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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ogni anno l'impresa redige una relazione sulle riserve tecniche di chiusura, con valutazioni e ipotesi di calcolo.
  • La relazione è trasmessa al revisore e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.
  • Va conservata almeno cinque anni dalla redazione.
  • IVASS può dettagliarne i contenuti per singole linee di attività.

Testo dell'articoloVigente

Art. 35-bis D.Lgs. 209/2005 — (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.

3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.

4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.

5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.

))

Commento

Una relazione annuale sulle riserve tecniche

L'art. 35-bis cod. ass. introduce uno strumento documentale a cadenza fissa: una volta l'anno, in coincidenza con la chiusura dell'esercizio, l'impresa elabora una relazione che descrive le riserve tecniche costituite, le valutazioni, i procedimenti, i controlli e le ipotesi di calcolo. È il corrispondente sul lato della riservazione di quanto l'art. 30-novies prevede per la tariffazione: un presidio scritto del sistema di gestione dei rischi (art. 30-bis, comma 3, lett. a).

Contenuti minimi

La norma non rigirgita una lista chiusa, ma indica quattro grandezze: valutazioni effettuate, procedimenti seguiti, controlli operati, ipotesi di calcolo utilizzate. In pratica la relazione descrive come l'impresa è giunta alla migliore stima (art. 36-ter), al margine di rischio, agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione (art. 36-undecies) e come ha trattato la qualità dei dati (art. 36-duodecies). Il regolamento IVASS 18/2016 e successive integrazioni completa il dettaglio.

Destinatari e conservazione

La trasmissione è obbligatoria verso il revisore (per la coerenza con il bilancio) e l'organo di controllo (per la vigilanza interna), su richiesta verso l'IVASS. Il termine di conservazione minimo è di cinque anni dalla data di redazione: copre l'orizzonte tipico di un ciclo ispettivo e consente alla vigilanza di ricostruire l'evoluzione delle riserve tra esercizi.

Profilo sanzionatorio

L'omissione della relazione, o la sua incompletezza sostanziale, è una violazione del sistema di gestione dei rischi e può attivare le misure dell'art. 188 cod. ass. e le sanzioni del Titolo XVIII. La relazione, inoltre, è uno dei punti di contatto tra disciplina di vigilanza e responsabilità degli organi sociali ai sensi degli artt. 2392 e seguenti del codice civile per l'organo amministrativo e dell'art. 2407 c.c. per il sindaco.

Coordinamento con la valutazione propria dei rischi

La relazione 35-bis si integra con la valutazione propria dei rischi e della solvibilità (ORSA) prevista dall'art. 30-ter, comma 5. Mentre la relazione 35-bis è un documento tecnico-attuariale sulle riserve, l'ORSA è una visione strategica che il consiglio di amministrazione utilizza per verificare l'adeguatezza dei fondi propri rispetto al profilo di rischio. Le due fonti si parlano: scenari ORSA pessimistici tipicamente includono un'analisi di sensibilità sulle riserve descritte nella relazione 35-bis. Un'impresa che non sviluppi questo dialogo perde un'occasione di governance e si espone a osservazioni IVASS sul piano della cultura del rischio.

Conservazione e audit trail

Il termine di conservazione di cinque anni è un minimo: molte imprese mantengono la documentazione per periodi più lunghi, in coerenza con i tempi della prescrizione amministrativa e civile (artt. 28 L. 689/1981, art. 2946 c.c.) e con le esigenze di confronto storico. Un buon audit trail consente alla funzione attuariale e all'internal audit di ricostruire l'evoluzione delle ipotesi e di motivare scostamenti rispetto a esercizi precedenti. È un elemento spesso decisivo nelle ispezioni IVASS più approfondite.

Casi pratici

Caso 1: Relazione 35-bis e controllo del revisore

Caso 2: Richiesta IVASS in sede ispettiva

Domande frequenti

Con quale frequenza va redatta la relazione?

Annualmente, in occasione della chiusura dell'esercizio. La relazione fotografa le riserve tecniche costituite a quella data.

Per quanto tempo va conservata?

Almeno cinque anni dalla data di redazione, in coerenza con i tempi tipici dell'attività ispettiva IVASS.

Il documento va trasmesso automaticamente all'IVASS?

No. La trasmissione automatica riguarda revisore e organo di controllo. Verso l'IVASS la trasmissione è dovuta su richiesta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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