- Disciplina la confisca della cauzione in caso di violazione delle prescrizioni.
- Il tribunale dispone la confisca con decreto motivato in tutto o in parte.
- L'importo confiscato confluisce nel patrimonio dello Stato.
- Il provvedimento è impugnabile con i rimedi ordinari di prevenzione.
- Le garanzie reali vengono escusse secondo le norme civilistiche.
Testo dell'articoloVigente
Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.
2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.
3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami vita
- Art. 32 D.Lgs. 42/2004 — Interventi conservativi imposti
- Art. 32 CAD — Obblighi del titolare di firma elettronica qualifica...
- Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione
- Articolo 32 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
La sanzione per la violazione
L'articolo 32 disciplina la sorte della cauzione imposta ai sensi dell'articolo 31 in caso di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il tribunale, accertata la violazione, dispone la confisca della cauzione in tutto o in parte. Si tratta di una sanzione di natura patrimoniale, accessoria a quelle penali eventualmente conseguenti, e finalizzata a rafforzare l'effettività del controllo preventivo.
Procedimento decisorio
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il proposto e il PM, con decreto motivato. La motivazione deve dare conto della violazione, della sua gravità e della proporzionalità della confisca, totale o parziale, rispetto alla condotta accertata. Si applicano le regole generali del procedimento di prevenzione e i rimedi impugnatori dell'articolo 27.
Confisca totale o parziale
La modulazione dell'importo da confiscare consente di tener conto della reale entità della violazione e della complessiva condotta del proposto nel corso della misura. Per inadempimenti lievi e isolati può disporsi una confisca parziale; per violazioni reiterate o particolarmente gravi la confisca è di regola totale. Il principio di proporzionalità guida la discrezionalità del tribunale.
Garanzie reali
Quando alla cauzione in denaro si è sostituita una garanzia reale, la confisca avviene attraverso l'escussione della garanzia stessa: per le ipoteche, mediante vendita all'asta dell'immobile e prelevamento delle somme; per i pegni, mediante vendita del bene mobile o assegnazione. Le somme ricavate, fino a concorrenza dell'importo confiscato, confluiscono nel bilancio dello Stato.
Profili impugnatori e tutela
Il decreto di confisca della cauzione è impugnabile in appello entro dieci giorni e poi in Cassazione per sola violazione di legge, secondo le regole dell'articolo 27. La difesa può contestare l'effettiva sussistenza della violazione, la qualificazione di gravità o reiterazione e la proporzionalità dell'importo confiscato. La giurisprudenza è particolarmente attenta alla motivazione del provvedimento: una decisione che non distingua chiaramente fra violazioni rilevanti e meri inadempimenti formali è esposta ad annullamento.
Coordinamento con la sanzione penale
La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è autonomamente sanzionata in via penale dall'articolo 75. La confisca della cauzione non sostituisce e non assorbe la responsabilità penale, ma vi si affianca con effetti patrimoniali distinti. Le due conseguenze possono essere applicate cumulativamente per il medesimo fatto, senza che ciò comporti violazione del divieto di bis in idem, attesa la natura preventiva e non sanzionatoria della confisca della cauzione. La Corte di Strasburgo ha esaminato il modello senza censure rilevanti, riconoscendone la coerenza con il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nella materia preventiva.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Confisca parziale per violazione lieve
Caso 2: Caso 2 — Confisca totale per violazione reiterata
Domande frequenti
In quali casi la cauzione viene confiscata?
Quando il proposto viola le prescrizioni della sorveglianza speciale. La confisca può essere totale o parziale, secondo la gravità e la reiterazione della condotta.
Il proposto può difendersi prima della confisca?
Sì. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il PM e il proposto, con decreto motivato. La decisione è impugnabile in appello secondo le regole dell'articolo 27.
Cosa accade se la garanzia era costituita da un'ipoteca?
Si procede all'escussione della garanzia con vendita all'asta dell'immobile. Le somme ricavate confluiscono nello Stato fino a concorrenza dell'importo confiscato.
Vedi anche