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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nel procedimento di VIA
  • Attua la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE
  • Riguarda progetti con effetti significativi sull'ambiente
  • Garantisce partecipazione del pubblico interessato e trasparenza
  • Si integra con PUMA (statale) o PAUR (regionale)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 Bis Cod. Amb. — Provvedimento autorizzatorio unico regionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonché l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all’articolo

32.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’ articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , nel termine di cui al primo periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma

4. 6. L’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 7-bis, comma

8. 7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’ articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione . La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Commento

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è lo strumento di valutazione preventiva degli effetti significativi di singoli progetti sull'ambiente, introdotto a livello eurounitario dalla direttiva 85/337/CEE e oggi disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE. Il procedimento si articola in fasi (eventuale scoping, presentazione dello studio di impatto ambientale, consultazione del pubblico, valutazione, decisione) e si conclude con un provvedimento espresso. La disposizione in esame regola un passaggio specifico di questo iter.

Collocazione nel procedimento di VIA

La norma sul tema della provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) si inserisce nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale disciplinato dagli artt. 19 ss. del Codice dell'Ambiente. atto unico regionale che ricomprende VIA e gli altri titoli per progetti di competenza regionale. La VIA è un procedimento valutativo che precede il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

Funzione e principi guida

La VIA assolve a una funzione di valutazione preventiva e di partecipazione: prima della realizzazione del progetto, l'autorità competente valuta gli impatti significativi e le possibili misure di mitigazione, con il coinvolgimento del pubblico interessato. I principi guida sono quelli della precauzione e dell'azione preventiva (art. 3-ter), nonché quello della partecipazione (art. 3-sexies). La VIA non sostituisce gli altri titoli necessari per la realizzazione del progetto, ma costituisce condizione di legittimità per il loro rilascio.

Studio di impatto ambientale e istruttoria

Il documento centrale del procedimento è lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), redatto dal proponente secondo i contenuti indicati nell'Allegato VII. Lo studio deve illustrare il progetto, descrivere lo stato dell'ambiente, valutare gli impatti significativi, individuare le alternative ragionevoli (compresa l'opzione zero), proporre misure di mitigazione e prevedere un piano di monitoraggio. La Commissione tecnica VIA e VAS, presso il MASE, svolge l'istruttoria per la VIA statale, mentre per quella regionale operano le strutture indicate dalle leggi regionali, di norma supportate dalle ARPA.

Partecipazione e tutela del pubblico interessato

La partecipazione del pubblico è elemento essenziale del procedimento: deposito degli atti, pubblicazione su sito istituzionale, termine per le osservazioni, eventuale inchiesta pubblica. La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, ha rafforzato la dimensione partecipativa, in linea con la Convenzione di Aarhus. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la legittimazione a ricorrere del pubblico interessato, ammettendo l'azione di associazioni ambientaliste e cittadini residenti.

Provvedimento di VIA e raccordo con altri titoli

Il provvedimento di VIA conclude il procedimento: può essere positivo, positivo con condizioni o negativo. La sua durata è tipicamente di cinque anni, prorogabile. La VIA si integra con gli altri titoli autorizzatori attraverso il PUMA (statale) o il PAUR (regionale), che ricomprendono in un unico atto sia la VIA sia le altre autorizzazioni necessarie. La Commissione UE può intervenire in caso di mancata o incorretta attuazione della direttiva VIA, anche attraverso procedure di infrazione, e la Corte di giustizia ha sviluppato un'ampia giurisprudenza interpretativa.

Domande frequenti

Quali progetti sono soggetti alla VIA regolata dall'articolo 27-bis?

I progetti dell'Allegato II (VIA statale obbligatoria), degli Allegati III (VIA regionale obbligatoria) e dell'Allegato IV (verifica di assoggettabilità regionale). Il criterio è la potenziale produzione di effetti significativi sull'ambiente.

Qual è la durata del provvedimento di VIA?

Tipicamente cinque anni, prorogabile su istanza del proponente con motivazione. Decorso il termine senza inizio dei lavori, il provvedimento perde efficacia e va rinnovato.

Chi può partecipare al procedimento di VIA?

Il pubblico interessato, le associazioni ambientaliste riconosciute, le amministrazioni con competenze ambientali. La Convenzione di Aarhus ha rafforzato la dimensione partecipativa, recepita dalla direttiva 2014/52/UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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