Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 Cod. Amb. – Disposizioni transitorie e finali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.

2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.

2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all’articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l’esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all’articolo 29-quater, comma 12, specificata nell’autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. 2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 1 76

2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’ articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell’ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.

2-septies. L’autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell’applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’ articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . A tale fine l’autorità competente può avvalersi dell’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell’ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.

2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. 2-nonies. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilità in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.

In sintesi

  • Disciplina disposizioni transitorie e finali della Parte Seconda nella Parte Seconda del codice
  • Assicura continuità tra previgente e nuova disciplina
  • Si coordina con la normativa eurounitaria di settore
  • Riguarda profili residuali, transitori, di oneri o competenza
  • Va letta in modo sistematico con la disciplina di parte generale
Indice dei contenuti

Le disposizioni di chiusura e di raccordo della Parte Seconda assicurano la continuità tra previgente disciplina e nuova disciplina di VIA, VAS e AIA, oltre a regolare i profili residuali di competenza, oneri istruttori e consultazioni internazionali. La disposizione in esame ha funzione sistematica e va letta in coordinamento con i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

Funzione di chiusura della disposizione

La norma sul tema della disposizioni transitorie e finali della Parte Seconda svolge una funzione di chiusura del sistema delineato dalla Parte Seconda del codice. regime di passaggio tra previgente disciplina e nuova disciplina di VIA, VAS e AIA. La sua collocazione sistematica impone di interpretarla in modo coordinato con i principi della Parte Prima e con la disciplina eurounitaria di settore, in particolare le direttive 2001/42/CE (VAS), 2011/92/UE (VIA) e 2010/75/UE (IED).

Profili interpretativi

In linea generale, la giurisprudenza ha chiarito che le norme di chiusura o di raccordo non possono essere lette in modo isolato, ma vanno coordinate con la disciplina di parte generale. La Corte costituzionale, intervenendo più volte sul riparto Stato-Regioni in materia ambientale, ha ribadito la necessità di una lettura sistematica che valorizzi la competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., pur con i margini di manovra delle Regioni nelle materie concorrenti o residuali.

Profili attuativi e oneri

Le norme tecniche e gli oneri istruttori (artt. 33-34) costituiscono strumento essenziale di attuazione della disciplina. I proventi sono destinati al funzionamento delle strutture istruttorie e al rafforzamento dei controlli. Le norme tecniche sono adottate con decreti ministeriali e recepiscono, ove necessario, le indicazioni della Commissione UE e dei comitati tecnici europei. ISPRA, nel suo ruolo di supporto tecnico, contribuisce alla definizione delle metodologie applicative.

Disposizioni transitorie

Il regime transitorio assicura la continuità dei procedimenti già avviati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche normative. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il principio tempus regit actum per gli atti già adottati, con applicazione della nuova disciplina per i procedimenti successivamente iniziati, salvo diversa e specifica previsione di legge.

Connessioni sistemiche

La disposizione si raccorda con le altre parti del codice (rifiuti, acque, emissioni, danno ambientale) e con la disciplina extracodicistica (d.P.R. 357/1997 per la valutazione di incidenza, d.lgs. 155/2010 per la qualità dell'aria, d.lgs. 105/2015 per il rischio di incidenti rilevanti). Il quadro applicativo richiede attenzione al coordinamento tra discipline settoriali, evitando duplicazioni o vuoti di tutela.

Casi pratici

Caso 1: Tizio si trova in regime transitorio

Tizio, proponente di un progetto, ha avviato il procedimento sotto la previgente disciplina. Nel corso del procedimento entrano in vigore modifiche normative. In linea generale, il principio tempus regit actum impone l'applicazione della disciplina previgente agli atti già adottati, mentre i nuovi atti istruttori seguono la disciplina sopravvenuta, salvo diversa previsione.

Caso 2: Caio Regione adotta norme tecniche regionali

La Regione di Caio adotta proprie norme tecniche organizzative per l'attuazione della VIA regionale. La giurisprudenza costituzionale, in linea generale, riconosce alla Regione tale potestà nei limiti del rispetto dei principi statali e della disciplina eurounitaria, sanzionando le previsioni che si pongano in contrasto con il quadro di principio del codice.

Domande frequenti

Qual è la funzione dell'articolo 35 all'interno del codice?

La norma svolge una funzione di chiusura, raccordo o definizione tecnica, garantendo continuità ordinamentale e attuazione della disciplina eurounitaria. Va letta in coordinamento con la disciplina di parte generale.

Le norme tecniche attuative sono vincolanti?

Sì. Le norme tecniche e organizzative adottate ai sensi delle disposizioni di rinvio costituiscono parte integrante della disciplina applicabile e sono vincolanti per amministrazioni e operatori.

Come si applicano le disposizioni in regime transitorio?

Il principio generale è tempus regit actum: ai procedimenti già avviati si applica la disciplina previgente, ai nuovi procedimenti la disciplina sopravvenuta, salvo diversa previsione di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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