- Disciplina l'amministrazione giudiziaria dei beni personali del proposto.
- Misura intermedia fra sequestro e confisca, mira alla gestione conservativa.
- Si applica quando i beni risultano nella disponibilità del proposto a qualsiasi titolo.
- L'amministratore giudiziario gestisce sotto il controllo del tribunale.
- Durata limitata, prorogabile in funzione delle indagini patrimoniali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 33 D.Lgs. 159/2011 — L’amministrazione giudiziaria dei beni personali
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa.
2. Il tribunale può applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.
3. L'amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.
Stesso numero, altri codici
- Art. 33 Cod. Amb. — Oneri istruttori
- Art. 33 D.Lgs. 209/2005 — Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
- Art. 33 D.Lgs. 42/2004 — Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
- Art. 33 CAD — Articolo abrogato
- Art. 33 Codice Civile: Registrazione delle persone giuridiche
- Articolo 33 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
La misura intermedia
L'articolo 33 disciplina l'amministrazione giudiziaria dei beni personali. Si tratta di una misura intermedia, collocata fra il sequestro pieno e l'assenza di intervento, finalizzata alla gestione conservativa dei beni rispetto ai quali si sta valutando la sussistenza dei presupposti per il sequestro o la confisca. Il proposto resta titolare formale, ma la gestione è affidata a un amministratore giudiziario nominato dal tribunale.
Presupposti applicativi
L'amministrazione giudiziaria può essere disposta quando i beni risultino nella disponibilità diretta o indiretta del proposto e vi sia il rischio che la libera gestione possa pregiudicare gli accertamenti patrimoniali o la futura confisca. La misura presenta vantaggi rispetto al sequestro pieno: minore invasività, conservazione dell'avviamento aziendale, possibilità di mantenere relazioni commerciali in essere senza fratture traumatiche.
Poteri dell'amministratore
L'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'articolo 33 esercita poteri di gestione ordinaria e, previa autorizzazione del tribunale, anche di gestione straordinaria. La sua attività è soggetta a obbligo di rendiconto e a controllo continuo da parte del giudice delegato. Il proposto conserva alcune facoltà residuali, ma le decisioni economicamente rilevanti passano attraverso l'amministratore e l'autorizzazione giudiziale.
Durata e conversione
La misura ha durata limitata, generalmente non superiore a un anno, prorogabile per esigenze istruttorie. All'esito, il tribunale può convertirla in sequestro vero e proprio, se emergono i presupposti dell'articolo 20, oppure revocarla. La conversione segue le regole del procedimento di prevenzione patrimoniale e attiva il pieno regime dell'amministrazione giudiziaria sequestratoria.
Profili pratici e rapporti con i terzi
L'amministrazione giudiziaria dell'articolo 33 trova applicazione nei casi in cui il sequestro pieno apparirebbe sproporzionato rispetto allo stadio dell'istruttoria, ma una totale inerzia rischierebbe di pregiudicare i futuri accertamenti. È strumento più sofisticato del sequestro, richiede competenze gestionali specifiche e si presta a una modulazione fine delle prescrizioni del tribunale. I terzi titolari di diritti reali o personali sui beni in amministrazione possono intervenire nel procedimento secondo le regole generali, e l'amministratore è tenuto a tutelarne le posizioni nei limiti compatibili con la funzione conservativa.
Coordinamento con l'attività economica
Quando i beni in amministrazione sono aziende o partecipazioni operative, la gestione si raccorda con la disciplina specifica dell'articolo 41 sulla prosecuzione dell'attività. La misura intermedia consente di mantenere la titolarità in capo al proposto, evitando le tensioni connesse alla sostituzione integrale degli organi sociali. È soluzione apprezzata nei casi in cui i presupposti del sequestro non sono ancora compiutamente provati e la prosecuzione dell'attività appare comunque opportuna in chiave economica e occupazionale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Amministrazione giudiziaria su pacchetto azionario
Caso 2: Caso 2 — Revoca per esito negativo delle indagini
Domande frequenti
Cos'è l'amministrazione giudiziaria dei beni personali?
Una misura intermedia che affida la gestione dei beni a un amministratore giudiziario, senza ablazione patrimoniale piena, per consentire accertamenti senza pregiudicare i beni.
Quanto dura l'amministrazione giudiziaria?
Di regola fino a un anno, prorogabile per ulteriori esigenze istruttorie. Al termine, può essere convertita in sequestro o revocata.
Il proposto può continuare a usare i beni?
In parte sì, secondo le indicazioni del tribunale. Le decisioni gestionali rilevanti passano attraverso l'amministratore giudiziario e, per gli atti straordinari, attraverso autorizzazione del giudice delegato.
Vedi anche