Art. 56 L. 184/1983 – Competenza e modalità di espressione del consenso
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
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In sintesi
Competente a pronunciarsi sull'adozione in casi particolari è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante, dell'adottando maggiore di quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente davanti al presidente del tribunale o a un giudice delegato.
L'assenso delle altre persone indicate nell'articolo 46 (genitori, coniuge dell'adottando) può essere dato tramite procuratore speciale con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
Competenza e forme del consenso nell'adozione in casi particolari. L'articolo 56 regola due profili essenziali del procedimento di adozione in casi particolari: la competenza per territorio e le modalità con cui i principali attori del procedimento manifestano la propria volontà. Si tratta di disposizioni di carattere processuale e formale, indispensabili per assicurare la certezza giuridica dell'atto adottivo.
Quanto alla competenza, il criterio adottato è quello del luogo dove si trova il minore, in linea con la logica di prossimità che ispira la giurisdizione minorile: il tribunale territorialmente più vicino alla realtà concreta del minore è nella posizione migliore per valutare il suo interesse.
Quanto alle forme del consenso, la norma distingue tra le dichiarazioni che devono essere rese personalmente - quelle dell'adottante, dell'adottando ultraquattordicenne e del legale rappresentante del minore - e quelle che possono essere delegate tramite procuratore speciale (gli assensi previsti dall'articolo 46). La richiesta di comparizione personale per i protagonisti principali garantisce che la decisione adottiva sia assunta con piena consapevolezza e in modo ponderato, senza possibilità di intermediazioni indirette che potrebbero indebolirne la genuinità.
Casi pratici
Caso 1: Assenso per procura del genitore residente all'estero
Sempronia, madre biologica del minore Caio, risiede all'estero e non può presentarsi personalmente davanti al tribunale per i minorenni per esprimere l'assenso all'adozione del figlio da parte del coniuge di lei. Poiché il suo assenso rientra tra quelli previsti dall'articolo 46 - e non tra le dichiarazioni che devono essere rese personalmente ai sensi dell'articolo 56 - Sempronia conferisce procura speciale con atto pubblico redatto dall'autorità consolare italiana, che viene poi depositata agli atti del procedimento davanti al tribunale.
Domande frequenti
Quale tribunale è competente per l'adozione in casi particolari?
Il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso all'adozione può essere dato per procura?
L'adottante, l'adottando ultraquattordicenne e il legale rappresentante dell'adottando devono manifestare il consenso personalmente. L'assenso delle altre persone indicate dall'articolo 46 può invece essere dato tramite procuratore speciale con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Quali norme del codice civile si applicano al procedimento?
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
Chi può raccogliere il consenso personale delle parti?
Il presidente del tribunale per i minorenni oppure un giudice da lui delegato.
Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Competenza e forme del consenso nell'adozione in casi particolari. L'articolo 56 regola due profili essenziali del procedimento di adozione in casi particolari: la competenza per territorio e le modalità con cui i principali attori del procedimento manifestano la propria volontà. Si tratta di disposizioni di carattere processuale e formale, indispensabili per assicurare la certezza giuridica dell'atto adottivo.
Quanto alla competenza, il criterio adottato è quello del luogo dove si trova il minore, in linea con la logica di prossimità che ispira la giurisdizione minorile: il tribunale territorialmente più vicino alla realtà concreta del minore è nella posizione migliore per valutare il suo interesse.
Quanto alle forme del consenso, la norma distingue tra le dichiarazioni che devono essere rese personalmente - quelle dell'adottante, dell'adottando ultraquattordicenne e del legale rappresentante del minore - e quelle che possono essere delegate tramite procuratore speciale (gli assensi previsti dall'articolo 46). La richiesta di comparizione personale per i protagonisti principali garantisce che la decisione adottiva sia assunta con piena consapevolezza e in modo ponderato, senza possibilità di intermediazioni indirette che potrebbero indebolirne la genuinità.
Casi pratici
Caso 1: Assenso per procura del genitore residente all'estero
Sempronia, madre biologica del minore Caio, risiede all'estero e non può presentarsi personalmente davanti al tribunale per i minorenni per esprimere l'assenso all'adozione del figlio da parte del coniuge di lei. Poiché il suo assenso rientra tra quelli previsti dall'articolo 46 - e non tra le dichiarazioni che devono essere rese personalmente ai sensi dell'articolo 56 - Sempronia conferisce procura speciale con atto pubblico redatto dall'autorità consolare italiana, che viene poi depositata agli atti del procedimento davanti al tribunale.
Domande frequenti
Quale tribunale è competente per l'adozione in casi particolari?
Il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso all'adozione può essere dato per procura?
L'adottante, l'adottando ultraquattordicenne e il legale rappresentante dell'adottando devono manifestare il consenso personalmente. L'assenso delle altre persone indicate dall'articolo 46 può invece essere dato tramite procuratore speciale con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Quali norme del codice civile si applicano al procedimento?
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
Chi può raccogliere il consenso personale delle parti?
Il presidente del tribunale per i minorenni oppure un giudice da lui delegato.