore di lavoro richiedente: l'uscita anticipata è una scelta gestionale aziendale, i cui costi devono gravare sull'impresa e non essere socializzati sull'intera platea degli aderenti al fondo. Per le prestazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 26, comma 9, gli oneri sono finanziati da un contributo straordinario a carico esclusivo del datore.
Regime giuridico dei contributi: assimilazione alla contribuzione previdenziale
Il comma 4 chiarisce che ai contributi di finanziamento dei fondi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con una sola eccezione: non si applicano le norme relative agli sgravi contributivi. Questo significa che i contributi ai fondi di solidarietà soggiacciono allo stesso regime sanzionatorio dell'omissione contributiva (INPS agente della riscossione), agli stessi termini di prescrizione, alle stesse regole di denuncia mensile. L'esclusione degli sgravi, però, è significativa: le imprese che beneficiano di agevolazioni contributive — ad esempio per l'assunzione di categorie protette — non vedono ridotta anche la quota destinata ai fondi bilaterali. La scelta legislativa mira a preservare l'integrità finanziaria dei fondi, evitando che le agevolazioni sui contributi ordinari si trascinino anche su queste gestioni.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo della contribuzione ordinaria in un fondo bilaterale
Beta S.r.l., impresa del settore assicurativo aderente a un fondo ex articolo 26, ha 200 dipendenti con retribuzione media mensile di 2.500 euro. Il decreto istitutivo del fondo fissa l'aliquota ordinaria allo 0,60% della retribuzione imponibile. Tizio, responsabile paghe, calcola che 0,40% (due terzi) gravano sull'azienda e 0,20% (un terzo) sui lavoratori mediante trattenuta in busta paga. Ogni mese Beta versa all'INPS, per conto del fondo, la somma di entrambe le quote. In assenza di utilizzo del fondo, questi versamenti si accumulano nelle riserve a garanzia delle future prestazioni.
Caso 2: Contributo addizionale per assegno ordinario
Alfa S.p.A. ricorre all'assegno ordinario del FIS per 50 lavoratori che riducono l'orario del 40% per sei mesi. La retribuzione mensile media è 1.800 euro. Le retribuzioni perse ammontano a circa 720 euro mensili per lavoratore. Il decreto istitutivo fissa il contributo addizionale al 4% delle retribuzioni perse. Sempronio, consulente del lavoro, calcola: 720 x 50 x 4% = 1.440 euro mensili di contributo addizionale a carico di Alfa, in aggiunta ai contributi ordinari già versati. Più a lungo Alfa utilizza il fondo, maggiore diventa il costo aggiuntivo, incentivando la ripresa produttiva.
Caso 3: Contributo straordinario per assegno straordinario di uscita anticipata
Gamma S.p.A., banca con 5.000 dipendenti, intende accompagnare all'uscita anticipata 30 lavoratori che si trovano a 4 anni dalla pensione, attraverso l'assegno straordinario del fondo di settore. Il fondo calcola che il fabbisogno complessivo — retribuzione mensile lorda media 3.500 euro per 48 mesi per 30 persone, più contribuzione correlata — ammonta a circa 6 milioni di euro. Gamma deve versare questo importo al fondo come contributo straordinario prima che l'erogazione possa avere inizio. Il costo è interamente a carico di Gamma e non viene redistribuito sugli altri datori aderenti.
Domande frequenti
In che misura i lavoratori contribuiscono al finanziamento del fondo bilaterale?
I lavoratori contribuiscono per un terzo dell'aliquota di contribuzione ordinaria, mentre i datori di lavoro coprono i restanti due terzi. Il contributo addebitato al lavoratore viene trattenuto direttamente dalla retribuzione mensile.
Il contributo addizionale è dovuto anche per eventi non evitabili?
La norma non prevede l'esenzione dal contributo addizionale per eventi non evitabili nell'ambito dei fondi bilaterali, a differenza di quanto stabilisce l'articolo 13, comma 3 per la CIGO. Le condizioni esatte dipendono dal decreto istitutivo del singolo fondo.
Se l'impresa beneficia di sgravi contributivi per determinate assunzioni, questi riducono anche i contributi al fondo?
No. Il comma 4 dell'articolo 33 esclude espressamente l'applicazione delle norme sugli sgravi contributivi. I contributi ai fondi di solidarietà si versano integralmente, indipendentemente da eventuali agevolazioni sulle contribuzioni previdenziali ordinarie.
Chi determina le aliquote di contribuzione ordinaria dei fondi?
Le aliquote sono determinate dai decreti interministeriali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) che istituiscono o modificano ciascun fondo, sulla base degli accordi collettivi delle parti sociali e delle proiezioni attuariali dei bilanci di previsione.
Vedi anche