Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35-bis D.Lgs. 209/2005 – (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.

3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.

4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.

5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.

))

In sintesi

  • Ogni anno l'impresa redige una relazione sulle riserve tecniche di chiusura, con valutazioni e ipotesi di calcolo.
  • La relazione è trasmessa al revisore e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.
  • Va conservata almeno cinque anni dalla redazione.
  • IVASS può dettagliarne i contenuti per singole linee di attività.
Indice dei contenuti

Una relazione annuale sulle riserve tecniche

L'art. 35-bis cod. ass. introduce uno strumento documentale a cadenza fissa: una volta l'anno, in coincidenza con la chiusura dell'esercizio, l'impresa elabora una relazione che descrive le riserve tecniche costituite, le valutazioni, i procedimenti, i controlli e le ipotesi di calcolo. È il corrispondente sul lato della riservazione di quanto l'art. 30-novies prevede per la tariffazione: un presidio scritto del sistema di gestione dei rischi (art. 30-bis, comma 3, lett. a).

Contenuti minimi

La norma non rigirgita una lista chiusa, ma indica quattro grandezze: valutazioni effettuate, procedimenti seguiti, controlli operati, ipotesi di calcolo utilizzate. In pratica la relazione descrive come l'impresa è giunta alla migliore stima (art. 36-ter), al margine di rischio, agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione (art. 36-undecies) e come ha trattato la qualità dei dati (art. 36-duodecies). Il regolamento IVASS 18/2016 e successive integrazioni completa il dettaglio.

Destinatari e conservazione

La trasmissione è obbligatoria verso il revisore (per la coerenza con il bilancio) e l'organo di controllo (per la vigilanza interna), su richiesta verso l'IVASS. Il termine di conservazione minimo è di cinque anni dalla data di redazione: copre l'orizzonte tipico di un ciclo ispettivo e consente alla vigilanza di ricostruire l'evoluzione delle riserve tra esercizi.

Profilo sanzionatorio

L'omissione della relazione, o la sua incompletezza sostanziale, è una violazione del sistema di gestione dei rischi e può attivare le misure dell'art. 188 cod. ass. e le sanzioni del Titolo XVIII. La relazione, inoltre, è uno dei punti di contatto tra disciplina di vigilanza e responsabilità degli organi sociali ai sensi degli artt. 2392 e seguenti del codice civile per l'organo amministrativo e dell'art. 2407 c.c. per il sindaco.

Coordinamento con la valutazione propria dei rischi

La relazione 35-bis si integra con la valutazione propria dei rischi e della solvibilità (ORSA) prevista dall'art. 30-ter, comma 5. Mentre la relazione 35-bis è un documento tecnico-attuariale sulle riserve, l'ORSA è una visione strategica che il consiglio di amministrazione utilizza per verificare l'adeguatezza dei fondi propri rispetto al profilo di rischio. Le due fonti si parlano: scenari ORSA pessimistici tipicamente includono un'analisi di sensibilità sulle riserve descritte nella relazione 35-bis. Un'impresa che non sviluppi questo dialogo perde un'occasione di governance e si espone a osservazioni IVASS sul piano della cultura del rischio.

Conservazione e audit trail

Il termine di conservazione di cinque anni è un minimo: molte imprese mantengono la documentazione per periodi più lunghi, in coerenza con i tempi della prescrizione amministrativa e civile (artt. 28 L. 689/1981, art. 2946 c.c.) e con le esigenze di confronto storico. Un buon audit trail consente alla funzione attuariale e all'internal audit di ricostruire l'evoluzione delle ipotesi e di motivare scostamenti rispetto a esercizi precedenti. È un elemento spesso decisivo nelle ispezioni IVASS più approfondite.

Casi pratici

Caso 1: Relazione 35-bis e controllo del revisore

Caso 2: Richiesta IVASS in sede ispettiva

Domande frequenti

Con quale frequenza va redatta la relazione?

Annualmente, in occasione della chiusura dell'esercizio. La relazione fotografa le riserve tecniche costituite a quella data.

Per quanto tempo va conservata?

Almeno cinque anni dalla data di redazione, in coerenza con i tempi tipici dell'attività ispettiva IVASS.

Il documento va trasmesso automaticamente all'IVASS?

No. La trasmissione automatica riguarda revisore e organo di controllo. Verso l'IVASS la trasmissione è dovuta su richiesta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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