Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 56 L. 184/1983 – Competenza e modalità di espressione del consenso

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

In sintesi

  • Competente a pronunciarsi sull'adozione in casi particolari è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
  • Il consenso dell'adottante, dell'adottando maggiore di quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente davanti al presidente del tribunale o a un giudice delegato.
  • L'assenso delle altre persone indicate nell'articolo 46 (genitori, coniuge dell'adottando) può essere dato tramite procuratore speciale con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

Competenza e forme del consenso nell'adozione in casi particolari. L'articolo 56 regola due profili essenziali del procedimento di adozione in casi particolari: la competenza per territorio e le modalità con cui i principali attori del procedimento manifestano la propria volontà. Si tratta di disposizioni di carattere processuale e formale, indispensabili per assicurare la certezza giuridica dell'atto adottivo.

Quanto alla competenza, il criterio adottato è quello del luogo dove si trova il minore, in linea con la logica di prossimità che ispira la giurisdizione minorile: il tribunale territorialmente più vicino alla realtà concreta del minore è nella posizione migliore per valutare il suo interesse.

Quanto alle forme del consenso, la norma distingue tra le dichiarazioni che devono essere rese personalmente - quelle dell'adottante, dell'adottando ultraquattordicenne e del legale rappresentante del minore - e quelle che possono essere delegate tramite procuratore speciale (gli assensi previsti dall'articolo 46). La richiesta di comparizione personale per i protagonisti principali garantisce che la decisione adottiva sia assunta con piena consapevolezza e in modo ponderato, senza possibilità di intermediazioni indirette che potrebbero indebolirne la genuinità.

Casi pratici

Caso 1: Assenso per procura del genitore residente all'estero

Sempronia, madre biologica del minore Caio, risiede all'estero e non può presentarsi personalmente davanti al tribunale per i minorenni per esprimere l'assenso all'adozione del figlio da parte del coniuge di lei. Poiché il suo assenso rientra tra quelli previsti dall'articolo 46 - e non tra le dichiarazioni che devono essere rese personalmente ai sensi dell'articolo 56 - Sempronia conferisce procura speciale con atto pubblico redatto dall'autorità consolare italiana, che viene poi depositata agli atti del procedimento davanti al tribunale.

Domande frequenti

Quale tribunale è competente per l'adozione in casi particolari?

Il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il consenso all'adozione può essere dato per procura?

L'adottante, l'adottando ultraquattordicenne e il legale rappresentante dell'adottando devono manifestare il consenso personalmente. L'assenso delle altre persone indicate dall'articolo 46 può invece essere dato tramite procuratore speciale con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Quali norme del codice civile si applicano al procedimento?

Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

Chi può raccogliere il consenso personale delle parti?

Il presidente del tribunale per i minorenni oppure un giudice da lui delegato.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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