- Disciplina modifica degli impianti o variazione del gestore — AIA nel sistema AIA
- Attua la direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali
- Si applica alle attività dell'Allegato VIII
- Impone l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT)
- Prevede controlli ARPA programmati e non programmati
Testo dell'articoloVigente
Art. 29 Novies Cod. Amb. — Modifica degli impianti o variazione del gestore
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all’autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, commi 1 e
2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. 3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l’autorità competente e l’autorità di controllo di cui all’articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull’ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’autorizzazione integrata ambientale.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale. .
In sintesi
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il titolo unico per il funzionamento di stabilimenti industriali ad elevato impatto ambientale, in attuazione della direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali. L'AIA ricomprende tutti i titoli ambientali necessari (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione rifiuti, rumore) e impone condizioni basate sulle migliori tecniche disponibili (BAT) definite a livello UE. La disposizione in esame regola uno specifico profilo della disciplina.
Quadro dell'AIA
La norma sul tema della modifica degli impianti o variazione del gestore — AIA si colloca nel sistema dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, titolo unico per il funzionamento di stabilimenti industriali ad elevato impatto. comunicazione delle modifiche e voltura del titolo nell'autorizzazione integrata ambientale. L'AIA dà attuazione alla direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali e si applica ai gestori delle attività dell'Allegato VIII alla Parte Seconda. L'autorizzazione ricomprende le condizioni per emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione rifiuti, rumore e altri profili ambientali rilevanti.
Riesame e adeguamento alle BAT
L'AIA è soggetta a riesame periodico, anche in occasione della pubblicazione di nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) di settore adottate in sede UE. Il gestore è tenuto ad adeguare lo stabilimento alle BAT entro i termini fissati dall'autorità competente. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità tecnica all'autorità nel definire le condizioni, sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopica irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Modifiche degli impianti e voltura del gestore
Le modifiche dello stabilimento sono distinte tra sostanziali e non sostanziali. Le modifiche sostanziali comportano un nuovo procedimento autorizzatorio; quelle non sostanziali sono soggette a comunicazione. La voltura del titolo, in caso di subentro nella gestione, avviene su comunicazione del nuovo gestore. Il sistema garantisce continuità del titolo abilitativo e tracciabilità delle responsabilità.
Controlli e ispezioni
I controlli sono affidati ad ARPA secondo piani di ispezione approvati e comprendono visite programmate e non programmate, campionamenti, esame dei registri di gestione. ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e redige il rapporto annuale sull'attuazione dell'AIA. La Commissione UE vigila sull'attuazione della direttiva IED, anche attraverso procedure di infrazione.
Sanzioni e responsabilità
L'apparato sanzionatorio dell'AIA si articola in fattispecie amministrative e penali. La violazione delle prescrizioni del titolo, l'esercizio in assenza di AIA, l'omessa comunicazione di modifiche sostanziali costituiscono illeciti, alcuni dei quali con rilievo penale. La l. 68/2015 ha rafforzato l'apparato repressivo introducendo nel codice penale i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), tra cui l'inquinamento ambientale. La Cassazione, in linea generale, ha ribadito il principio di proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni.
Domande frequenti
L'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-novies ha durata definita?
L'AIA non ha una durata predeterminata, ma è soggetta a riesame periodico, anche in occasione della pubblicazione di nuove conclusioni BAT di settore. Il riesame può comportare aggiornamento delle prescrizioni o, in casi limite, revoca del titolo.
Quale differenza c'è tra modifica sostanziale e non sostanziale?
Le modifiche sostanziali comportano un nuovo procedimento autorizzatorio e sono quelle che possono produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. Le modifiche non sostanziali sono soggette solo a comunicazione all'autorità competente.
Cosa accade in caso di subentro nella gestione dell'impianto?
Il nuovo gestore comunica all'autorità competente la voltura del titolo, assumendosi tutti gli obblighi del precedente gestore. Il principio è di continuità del titolo e tracciabilità delle responsabilità.