- Disciplina procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica nel procedimento di VIA
- Attua la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE
- Riguarda progetti con effetti significativi sull'ambiente
- Garantisce partecipazione del pubblico interessato e trasparenza
- Si integra con PUMA (statale) o PAUR (regionale)
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 Ter Cod. Amb. — Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14. 1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell’Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell’allegato III alla parte seconda del presente decreto
2. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall’articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell’urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma
1. In ragione di ciò, il parere di cui all’articolo 12, comma 2, è inviato all’autorità competente ed all’autorità procedente entro venti giorni dall’invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 12, comma
1. Il provvedimento di verifica di cui all’articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e
6. 5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all’autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33 e, qualora l’istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all’articolo
32. 7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l’autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l’istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l’istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l’amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , nel termine di cui al primo periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l’amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’ articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d’intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , l’Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l’approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all’Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l’ articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 . In presenza di autorizzazione, l’amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell’ambito del provvedimento di cui al comma
11. 11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché l’indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l’ articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 . All’esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all’articolo 27-bis, commi 7-bis e
9. 14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
In sintesi
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è lo strumento di valutazione preventiva degli effetti significativi di singoli progetti sull'ambiente, introdotto a livello eurounitario dalla direttiva 85/337/CEE e oggi disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE. Il procedimento si articola in fasi (eventuale scoping, presentazione dello studio di impatto ambientale, consultazione del pubblico, valutazione, decisione) e si conclude con un provvedimento espresso. La disposizione in esame regola un passaggio specifico di questo iter.
Collocazione nel procedimento di VIA
La norma sul tema della procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica si inserisce nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale disciplinato dagli artt. 19 ss. del Codice dell'Ambiente. procedura accelerata per progetti di rilevanza strategica (energia, infrastrutture). La VIA è un procedimento valutativo che precede il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.
Funzione e principi guida
La VIA assolve a una funzione di valutazione preventiva e di partecipazione: prima della realizzazione del progetto, l'autorità competente valuta gli impatti significativi e le possibili misure di mitigazione, con il coinvolgimento del pubblico interessato. I principi guida sono quelli della precauzione e dell'azione preventiva (art. 3-ter), nonché quello della partecipazione (art. 3-sexies). La VIA non sostituisce gli altri titoli necessari per la realizzazione del progetto, ma costituisce condizione di legittimità per il loro rilascio.
Studio di impatto ambientale e istruttoria
Il documento centrale del procedimento è lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), redatto dal proponente secondo i contenuti indicati nell'Allegato VII. Lo studio deve illustrare il progetto, descrivere lo stato dell'ambiente, valutare gli impatti significativi, individuare le alternative ragionevoli (compresa l'opzione zero), proporre misure di mitigazione e prevedere un piano di monitoraggio. La Commissione tecnica VIA e VAS, presso il MASE, svolge l'istruttoria per la VIA statale, mentre per quella regionale operano le strutture indicate dalle leggi regionali, di norma supportate dalle ARPA.
Partecipazione e tutela del pubblico interessato
La partecipazione del pubblico è elemento essenziale del procedimento: deposito degli atti, pubblicazione su sito istituzionale, termine per le osservazioni, eventuale inchiesta pubblica. La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, ha rafforzato la dimensione partecipativa, in linea con la Convenzione di Aarhus. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la legittimazione a ricorrere del pubblico interessato, ammettendo l'azione di associazioni ambientaliste e cittadini residenti.
Provvedimento di VIA e raccordo con altri titoli
Il provvedimento di VIA conclude il procedimento: può essere positivo, positivo con condizioni o negativo. La sua durata è tipicamente di cinque anni, prorogabile. La VIA si integra con gli altri titoli autorizzatori attraverso il PUMA (statale) o il PAUR (regionale), che ricomprendono in un unico atto sia la VIA sia le altre autorizzazioni necessarie. La Commissione UE può intervenire in caso di mancata o incorretta attuazione della direttiva VIA, anche attraverso procedure di infrazione, e la Corte di giustizia ha sviluppato un'ampia giurisprudenza interpretativa.
Domande frequenti
Quali progetti sono soggetti alla VIA regolata dall'articolo 27-ter?
I progetti dell'Allegato II (VIA statale obbligatoria), degli Allegati III (VIA regionale obbligatoria) e dell'Allegato IV (verifica di assoggettabilità regionale). Il criterio è la potenziale produzione di effetti significativi sull'ambiente.
Qual è la durata del provvedimento di VIA?
Tipicamente cinque anni, prorogabile su istanza del proponente con motivazione. Decorso il termine senza inizio dei lavori, il provvedimento perde efficacia e va rinnovato.
Chi può partecipare al procedimento di VIA?
Il pubblico interessato, le associazioni ambientaliste riconosciute, le amministrazioni con competenze ambientali. La Convenzione di Aarhus ha rafforzato la dimensione partecipativa, recepita dalla direttiva 2014/52/UE.