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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 34 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 33 D.Lgs. 209/2005 – Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita→Art. 35 D.Lgs. 209/2005 – Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti→Art. 35-bis D.Lgs. 209/2005 – (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)→Art. 35-ter D.Lgs. 209/2005 – (Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti)→Art. 35-quater D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione degli attivi e delle passività)→Art. 32 D.Lgs. 209/2005 – Determinazione delle tariffe nei rami vita→Art. 36 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato→Art. 36-bis D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.