- I componenti del comitato amministratore designati dalle organizzazioni sindacali devono avere specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione, maturata con almeno un triennio di attività.
- L'esperienza rilevante può derivare dall'insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione oppure da attività direttiva o partecipazione a organi collegiali di enti e organismi di categoria.
- I componenti non possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà.
- La sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive sono accertate dal Ministero del lavoro; la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.
2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà.
3. La sussistenza dei requisiti e l’assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 37 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni particolari per il vino
- Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente
- Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 37 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 37 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'amministratore giudiziario
- Art. 37 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Commento
La ratio dei requisiti di professionalità
L'articolo 37 del D.Lgs. 148/2015 stabilisce i requisiti di competenza che devono possedere i componenti del comitato amministratore designati dalle organizzazioni sindacali. La norma risponde a un'esigenza concreta: i fondi di solidarietà gestiscono risorse previdenziali collettive e adottano decisioni che incidono sulla vita economica di migliaia di lavoratori e imprese. Non è sufficiente che i componenti siano rappresentativi delle categorie; occorre che abbiano anche la competenza tecnica per comprendere e governare un sistema previdenziale complesso, con bilanci attuariali a otto anni, regole contributive articolate e procedure amministrative stringenti.
Il contenuto del requisito di competenza
Il comma 1 definisce con precisione il profilo richiesto: specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione, maturata attraverso almeno un triennio di una delle seguenti attività. La prima è l'insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione — una previsione che apre la porta a docenti di diritto del lavoro, economia del lavoro, sociologia del lavoro. La seconda è l'attività di amministrazione di carattere direttivo o la partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria. Questa seconda via è la più tipicamente percorsa da sindacalisti e funzionari datoriali con esperienza nell'amministrazione di enti bilaterali, di casse di previdenza complementare, di fondi interprofessionali per la formazione. Il triennio minimo serve a escludere esperienze meramente formali o brevissime partecipazioni a organi collegiali senza continuità.
Il divieto di cumulo di cariche: il conflitto di interesse
Il comma 2 introduce un divieto assoluto e sanzionato con l'ineleggibilità o la decadenza: nessun componente del comitato può detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. La ratio è chiara. Un membro che siedesse contemporaneamente nei comitati di due o più fondi si troverebbe in una posizione di potenziale conflitto di interesse ogni volta che i fondi interagiscono — ad esempio, nel caso di trasferimenti di lavoratori tra settori coperti da fondi diversi, o nella definizione di accordi inter-fondo. Il divieto mira anche a favorire una governance professionale e dedicata: la gestione di un fondo è un impegno che richiede attenzione e continuità, non compatibile con analoghe cariche in strutture concorrenti o parallele.
L'accertamento ministeriale e la dichiarazione di decadenza
Il comma 3 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità di accertare la sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive, sia al momento della designazione sia in via successiva. Se durante il mandato vengono meno i requisiti originariamente posseduti — ad esempio, il componente assume una carica in un altro fondo bilaterale, oppure vengono meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 38 — il Ministro ha l'obbligo di dichiarare la decadenza dalla carica entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il termine di trenta giorni è perentorio e garantisce celerità nell'eliminazione di situazioni di incompatibilità, a tutela della corretta governance del fondo.
Casi pratici
Caso 1: Verifica dei requisiti in sede di designazione
Le organizzazioni sindacali di un settore industriale designano Tizio, funzionario con sette anni di esperienza nella gestione di un ente bilaterale di categoria, come componente del comitato amministratore del nuovo fondo. Il Ministero del lavoro verifica il curriculum: Tizio ha partecipato come membro effettivo al consiglio di amministrazione di un ente bilaterale di categoria per sette anni, requisito abbondantemente superiore al triennio minimo. Verifica inoltre che Tizio non detenga cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. I requisiti sono accertati positivamente e il Ministro procede alla nomina.
Caso 2: Decadenza per assunzione di carica in altro fondo
Caio è componente del comitato amministratore del fondo bilaterale del settore commercio. Nel corso del secondo anno di mandato, viene nominato anche nel comitato di un fondo bilaterale del settore artigianato. Il Ministero del lavoro viene informato della nomina e rileva l'incompatibilità con il divieto di cui all'articolo 37, comma 2. Entro trenta giorni, il Ministro dichiara la decadenza di Caio dal comitato del fondo commercio. Le organizzazioni sindacali procedono alla designazione di un nuovo componente in sostituzione.
Caso 3: Requisito per un docente universitario
Sempronio, professore associato di diritto del lavoro presso un'università italiana, viene proposto come componente del comitato amministratore di un fondo bilaterale. Il Ministero verifica che Sempronio insegni da cinque anni materie attinenti al lavoro e all'occupazione: il requisito del triennio è soddisfatto. Non risultano cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. Sempronio viene regolarmente nominato. Il suo contributo tecnico-accademico si rivela prezioso nella redazione del bilancio di previsione e nella valutazione degli impatti attuariali delle modifiche alle aliquote.
Domande frequenti
Un avvocato specializzato in diritto del lavoro può essere componente del comitato?
Sì, a condizione che abbia maturato almeno un triennio di esperienza in attività direttiva o partecipazione a organi collegiali di enti e organismi di categoria, non la sola attività forense. La mera professione legale, senza esperienza gestionale in enti bilaterali o di rappresentanza categoriale, non è sufficiente.
Un sindacalista che ha partecipato per tre anni a un consiglio di amministrazione di un fondo pensione può essere designato?
Dipende: la partecipazione a organi collegiali di enti previdenziali privati potrebbe rientrare nell'esperienza richiesta se l'attività riguardava la materia di lavoro e occupazione. Il Ministero del lavoro, in sede di accertamento dei requisiti, valuta caso per caso la rilevanza dell'esperienza maturata.
Cosa succede se un componente acquisisce una carica in un fondo bilaterale alternativo ex articolo 27?
Il divieto del comma 2 riguarda le cariche in 'altri fondi bilaterali di solidarietà', formula che comprende tutti i fondi disciplinati dal D.Lgs. 148/2015, inclusi quelli alternativi ex articolo 27. Il componente incorre nell'ineleggibilità o decadenza e il Ministero deve intervenire entro trenta giorni.
I requisiti dell'articolo 37 si applicano anche ai rappresentanti ministeriali?
No. Il comma 1 specifica espressamente che i requisiti si applicano agli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. I due rappresentanti ministeriali devono possedere solo i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 38, come precisato dall'articolo 36, comma 2.
Vedi anche