- Disciplina nomina, revoca e doveri dell'amministratore giudiziario.
- Scelto tra iscritti all'albo nazionale tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Indipendenza e assenza di conflitti di interesse sono requisiti essenziali.
- Il tribunale può revocarlo per gravi inadempienze.
- Sostituzione possibile anche su istanza delle parti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.Lgs. 159/2011 — Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.
2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale . Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.
4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all' articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.
4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 35 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento dell'accisa sulla birra
- Articolo 35 L. 184/1983: Riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero
- Art. 35 Reg. (UE) 2024/1689 — Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
- Art. 35 Cod. Amb. — Disposizioni transitorie e finali
- Art. 35 D.Lgs. 148/2015 — Equilibrio finanziario dei fondi
- Art. 35 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
In sintesi
Indice dei contenuti
L'albo nazionale
L'amministratore giudiziario è una figura tecnica essenziale del sistema di prevenzione patrimoniale. L'articolo 35 ne disciplina la nomina, attingendo all'albo nazionale tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito dalla legge 228/2012 e operativo dal 2014. Possono iscriversi commercialisti, avvocati e altre figure professionali in possesso dei requisiti di specifica competenza in materia di gestione aziendale e patrimoniale.
Criteri di scelta
Il tribunale sceglie l'amministratore in base a criteri di competenza, esperienza, prossimità geografica e specifica idoneità rispetto alla natura dei beni. Per aziende complesse si privilegiano professionisti con curriculum industriale; per patrimoni immobiliari prevalgono profili con esperienza in gestione locativa e valorizzazione; per portafogli finanziari servono competenze specifiche di mercato. La nomina è motivata e immediatamente esecutiva.
Indipendenza e incompatibilità
L'amministratore deve essere indipendente rispetto al proposto, ai familiari, agli organi del procedimento e alle parti del giudizio. L'articolo 35 elenca cause di incompatibilità e situazioni di conflitto che impongono l'astensione. La verifica preventiva di queste condizioni è obbligatoria; la loro violazione può comportare la revoca e l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
Revoca e sostituzione
Il tribunale può revocare l'amministratore per gravi inadempienze, errori gestionali, violazione di doveri o sopravvenuta incompatibilità. La sostituzione può essere disposta d'ufficio, su istanza del proposto, dei terzi interessati o del PM. La continuità gestionale è assicurata dalla nomina contestuale del nuovo amministratore, con ricognizione dei beni e passaggio di consegne formalizzato.
Compenso e responsabilità
Il compenso è determinato secondo criteri stabiliti da decreto ministeriale, tenendo conto del valore dei beni, della complessità della gestione e della durata. L'amministratore risponde civilmente dei danni causati per dolo o colpa grave e penalmente per i reati eventualmente commessi nell'esercizio delle funzioni. La copertura assicurativa professionale è raccomandata e in alcuni casi resa obbligatoria.
Formazione e aggiornamento
L'iscrizione all'albo nazionale richiede requisiti professionali specifici e formazione documentata. Il Ministero della Giustizia e l'ANBSC organizzano periodicamente percorsi formativi su temi tecnici (contabilità, fiscalità, diritto del lavoro, valorizzazione immobiliare, gestione di crisi aziendale) e su aspetti procedurali (rendicontazione, rapporti con il giudice delegato, coordinamento con l'Agenzia). L'aggiornamento continuo è essenziale per affrontare la varietà delle situazioni gestionali e i continui interventi normativi sul Codice antimafia. La professionalizzazione del ruolo è considerata un fattore chiave per la qualità della gestione e per la credibilità del sistema italiano di confisca antimafia.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Revoca per inadempimento del rendiconto
Caso 2: Caso 2 — Sostituzione per conflitto sopravvenuto
Domande frequenti