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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assegno di solidarietà è erogato dal Fondo di integrazione salariale a favore dei dipendenti di datori che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione oraria per evitare esuberi o licenziamenti plurimi.
  • La durata massima dell'assegno è 12 mesi in un biennio mobile; la misura si calcola secondo le regole dell'articolo 3 del decreto.
  • La riduzione oraria media non può superare il 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile; per ogni singolo lavoratore il limite complessivo è del 70% sull'intero periodo dell'accordo.
  • Il datore di lavoro deve presentare domanda telematica all'INPS entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo sindacale, allegando l'elenco dei lavoratori interessati.
  • La riduzione dell'orario deve avere inizio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 D.Lgs. 148/2015 — Assegno di solidarietà

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all’articolo 28, garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’ articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

2. L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell’assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.

3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell’assegno di solidarietà.

5. Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione, corredata dall’accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1.

6. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

7. All’assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 7-bis. L’assegno di cui al presente articolo può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 articolo precedente articolo successivo

Commento

Funzione e contesto dell'assegno di solidarietà

L'articolo 31 del D.Lgs. 148/2015 disciplina uno strumento di tutela occupazionale pensato per impedire che una crisi aziendale si traduca in licenziamenti collettivi: l'assegno di solidarietà. Si tratta di una prestazione erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS), rivolto a quei settori e a quelle imprese che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Il presupposto fondamentale è che il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sottoscrivano un accordo collettivo aziendale che stabilisca una riduzione dell'orario di lavoro, in alternativa all'apertura di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991 o all'avvio di licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La logica è redistribuiva: invece di concentrare il sacrificio su pochi lavoratori espulsi, si distribuisce la riduzione dell'orario su tutti o su parte dei dipendenti, con l'integrazione pubblica a copertura del salario perduto.

Presupposti e accordo sindacale

La norma richiede che l'accordo collettivo aziendale sia stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'accordo svolge una duplice funzione: da un lato individua i lavoratori interessati dalla riduzione oraria; dall'altro definisce le modalità con cui il datore di lavoro può aumentare temporaneamente l'orario ridotto per far fronte a esigenze produttive eccezionali, con corrispondente riduzione proporzionale dell'assegno. Questo meccanismo di flessibilità interna consente all'impresa di rispondere a picchi di domanda senza perdere il beneficio del trattamento di integrazione per i periodi di normale riduzione. La presenza delle rappresentanze sindacali è dunque elemento costitutivo, non meramente formale: senza accordo sindacale non sorge il diritto all'assegno.

Limiti orari: il 60% e il 70%

Il comma 3 fissa due soglie di riduzione oraria che operano su piani diversi. La prima — il 60% — riguarda la riduzione media riferita all'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori coinvolti nell'accordo: è un tetto che impedisce che la sospensione diventi di fatto una messa in cassa integrazione a zero ore mascherata da assegno di solidarietà. La seconda — il 70% — opera invece su base individuale e guarda all'intero arco di vigenza dell'accordo: nessun singolo lavoratore può subire, in totale, una riduzione cumulata superiore a questa percentuale. Le due limitazioni agiscono dunque in modo complementare, la prima sull'intensità media della riduzione in ogni periodo considerato, la seconda sull'accumulo complessivo per ciascun lavoratore. Una riduzione media del 60% settimanale che si protragga per l'intera durata dell'accordo potrebbe avvicinarsi pericolosamente al limite individuale del 70%, costringendo a ricalibrazione dell'accordo in corso di esecuzione.

Procedura di domanda e tempistiche

Il comma 5 descrive un iter semplificato rispetto alla CIGS. Il datore di lavoro trasmette in via telematica all'INPS la domanda di concessione, corredata dell'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di quest'ultimo; alla domanda deve essere allegato l'elenco dei lavoratori interessati, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie. L'INPS trasmette poi tali informazioni alle Regioni e Province Autonome attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, in funzione degli obblighi di attivazione dei lavoratori in riduzione oraria. Il comma 6 aggiunge un requisito sostanziale di effettività: la riduzione oraria deve effettivamente iniziare entro il trentesimo giorno dalla presentazione della domanda, pena la decadenza dal beneficio per il periodo non utilizzato.

Coordinamento con la disciplina della cassa integrazione ordinaria

Il comma 7 rinvia, per quanto compatibile, alla normativa sulle integrazioni salariali ordinarie. Questo significa che le regole su misura del trattamento (articolo 3), compatibilità con attività lavorativa (articolo 8) e modalità di erogazione (articolo 7) si applicano anche all'assegno di solidarietà, con gli adattamenti necessari alla diversa struttura del fondo erogante. Il comma 7-bis ha introdotto una limitazione temporale: l'assegno poteva essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività fino al 31 dicembre 2021. Successivamente, la riforma degli ammortizzatori sociali del 2021-2022 ha profondamente modificato il quadro, sopprimendo il FIS come lo si conosceva e ricondizionando le tutele in un sistema più unitario: occorre sempre verificare la normativa vigente nel momento in cui si intende accedere allo strumento.

Profili operativi per l'imprenditore

Dal punto di vista pratico, l'assegno di solidarietà richiede una pianificazione anticipata: la stipula dell'accordo sindacale, la presentazione della domanda entro sette giorni, l'effettivo avvio della riduzione entro trenta giorni dalla domanda formano una catena procedurale che non ammette ritardi eccessivi. Le imprese che fronteggiano una crisi improvvisa rischiano di perdere la copertura per i giorni antecedenti all'accordo. Sul versante retributivo, le ore non prestate sono coperte al livello dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata, con i massimali fissati dall'articolo 3, comma 5 del decreto, rivalutati annualmente.

Casi pratici

Caso 1: Alfa S.p.A.: accordo di solidarietà per evitare esuberi

Alfa S.p.A., impresa del settore commercio con 80 dipendenti, fronteggia un calo degli ordini e valuta di licenziare 15 addetti. L'HR manager Tizio propone invece un accordo di solidarietà: tutti i lavoratori del magazzino riducono l'orario del 40% settimanale per 10 mesi. L'accordo viene sottoscritto con le RSA il 3 marzo. Il 9 marzo (entro sette giorni) Alfa presenta domanda all'INPS. La riduzione oraria inizia il 28 marzo (entro trenta giorni). I lavoratori ricevono l'80% della retribuzione per le ore non prestate, nessuno viene licenziato e l'azienda conserva le professionalità acquisite.

Caso 2: Caio e il superamento del limite del 70% individuale

Beta S.r.l. stipula un accordo di solidarietà con riduzione oraria del 60% mensile per 12 mesi. Caio, operaio specializzato, lavora 4 ore invece di 10 al giorno per tutto il periodo. Alla scadenza dell'accordo, il consulente del lavoro Sempronio calcola che la riduzione complessiva individuale di Caio ammonta a circa il 60%, quindi entro il limite del 70%. L'accordo non viene contestato dall'INPS. Se l'accordo fosse durato 14 mesi con la stessa intensità, la riduzione individuale avrebbe superato il 70% e l'INPS avrebbe potuto eccepire l'irregolarità dell'accordo per quei periodi eccedenti.

Caso 3: Domanda tardiva e perdita del beneficio

Gamma S.p.A. conclude un accordo sindacale di solidarietà il 1° aprile. Per disorganizzazione interna, la domanda viene trasmessa all'INPS il 15 aprile, cioè quattordici giorni dopo la conclusione dell'accordo, superando il termine di sette giorni. L'INPS respinge la domanda come tardiva. Tizio, direttore del personale di Gamma, deve riaprire la negoziazione sindacale, sottoscrivere un nuovo accordo e ripresentare la domanda nel rispetto dei termini. Nel frattempo, i lavoratori non ricevono alcun assegno di solidarietà per il periodo intercorso, con conseguenti tensioni sindacali.

Domande frequenti

Quali datori di lavoro possono accedere all'assegno di solidarietà?

L'assegno di solidarietà è previsto per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), ossia quelli appartenenti a settori non coperti dalla cassa integrazione ordinaria o straordinaria. È necessario che stipulino un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Quanto dura l'assegno di solidarietà?

La durata massima è di 12 mesi in un biennio mobile. Il periodo decorre dal primo giorno di effettiva riduzione oraria. Il calcolo mobile significa che si guarda sempre ai due anni precedenti e si verifica quanti mesi di assegno sono già stati fruiti.

Come si calcola l'importo dell'assegno?

Si applicano le stesse regole della cassa integrazione ordinaria: l'assegno è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, nel rispetto dei massimali di legge rivalutati annualmente dall'ISTAT.

Il lavoratore può svolgere altra attività lavorativa durante l'assegno di solidarietà?

Sì, ma deve comunicarlo preventivamente all'INPS. Per le giornate di lavoro effettivamente prestate non spetta l'assegno. L'omessa comunicazione preventiva comporta la decadenza dal diritto al trattamento per le giornate non comunicate.

Cosa succede se il datore ha bisogno temporaneamente di più ore dai lavoratori in riduzione?

L'accordo sindacale deve specificare le modalità con cui il datore può aumentare temporaneamente l'orario, nei limiti dell'orario contrattuale normale. Il maggior lavoro prestato comporta una riduzione proporzionale dell'assegno per le ore effettivamente lavorate in più.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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