- Premio puro e caricamenti vanno calcolati distintamente, su basi tecniche di almeno cinque esercizi.
- Per i rischi non riconducibili alle tariffe l'impresa può attingere a organismi statistici di mercato.
- La regola si estende ai rischi particolari o eccezionali (commi 2 e 3).
- Gli elementi statistici utilizzati per il premio puro sono comunicati a tali organismi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
Commento
La struttura del premio RC auto
L'art. 35 cod. ass. fissa l'architettura tecnica della tariffa per i rami RC veicoli e natanti. La distinzione tra premio puro e caricamenti non è solo contabile: il premio puro misura il costo atteso del sinistro, calcolato come prodotto fra frequenza e costo medio dei sinistri; i caricamenti coprono spese di acquisizione, di gestione e margine di rischio. Tenere distinti i due elementi consente di verificare se eventuali tensioni sui prezzi dipendano dall'andamento della sinistralità o da inefficienze gestionali. La regola dei cinque esercizi minimi garantisce la stabilità statistica della base.
Il ruolo degli organismi statistici
I commi 2 e 3 disciplinano il caso del rischio anomalo: una flotta non ricollegabile alle classi standard, un veicolo storico, un'attività di trasporto particolare. L'impresa, per non dover rinunciare alla copertura, può rivolgersi agli organismi statistici costituiti tra le imprese del ramo — tipicamente IVASS-CESPIN, ANIA Statistiche Auto — che sono tenuti a fornire gli elementi richiesti. Il sistema dialoga con la mutualità di mercato e con il principio di obbligo a contrarre per la RC auto (art. 132 cod. ass.).
Flusso informativo bidirezionale
Il comma 4 chiude il meccanismo: gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro nei casi anomali devono essere comunicati agli organismi. È un flusso bidirezionale: l'impresa attinge dati ma li restituisce arricchiti dalla propria esperienza, alimentando un database di mercato che migliora la qualità complessiva delle stime e mitiga l'asimmetria informativa.
Connessione con la disciplina di Solvency II
La regola statistica dell'art. 35 si combina con il sistema di gestione dei rischi di cui agli artt. 35-bis e 35-ter, che chiede una valutazione documentata dei rischi di tariffazione e di riservazione nei rami RC auto e natanti. La base di cinque esercizi si traduce nell'esperienza minima richiesta dalla funzione attuariale per validare i parametri Solvency II e le ipotesi di best estimate (art. 36-ter).
Tutela dell'assicurato e libertà tariffaria
L'obbligo a contrarre per la RC auto (art. 132 cod. ass.) si combina con la libertà tariffaria: l'impresa non può rifiutare la copertura ma è libera di definire il premio, purché su basi tecniche corrette. L'art. 35 impone che la libertà tariffaria sia esercitata in modo trasparente e statisticamente fondato. Le violazioni alimentano un contenzioso significativo: dalle contestazioni dei consumatori sulle classi di rischio assegnate alle pratiche scorrette, fino alle istruttorie AGCM e IVASS. La giurisprudenza ha ribadito che un calcolo arbitrario del premio, non riconducibile ad alcuna base tecnica documentata, è incompatibile con l'art. 35 e con il principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.). La trasparenza statistica diventa così non soltanto criterio prudenziale ma anche regola di concorrenza leale tra imprese del medesimo segmento.
Casi pratici
Caso 1: Flotta industriale anomala
Caso 2: Veicolo storico fuori tariffa
Domande frequenti
Cos'è il premio puro?
Il costo atteso del sinistro, pari al prodotto fra frequenza e costo medio. Non include caricamenti gestionali o di acquisizione, né margine.
Perché cinque esercizi minimi?
Per garantire stabilità statistica e attenuare la volatilità dei singoli anni, specie in presenza di eventi catastrofali isolati.
Cosa succede se l'impresa non dispone di dati propri?
Può ricorrere agli organismi statistici di mercato (ANIA Statistiche Auto, CESPIN), che sono obbligati a fornire gli elementi richiesti per i rischi particolari.
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