Testo dell'articoloVigente
Art. 35 L. 184/1983 – Riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito
ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.
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Commento
Il riconoscimento dell'adozione straniera: verifica del tribunale e doppio binario procedurale. L'articolo 35 regola l'ingresso nell'ordinamento italiano dei provvedimenti di adozione pronunciati da autorità straniere, distinguendo due situazioni: quella in cui l'adozione è già perfezionata prima dell'arrivo del minore e quella in cui il provvedimento straniero equivale a un affidamento preadottivo che deve essere completato in Italia.
Nel primo caso (comma 2), il tribunale per i minorenni svolge un controllo bifasico: verifica anzitutto la sussistenza delle condizioni di adottabilità previste dalla Convenzione dell'Aja (articolo 4 della Convenzione) e poi accerta che l'adozione non contrasti con i principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori vigenti in Italia, valutati sempre in relazione al superiore interesse del minore. Accertata la conformità, ordina la trascrizione del provvedimento. La certificazione di conformità alla Convenzione e l'autorizzazione della Commissione (articolo 39) sono presupposti necessari.
Nel secondo caso (comma 4), il provvedimento straniero viene qualificato come affidamento preadottivo della durata di un anno decorrente dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, il tribunale valuta se la permanenza nella famiglia risponde ancora all'interesse del minore e, in caso affermativo, pronuncia l'adozione ordinandone la trascrizione. Se invece la permanenza non è conforme all'interesse del minore, il tribunale revoca l'affidamento e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In questa seconda fase il consenso del minore ultrasedicenne è sempre richiesto; l'ultradodicenne deve essere personalmente sentito.
Il comma 6 elenca tassativamente le ipotesi in cui la trascrizione non può essere ordinata, tra cui l'assenza dei requisiti di legge degli adottanti, il mancato rispetto del decreto di idoneità, l'impossibilità di convertire il provvedimento in un'adozione con effetti pieni e la manifesta contrarietà dell'inserimento all'interesse del minore.
Casi pratici
Caso 1: Adozione pronunciata all'estero prima dell'arrivo in Italia
Tizio e Caia, coniugi italiani, ottengono in un Paese straniero aderente alla Convenzione dell'Aja la pronuncia dell'adozione di un minore. Al loro rientro in Italia presentano il provvedimento al tribunale per i minorenni. Il tribunale verifica le condizioni di adottabilità previste dalla Convenzione, accerta che l'adozione non contrasta con i principi fondamentali del diritto di famiglia italiano e, rilevata anche la presenza della certificazione di conformità e dell'autorizzazione della Commissione, ordina la trascrizione nei registri di stato civile.
Caso 2: Provvedimento straniero equiparato ad affidamento preadottivo
Sempronio e Mevia ottengono da un Paese straniero un provvedimento che, secondo l'ordinamento locale, corrisponde a un collocamento a scopo adottivo ma non produce ancora l'acquisto dello stato di figlio. Il tribunale per i minorenni qualifica il provvedimento come affidamento preadottivo e fissa la durata di un anno. Trascorso tale periodo, il tribunale, verificato che la permanenza del minore nella famiglia risponde al suo interesse superiore, pronuncia l'adozione e ne ordina la trascrizione.
Domande frequenti
Un'adozione pronunciata all'estero è automaticamente valida in Italia?
No. Occorre il riconoscimento da parte del tribunale per i minorenni, che verifica la conformità alla Convenzione dell'Aja e la compatibilità con i principi fondamentali del diritto di famiglia italiano, valutati in relazione al superiore interesse del minore. Solo dopo tale verifica viene ordinata la trascrizione nei registri di stato civile.
Cosa succede se il provvedimento straniero è equiparabile solo a un affidamento preadottivo?
Il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento come affidamento preadottivo della durata di un anno dall'inserimento del minore nella famiglia. Decorso tale periodo, se la permanenza è conforme all'interesse del minore, il tribunale pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione.
In quali casi il tribunale non può ordinare la trascrizione dell'adozione straniera?
La trascrizione è esclusa se gli adottanti non possiedono i requisiti previsti dalla legge italiana, se non sono state rispettate le indicazioni del decreto di idoneità, se non è possibile la conversione in adozione con effetti pieni ex articolo 27, se la procedura non si è svolta tramite le autorità centrali e un ente autorizzato, oppure se l'inserimento del minore si è rivelato contrario al suo interesse.
Il minore deve esprimere il proprio consenso nel procedimento di riconoscimento del provvedimento straniero?
Sì, con gradazione in base all'età: il minore che ha compiuto quattordici anni deve sempre esprimere il consenso; quello tra dodici e quattordici anni deve essere personalmente sentito; quello di età inferiore deve essere sentito salvo che ciò alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
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