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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina impatti ambientali interregionali nella Parte Seconda del codice
  • Assicura continuità tra previgente e nuova disciplina
  • Si coordina con la normativa eurounitaria di settore
  • Riguarda profili residuali, transitori, di oneri o competenza
  • Va letta in modo sistematico con la disciplina di parte generale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 30 Cod. Amb. — Impatti ambientali interregionali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d’intesa tra le autorità competenti.

2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri, l’autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinchè i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni. 112

Commento

Le disposizioni di chiusura e di raccordo della Parte Seconda assicurano la continuità tra previgente disciplina e nuova disciplina di VIA, VAS e AIA, oltre a regolare i profili residuali di competenza, oneri istruttori e consultazioni internazionali. La disposizione in esame ha funzione sistematica e va letta in coordinamento con i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

Funzione di chiusura della disposizione

La norma sul tema della impatti ambientali interregionali svolge una funzione di chiusura del sistema delineato dalla Parte Seconda del codice. procedure per progetti che producono effetti significativi su più Regioni. La sua collocazione sistematica impone di interpretarla in modo coordinato con i principi della Parte Prima e con la disciplina eurounitaria di settore, in particolare le direttive 2001/42/CE (VAS), 2011/92/UE (VIA) e 2010/75/UE (IED).

Profili interpretativi

In linea generale, la giurisprudenza ha chiarito che le norme di chiusura o di raccordo non possono essere lette in modo isolato, ma vanno coordinate con la disciplina di parte generale. La Corte costituzionale, intervenendo più volte sul riparto Stato-Regioni in materia ambientale, ha ribadito la necessità di una lettura sistematica che valorizzi la competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., pur con i margini di manovra delle Regioni nelle materie concorrenti o residuali.

Profili attuativi e oneri

Le norme tecniche e gli oneri istruttori (artt. 33-34) costituiscono strumento essenziale di attuazione della disciplina. I proventi sono destinati al funzionamento delle strutture istruttorie e al rafforzamento dei controlli. Le norme tecniche sono adottate con decreti ministeriali e recepiscono, ove necessario, le indicazioni della Commissione UE e dei comitati tecnici europei. ISPRA, nel suo ruolo di supporto tecnico, contribuisce alla definizione delle metodologie applicative.

Disposizioni transitorie

Il regime transitorio assicura la continuità dei procedimenti già avviati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche normative. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il principio tempus regit actum per gli atti già adottati, con applicazione della nuova disciplina per i procedimenti successivamente iniziati, salvo diversa e specifica previsione di legge.

Connessioni sistemiche

La disposizione si raccorda con le altre parti del codice (rifiuti, acque, emissioni, danno ambientale) e con la disciplina extracodicistica (d.P.R. 357/1997 per la valutazione di incidenza, d.lgs. 155/2010 per la qualità dell'aria, d.lgs. 105/2015 per il rischio di incidenti rilevanti). Il quadro applicativo richiede attenzione al coordinamento tra discipline settoriali, evitando duplicazioni o vuoti di tutela.

Domande frequenti

Qual è la funzione dell'articolo 30 all'interno del codice?

La norma svolge una funzione di chiusura, raccordo o definizione tecnica, garantendo continuità ordinamentale e attuazione della disciplina eurounitaria. Va letta in coordinamento con la disciplina di parte generale.

Le norme tecniche attuative sono vincolanti?

Sì. Le norme tecniche e organizzative adottate ai sensi delle disposizioni di rinvio costituiscono parte integrante della disciplina applicabile e sono vincolanti per amministrazioni e operatori.

Come si applicano le disposizioni in regime transitorio?

Il principio generale è tempus regit actum: ai procedimenti già avviati si applica la disciplina previgente, ai nuovi procedimenti la disciplina sopravvenuta, salvo diversa previsione di legge.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.